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Testo
del
regolamento
CE
IL
CONSIGLIO
DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto
il
trattato
che
istituisce
la
Comunità
europea,
in
particolare
l'articolo
61,
lettera
c)
e
l'articolo
67,
paragrafo
1,
vista
la
proposta
della
Commissione,
visto
il
parere
del
Parlamento
europeo,
visto
il
parere
del
Comitato
economico
e
sociale,
considerando
quanto
segue:
(1)
La
Comunità
si
prefigge
l'obiettivo
di
conservare
e
sviluppare
uno
spazio
di
libertà,
sicurezza
e
giustizia
nel
quale
sia
garantita
la
libera
circolazione
delle
persone.
Per
realizzare
gradualmente
tale
spazio
è
opportuno
che
la
Comunità
adotti,
tra
l'altro,
le
misure
nel
settore
della
cooperazione
giudiziaria
in
materia
civile
che
sono
necessarie
al
corretto
funzionamento
del
mercato
interno.
(2)
Alcune
divergenze
tra
le
norme
nazionali
sulla
competenza
giurisdizionale
e
sul
riconoscimento
delle
decisioni
rendono
più
difficile
il
buon
funzionamento
del
mercato
interno.
È
pertanto
indispensabile
adottare
disposizioni
che
consentano
di
unificare
le
norme
sui
conflitti
di
competenza
in
materia
civile
e
commerciale
e
di
semplificare
le
formalità
affinché
le
decisioni
emesse
dagli
Stati
membri
vincolati
dal
presente
regolamento
siano
riconosciute
ed
eseguite
in
modo
rapido
e
semplice.
(3)
Tale
materia
rientra
nel
settore
della
cooperazione
giudiziaria
in
materia
civile
ai
sensi
dell'articolo
65
del
trattato.
(4)
In
base
ai
principi
di
sussidiarietà
e
proporzionalità,
enunciati
dall'articolo
5
del
trattato,
gli
obiettivi
del
presente
regolamento
non
possono
essere
sufficientemente
realizzati
dagli
Stati
membri
e
possono
dunque
essere
realizzati
meglio
a
livello
comunitario.
Il
presente
regolamento
si
limita
al
minimo
indispensabile
per
il
raggiungimento
di
tali
obiettivi
e
non
va
al
di
là
di
quanto
necessario
a
tal
fine.
(5)
Gli
Stati
membri
hanno
concluso
il
27
settembre
1968,
nel
quadro
dell'articolo
293,
quarto
trattino
del
trattato,
la
convenzione
di
Bruxelles
concernente
la
competenza
giurisdizionale
e
l'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
civile
e
commerciale,
modificata
dalle
convenzioni
di
adesione
dei
nuovi
Stati
membri
a
tale
convenzione,
(in
appresso
denominata
"Convenzione
di
Bruxelles")(4).
Il
16
settembre
1998
gli
Stati
membri
e
gli
Stati
EFTA
hanno
concluso
la
convenzione
di
Lugano
concernente
la
competenza
giurisdizionale
e
l'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
civile
e
commerciale,
che
è
una
convenzione
parallela
alla
convenzione
di
Bruxelles
del
1968.
Dette
convenzioni
hanno
formato
oggetto
di
lavori
di
revisione
e
il
Consiglio
ha
approvato
il
contenuto
del
testo
riveduto.
È
opportuno
garantire
le
continuità
dei
risultati
ottenuti
nell'ambito
di
tale
revisione.
(6)
Per
la
realizzazione
dell'obiettivo
della
libera
circolazione
delle
decisioni
in
materia
civile
e
commerciale,
è
necessario
ed
opportuno
che
le
norme
riguardanti
la
competenza
giurisdizionale,
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
siano
stabilite
mediante
un
atto
giuridico
comunitario
cogente
e
direttamente
applicabile.
(7)
Si
deve
includere
nel
campo
d'applicazione
del
presente
regolamento
la
parte
essenziale
della
materia
civile
e
commerciale,
esclusi
alcuni
settori
ben
definiti.
(8)
Le
controversie
alle
quali
si
applica
il
presente
regolamento
devono
presentare
elementi
di
collegamento
con
il
territorio
degli
Stati
membri
vincolati
dal
regolamento
§
3.
Regolamento
CE
n.
44/2001
del
Consiglio,
del
22
dicembre
2000,
concernente
la
competenza
giurisdizionale,
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
civile
e
commerciale
(in
G.U.
n.
L
012
del
16/01/2001
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