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continuità
deve
caratterizzare
altresì
l'interpretazione
delle
disposizioni
della
convenzione
di
Bruxelles
ad
opera
della
Corte
di
giustizia
delle
Comunità
europee
e
il
protocollo
del
1971(5)
dovrebbe
continuare
ad
applicarsi
ugualmente
ai
procedimenti
pendenti
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
regolamento.
(20)
A
norma
dell'articolo
3
del
protocollo
sulla
posizione
del
Regno
Unito
e
dell'Irlanda
allegato
al
trattato
sull'Unione
europea
e
al
trattato
che
istituisce
la
Comunità
europea,
questi
Stati
hanno
notificato
la
loro
intenzione
di
partecipare
all'adozione
ed
applicazione
del
presente
regolamento.
(21)
A
norma
degli
articoli
1
e
2
del
protocollo
sulla
posizione
della
Danimarca
allegato
al
trattato
sull'Unione
europea
e
al
trattato
che
istituisce
la
Comunità
europea,
questo
Stato
non
partecipa
all'adozione
del
presente
regolamento,
che
non
è
pertanto
vincolante
né
applicabile
in
Danimarca.
(22)
Dato
che
la
convenzione
di
Bruxelles
è
in
vigore
nelle
relazioni
tra
la
Danimarca
e
gli
Stati
membri
vincolati
dal
presente
regolamento,
tale
convenzione
e
il
protocollo
del
1971
sono
tuttora
applicabili
tra
la
Danimarca
e
gli
Stati
membri
vincolati
dal
presente
regolamento.
(23)
La
convenzione
di
Bruxelles
continua
parimenti
ad
applicarsi
ai
territori
degli
Stati
membri
che
rientrano
nel
suo
campo
di
applicazione
territoriale
e
che
sono
esclusi
dal
presente
regolamento
in
virtù
dell'applicazione
dell'articolo
299
del
trattato.
(24)
Lo
stesso
spirito
di
coerenza
esige
che
il
presente
regolamento
non
incida
sulle
norme
stabilite
in
tema
di
competenza
e
riconoscimento
delle
decisioni
da
atti
normativi
comunitari
specifici.
(25)
Il
rispetto
degli
impegni
internazionali
assunti
dagli
Stati
membri
implica
che
il
presente
regolamento
non
incida
sulle
convenzioni
alle
quali
gli
Stati
membri
aderiscono
e
che
riguardano
materie
speciali.
(26)
Per
tener
conto
delle
particolarità
procedurali
vigenti
in
certi
Stati
membri
è
opportuno
dotare
della
necessaria
flessibilità
le
norme
di
massima
stabilite
dal
regolamento.
A
tal
fine
è
necessario
introdurre
nel
presente
regolamento
alcune
delle
disposizioni
contenute
nel
protocollo
allegato
alla
convenzione
di
Bruxelles.
(27)
Onde
consentire
una
transizione
armoniosa
in
determinati
settori
che
formavano
oggetto
di
disposizioni
particolari
nel
protocollo
allegato
alla
convenzione
di
Bruxelles,
il
presente
regolamento
prevede,
per
un
periodo
transitorio,
disposizioni
che
tengono
conto
della
situazione
specifica
in
alcuni
Stati
membri.
(28)
Entro
cinque
anni
dall'entrata
in
vigore
del
presente
regolamento
la
Commissione
presenterà
una
relazione
sulla
sua
applicazione,
formulando,
se
del
caso,
proposte
di
modifica.
(29)
Gli
allegati
da
I
a
IV
relativi
alle
norme
nazionali
sulla
competenza,
ai
giudici
o
autorità
competenti
e
ai
mezzi
di
ricorso
dovranno
essere
modificati
dalla
Commissione
in
base
alle
modifiche
trasmesse
dallo
Stato
membro
interessato.
Le
modifiche
degli
allegati
V
e
VI
dovranno
essere
adottate
conformemente
alla
decisione
1999/468/CE
del
Consiglio,
del
28
giugno
1999,
recante
modalità
per
l'esercizio
delle
competenze
di
esecuzione
conferite
alla
Commissione(6),
HA
ADOTTATO
IL
PRESENTE
REGOLAMENTO:
CAPO
I
CAMPO
D'APPLICAZIONE
Articolo
1
1.
Il
presente
regolamento
si
applica
in
materia
civile
e
commerciale,
indipendentemente
dalla
natura
dell'organo
giurisdizionale.
Esso
non
concerne,
in
particolare,
la
materia
fiscale,
doganale
ed
amministrativa.
2.
Sono
esclusi
dal
campo
di
applicazione
del
presente
regolamento:
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