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a)
lo
stato
e
la
capacità
delle
persone
fisiche,
il
regime
patrimoniale
fra
coniugi,
i
testamenti
e
le
successioni;
b)
i
fallimenti,
i
concordati
e
la
procedure
affini;
c)
la
sicurezza
sociale;
d)
l'arbitrato.
3.
Nel
presente
regolamento
per
"Stato
membro"
si
intendono
tutti
gli
Stati
membri
ad
eccezione
della
Danimarca.
CAPO
II
COMPETENZA
Sezione
1
Disposizioni
generali
Articolo
2
1.
Salve
le
disposizioni
del
presente
regolamento,
le
persone
domiciliate
nel
territorio
di
un
determinato
Stato
membro
sono
convenute,
a
prescindere
dalla
loro
nazionalità,
davanti
ai
giudici
di
tale
Stato
membro.
2.
Alle
persone
che
non
sono
in
possesso
della
cittadinanza
dello
Stato
membro
nel
quale
esse
sono
domiciliate
si
applicano
le
norme
sulla
competenza
vigenti
per
i
cittadini.
Articolo
3
1.
Le
persone
domiciliate
nel
territorio
di
uno
Stato
membro
possono
essere
convenute
davanti
ai
giudici
di
un
altro
Stato
membro
solo
in
base
alle
norme
enunciate
nelle
sezioni
da
2
a
7
del
presente
capo.
2.
Nei
loro
confronti
non
possono
essere
addotte
le
norme
nazionali
sulla
competenza
riportate
nell'allegato
I.
Articolo
4
1.
Se
il
convenuto
non
è
domiciliato
nel
territorio
di
uno
Stato
membro,
la
competenza
è
disciplinata,
in
ciascuno
Stato
membro,
dalla
legge
di
tale
Stato,
salva
l'applicazione
degli
articoli
22
e
23.
2.
Chiunque
sia
domiciliato
nel
territorio
di
un
determinato
Stato
membro
può,
indipendentemente
dalla
propria
nazionalità
ed
al
pari
dei
cittadini
di
questo
Stato,
addurre
nei
confronti
di
tale
convenuto
le
norme
sulla
competenza
in
vigore
nello
Stato
medesimo,
in
particolare
quelle
indicate
nell'allegato
I.
Sezione
2
Competenze
speciali
Articolo
5
La
persona
domiciliata
nel
territorio
di
uno
Stato
membro
può
essere
convenuta
in
un
altro
Stato
membro:
1)
a)
in
materia
contrattuale,
davanti
al
giudice
del
luogo
in
cui
l'obbligazione
dedotta
in
giudizio
è
stata
o
deve
essere
eseguita;
b)
i
fini
dell'applicazione
della
presente
disposizione
e
salvo
diversa
convenzione,
il
luogo
di
esecuzione
dell'obbligazione
dedotta
in
giudizio
è:
-‐
nel
caso
della
compravendita
di
beni,
il
luogo,
situato
in
uno
Stato
membro,
in
cui
i
beni
sono
stati
o
avrebbero
dovuto
essere
consegnati
in
base
al
contratto,
-‐
nel
caso
della
prestazione
di
servizi,
il
luogo,
situato
in
uno
Stato
membro,
in
cui
i
servizi
sono
stati
o
avrebbero
dovuto
essere
prestati
in
base
al
contratto;
c)
la
lettera
a)
si
applica
nei
casi
in
cui
non
è
applicabile
la
lettera
b);
2)
in
materia
di
obbligazioni
alimentari,
davanti
al
giudice
del
luogo
in
cui
il
creditore
di
alimenti
ha
il
domicilio
o
la
residenza
abituale
o,
qualora
si
tratti
di
una
domanda
accessoria
ad
un'azione
relativa
allo
stato
delle
persone,
davanti
al
giudice
competente
a
conoscere
quest'ultima
secondo
la
legge
nazionale,
salvo
che
tale
competenza
si
fondi
unicamente
sulla
cittadinanza
di
una
delle
parti;
3)
in
materia
di
illeciti
civili
dolosi
o
colposi,
davanti
al
giudice
del
luogo
in
cui
l'evento
dannoso
è
avvenuto
o
può
avvenire;
4)
qualora
si
tratti
di
un'azione
di
risarcimento
di
danni
o
di
restituzione,
nascente
da
reato,
davanti
al
giudice
presso
il
quale
è
esercitata
l'azione
penale,
sempre
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