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2.
Qualora
l'assicuratore
non
sia
domiciliato
nel
territorio
di
uno
Stato
membro,
ma
possieda
una
succursale,
un'agenzia
o
qualsiasi
altra
sede
d'attività
in
uno
Stato
membro,
egli
è
considerato,
per
le
contestazioni
relative
al
loro
esercizio,
come
avente
domicilio
nel
territorio
di
quest'ultimo
Stato.
Articolo
10
L'assicuratore
può
essere
altresì
convenuto
davanti
al
giudice
del
luogo
in
cui
si
è
verificato
l'evento
dannoso,
qualora
si
tratti
di
assicurazione
della
responsabilità
civile
o
di
assicurazione
sugli
immobili.
Lo
stesso
dicasi
nel
caso
in
cui
l'assicurazione
riguardi
contemporaneamente
beni
immobili
e
beni
mobili
coperti
dalla
stessa
polizza
e
colpiti
dallo
stesso
sinistro.
Articolo
11
1.
In
materia
di
assicurazione
della
responsabilità
civile,
l'assicuratore
può
altresì
essere
chiamato
in
causa
davanti
al
giudice
presso
il
quale
è
stata
proposta
l'azione
esercitata
dalla
persona
lesa
contro
l'assicurato,
qualora
la
legge
di
tale
giudice
lo
consenta.
2.
Le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
8,
9
e
10
sono
applicabili
all'azione
diretta
proposta
dalla
persona
lesa
contro
l'assicuratore,
sempre
che
tale
azione
sia
possibile.
3.
Se
la
legge
relativa
all'azione
diretta
prevede
la
chiamata
in
causa
del
contraente
dell'assicurazione
o
dell'assicurato,
lo
stesso
giudice
è
competente
anche
nei
loro
confronti.
Articolo
12
1.
Salve
le
disposizioni
dell'articolo
11,
paragrafo
3,
l'azione
dell'assicuratore
può
essere
proposta
solo
davanti
ai
giudici
dello
Stato
membro
nel
cui
territorio
è
domiciliato
il
convenuto,
sia
egli
contraente
dell'assicurazione,
assicurato
o
beneficiario.
2.
Le
disposizioni
della
presente
sezione
non
pregiudicano
il
diritto
di
proporre
una
domanda
riconvenzionale
davanti
al
giudice
investito
della
domanda
principale
a
norma
della
presente
sezione.
Articolo
13
Le
disposizioni
della
presente
sezione
possono
essere
derogate
solo
da
una
convenzione:
1)
posteriore
al
sorgere
della
controversia,
o
2)
che
consenta
al
contraente
dell'assicurazione,
all'assicurato
o
al
beneficiario
di
adire
un
giudice
diverso
da
quelli
indicati
nella
presente
sezione,
o
3)
che,
stipulata
tra
un
contraente
dell'assicurazione
e
un
assicuratore
aventi
entrambi
il
domicilio
o
la
residenza
abituale
nel
medesimo
Stato
membro
al
momento
della
conclusione
del
contratto,
abbia
per
effetto,
anche
nel
caso
in
cui
l'evento
dannoso
si
produca
all'estero,
di
attribuire
la
competenza
ai
giudici
di
tale
Stato
membro,
sempre
che
la
legge
di
quest'ultimo
non
vieti
siffatte
convenzioni,
o
4)
stipulata
da
un
contraente
dell'assicurazione
che
non
abbia
il
proprio
domicilio
in
uno
Stato
membro,
salvo
che
si
tratti
di
assicurazione
obbligatoria
o
relativa
ad
un
immobile
situato
in
uno
Stato
membro
o
5)
che
riguardi
un
contratto
di
assicurazione
nella
misura
in
cui
esso
copre
uno
o
più
rischi
di
cui
all'articolo
14.
Articolo
14
I
rischi
di
cui
all'articolo
13,
punto
5
sono
i
seguenti:
1)
ogni
danno
a)
subito
dalle
navi,
dagli
impianti
offshore
e
d'alto
mare
o
dagli
aeromobili,
causato
da
un
avvenimento
in
relazione
alla
loro
utilizzazione
a
fini
commerciali;
b)
subito
dalle
merci
diverse
dai
bagagli
dei
passeggeri,
durante
un
trasporto
effettuato
totalmente
da
tali
navi
o
aeromobili
oppure
effettuato
da
questi
ultimi
in
combinazione
con
altri
mezzi
di
trasporto;
2)
ogni
responsabilità,
salvo
per
lesioni
personali
dei
passeggeri
o
danni
ai
loro
bagagli,
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