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a)
risultante
dall'impiego
o
dall'esercizio
delle
navi,
degli
impianti
o
degli
aeromobili
di
cui
al
punto
1,
lettera
a),
sempre
che,
per
quanto
riguarda
questi
ultimi,
la
legge
dello
Stato
membro
in
cui
l'aeromobile
è
immatricolato
non
vieti
le
clausole
attributive
di
competenza
nell'assicurazione
di
tali
rischi;
b)
derivante
dalle
merci
durante
un
trasporto
ai
sensi
del
punto
1,
lettera
b);
3)
ogni
perdita
pecuniaria
connessa
con
l'impiego
e
l'esercizio
delle
navi,
degli
impianti
o
degli
aeromobili
di
cui
al
punto
1,
lettera
a),
in
particolare
quella
del
nolo
o
del
corrispettivo
del
noleggio;
4)
ogni
rischio
connesso
con
uno
dei
rischi
di
cui
ai
precedenti
punti
1,
2
e
3;
5)
fatti
salvi
i
punti
da
1
a
4,
tutti
i
"grandi
rischi"
quali
definiti
nella
direttiva
73/239/CEE
del
Consiglio(7),
modificata
dalle
direttive
88/357/CEE(8)
e
90/618/CEE(9),
nell'ultima
versione
in
vigore.
Sezione
4
Competenza
in
materia
di
contratti
conclusi
da
consumatori
Articolo
15
1.
Salve
le
disposizioni
dell'articolo
4
e
dell'articolo
5,
punto
5,
la
competenza
in
materia
di
contratti
conclusi
da
una
persona,
il
consumatore,
per
un
uso
che
possa
essere
considerato
estraneo
alla
sua
attività
professionale
è
regolata
dalla
presente
sezione:
a)
qualora
si
tratti
di
una
vendita
a
rate
di
beni
mobili
materiali;
b)
qualora
si
tratti
di
un
prestito
con
rimborso
rateizzato
o
di
un'altra
operazione
di
credito,
connessi
con
il
finanziamento
di
una
vendita
di
tali
beni;
c)
in
tutti
gli
altri
casi,
qualora
il
contratto
sia
stato
concluso
con
una
persona
le
cui
attività
commerciali
o
professionali
si
svolgono
nello
Stato
membro
in
cui
è
domiciliato
il
consumatore
o
sono
dirette,
con
qualsiasi
mezzo,
verso
tale
Stato
membro
o
verso
una
pluralità
di
Stati
che
comprende
tale
Stato
membro,
purché
il
contratto
rientri
nell'ambito
di
dette
attività.
2.
Qualora
la
controparte
del
consumatore
non
abbia
il
proprio
domicilio
nel
territorio
di
uno
Stato
membro,
ma
possieda
una
succursale,
un'agenzia
o
qualsiasi
altra
sede
d'attività
in
uno
Stato
membro,
essa
è
considerata,
per
le
controversie
relative
al
loro
esercizio,
come
avente
domicilio
nel
territorio
di
quest'ultimo
Stato.
3.
La
presente
sezione
non
si
applica
ai
contratti
di
trasporto
che
non
prevedono
prestazioni
combinate
di
trasporto
e
di
alloggio
per
un
prezzo
globale.
Articolo
16
1.
L'azione
del
consumatore
contro
l'altra
parte
del
contratto
può
essere
proposta
o
davanti
ai
giudici
dello
Stato
membro
nel
cui
territorio
è
domiciliata
tale
parte,
o
davanti
ai
giudici
del
luogo
in
cui
è
domiciliato
il
consumatore.
2.
L'azione
dell'altra
parte
del
contratto
contro
il
consumatore
può
essere
proposta
solo
davanti
ai
giudici
dello
Stato
membro
nel
cui
territorio
è
domiciliato
il
consumatore.
3.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
non
pregiudicano
il
diritto
di
proporre
una
domanda
riconvenzionale
davanti
al
giudice
investito
della
domanda
principale
in
conformità
della
presente
sezione.
Articolo
17
Le
disposizioni
della
presente
sezione
possono
essere
derogate
solo
da
una
convenzione:
1)
posteriore
al
sorgere
della
controversia,
o
2)
che
consenta
al
consumatore
di
adire
un
giudice
diverso
da
quelli
indicati
nella
presente
sezione,
o
3)
che,
stipulata
tra
il
consumatore
e
la
sua
controparte
aventi
entrambi
il
domicilio
o
la
residenza
abituale
nel
medesimo
Stato
membro
al
momento
della
conclusione
del
contratto,
attribuisca
la
competenza
ai
giudici
di
tale
Stato
membro,
sempre
che
la
legge
di
quest'ultimo
non
vieti
siffatte
convenzioni.
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