Page 63 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 63
Salva
la
competenza
dell'ufficio
europeo
dei
brevetti
in
base
alla
convenzione
sul
rilascio
di
brevetti
europei,
firmata
a
Monaco
di
Baviera
il
5
ottobre
1973,
i
giudici
di
ciascuno
Stato
membro
hanno
competenza
esclusiva,
a
prescindere
dal
domicilio,
in
materia
di
registrazione
o
di
validità
di
un
brevetto
europeo
rilasciato
per
tale
Stato;
5)
in
materia
di
esecuzione
delle
decisioni,
i
giudici
dello
Stato
membro
nel
cui
territorio
ha
luogo
l'esecuzione.
Sezione
7
Proroga
di
competenza
Articolo
23
1.
Qualora
le
parti,
di
cui
almeno
una
domiciliata
nel
territorio
di
uno
Stato
membro,
abbiano
attribuito
la
competenza
di
un
giudice
o
dei
giudici
di
uno
Stato
membro
a
conoscere
delle
controversie,
presenti
o
future,
nate
da
un
determinato
rapporto
giuridico,
la
competenza
esclusiva
spetta
a
questo
giudice
o
ai
giudici
di
questo
Stato
membro.
Detta
competenza
è
esclusiva
salvo
diverso
accordo
tra
le
parti.
La
clausola
attributiva
di
competenza
deve
essere
conclusa:
a)
per
iscritto
o
oralmente
con
conferma
scritta,
o
b)
in
una
forma
ammessa
dalle
pratiche
che
le
parti
hanno
stabilito
tra
di
loro,
o
c)
nel
commercio
internazionale,
in
una
forma
ammessa
da
un
uso
che
le
parti
conoscevano
o
avrebbero
dovuto
conoscere
e
che,
in
tale
campo,
è
ampiamente
conosciuto
e
regolarmente
rispettato
dalle
parti
di
contratti
dello
stesso
tipo
nel
ramo
commerciale
considerato.
2.
La
forma
scritta
comprende
qualsiasi
comunicazione
con
mezzi
elettronici
che
permetta
una
registrazione
durevole
della
clausola
attributiva
di
competenza.
3.
Quando
nessuna
delle
parti
che
stipulano
tale
clausola
è
domiciliata
nel
territorio
di
uno
Stato
membro,
i
giudici
degli
altri
Stati
membri
non
possono
conoscere
della
controversia
fintantoché
il
giudice
o
i
giudici
la
cui
competenza
è
stata
convenuta
non
abbiano
declinato
la
competenza.
4.
Il
giudice
o
i
giudici
di
uno
Stato
membro
ai
quali
l'atto
costitutivo
di
un
trust
ha
attribuito
competenza
a
giudicare,
hanno
competenza
esclusiva
per
le
azioni
contro
un
fondatore,
un
trustee
o
un
beneficiario
di
un
trust,
ove
si
tratti
di
relazioni
tra
tali
persone
o
di
loro
diritti
od
obblighi
nell'ambito
del
trust.
5.
Le
clausole
attributive
di
competenza
e
le
clausole
simili
di
atti
costitutivi
di
trust
non
sono
valide
se
in
contrasto
con
le
disposizioni
degli
articoli
13,
17
o
21
o
se
derogano
alle
norme
sulla
competenza
esclusiva
attribuita
ai
giudici
ai
sensi
dell'articolo
22.
Articolo
24
Oltre
che
nei
casi
in
cui
la
sua
competenza
risulta
da
altre
disposizioni
del
presente
regolamento,
il
giudice
di
uno
Stato
membro
davanti
al
quale
il
convenuto
è
comparso
è
competente.
Tale
norma
non
è
applicabile
se
la
comparizione
avviene
per
eccepire
l'incompetenza
o
se
esiste
un
altro
giudice
esclusivamente
competente
ai
sensi
dell'articolo
22.
Sezione
8
Esame
della
competenza
e
della
ricevibilità
dell'azione
Articolo
25
Il
giudice
di
uno
Stato
membro,
investito
a
titolo
principale
di
una
controversia
per
la
quale
l'articolo
22
stabilisce
la
competenza
esclusiva
di
un
giudice
di
un
altro
Stato
membro,
dichiara
d'ufficio
la
propria
incompetenza.
Articolo
26
1.
Se
il
convenuto
domiciliato
nel
territorio
di
uno
Stato
membro
è
citato
davanti
ad
un
giudice
di
un
altro
Stato
membro
e
non
compare,
il
giudice,
se
non
è
competente
in
base
al
presente
regolamento,
dichiara
d'ufficio
la
propria
incompetenza.
63