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I
provvedimenti
provvisori
o
cautelari
previsti
dalla
legge
di
uno
Stato
membro
possono
essere
richiesti
al
giudice
di
detto
Stato
anche
se,
in
forza
del
presente
regolamento,
la
competenza
a
conoscere
nel
merito
è
riconosciuta
al
giudice
di
un
altro
Stato
membro.
CAPO
III
RICONOSCIMENTO
ED
ESECUZIONE
Articolo
32
Ai
sensi
del
presente
regolamento,
per
decisione
si
intende,
a
prescindere
dalla
denominazione
usata,
qualsiasi
decisione
emessa
da
un
giudice
di
uno
Stato
membro,
quale
ad
esempio
decreto,
sentenza,
ordinanza
o
mandato
di
esecuzione,
nonché
la
determinazione
delle
spese
giudiziali
da
parte
del
cancelliere.
Sezione
1
Riconoscimento
Articolo
33
1.
Le
decisioni
emesse
in
uno
Stato
membro
sono
riconosciute
negli
altri
Stati
membri
senza
che
sia
necessario
il
ricorso
ad
alcun
procedimento.
2.
In
caso
di
contestazione,
ogni
parte
interessata
che
chieda
il
riconoscimento
in
via
principale
può
far
constatare,
secondo
il
procedimento
di
cui
alle
sezioni
2
e
3
del
presente
capo,
che
la
decisione
deve
essere
riconosciuta.
3.
Se
il
riconoscimento
è
richiesto
in
via
incidentale
davanti
ad
un
giudice
di
uno
Stato
membro,
tale
giudice
è
competente
al
riguardo.
Articolo
34
Le
decisioni
non
sono
riconosciute:
1)
se
il
riconoscimento
è
manifestamente
contrario
all'ordine
pubblico
dello
Stato
membro
richiesto;
2)
se
la
domanda
giudiziale
od
un
atto
equivalente
non
è
stato
notificato
o
comunicato
al
convenuto
contumace
in
tempo
utile
e
in
modo
tale
da
poter
presentare
le
proprie
difese
eccetto
qualora,
pur
avendone
avuto
la
possibilità,
egli
non
abbia
impugnato
la
decisione;
3)
se
sono
in
contrasto
con
una
decisione
emessa
tra
le
medesime
parti
nello
Stato
membro
richiesto;
4)
se
sono
in
contrasto
con
una
decisione
emessa
precedentemente
tra
le
medesime
parti
in
un
altro
Stato
membro
o
in
un
paese
terzo,
in
una
controversia
avente
il
medesimo
oggetto
e
il
medesimo
titolo,
allorché
tale
decisione
presenta
le
condizioni
necessarie
per
essere
riconosciuta
nello
Stato
membro
richiesto.
Articolo
35
1.
Parimenti,
le
decisioni
non
sono
riconosciute
se
le
disposizioni
delle
sezioni
3,
4,
e
6
del
capo
II
sono
state
violate,
oltreché
nel
caso
contemplato
dall'articolo
72.
2.
Nell'accertamento
delle
competenze
di
cui
al
paragrafo
1,
l'autorità
richiesta
è
vincolata
dalle
constatazioni
di
fatto
sulle
quali
il
giudice
dello
Stato
membro
d'origine
ha
fondato
la
propria
competenza.
3.
Salva
l'applicazione
delle
disposizioni
del
paragrafo
1,
non
si
può
procedere
al
controllo
della
competenza
dei
giudici
dello
Stato
membro
d'origine.
Le
norme
sulla
competenza
non
riguardano
l'ordine
pubblico
contemplato
dall'articolo
34,
punto
1.
Articolo
36
In
nessun
caso
la
decisione
straniera
può
formare
oggetto
di
un
riesame
del
merito.
Articolo
37
1.
Il
giudice
di
uno
Stato
membro,
davanti
al
quale
è
chiesto
il
riconoscimento
di
una
decisione
emessa
in
un
altro
Stato
membro,
può
sospendere
il
procedimento
se
la
decisione
in
questione
è
stata
impugnata.
2.
Il
giudice
di
uno
Stato
membro,
davanti
al
quale
è
richiesto
il
riconoscimento
di
una
decisione
che
è
stata
emessa
in
Irlanda
o
nel
Regno
Unito
e
la
cui
esecuzione
è
sospesa
nello
Stato
membro
d'origine
per
la
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