Page 67 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 67
solo
per
uno
dei
motivi
contemplati
dagli
articoli
34
e
35.
Il
giudice
si
pronuncia
senza
indugio.
2.
In
nessun
caso
la
decisione
straniera
può
formare
oggetto
di
un
riesame
del
merito.
Articolo
46
1.
Il
giudice
davanti
al
quale
è
proposto
un
ricorso
ai
sensi
dell'articolo
43
o
dell'articolo
44
può,
su
istanza
della
parte
contro
la
quale
è
chiesta
l'esecuzione,
sospendere
il
procedimento
se
la
decisione
straniera
è
stata
impugnata,
nello
Stato
membro
d'origine,
con
un
mezzo
ordinario
o
se
il
termine
per
proporre
l'impugnazione
non
è
scaduto;
in
quest'ultimo
caso
il
giudice
può
fissare
un
termine
per
proporre
tale
impugnazione.
2.
Qualora
la
decisione
sia
stata
emessa
in
Irlanda
o
nel
Regno
Unito,
qualsiasi
mezzo
di
impugnazione
esperibile
nello
Stato
membro
d'origine
è
considerato
"impugnazione
ordinaria"
ai
sensi
del
paragrafo
1.
3.
Il
giudice
può
inoltre
subordinare
l'esecuzione
alla
costituzione
di
una
garanzia
che
provvede
a
determinare.
Articolo
47
1.
Qualora
una
decisione
debba
essere
riconosciuta
in
conformità
del
presente
regolamento,
nulla
osta
a
che
l'istante
chieda
provvedimenti
provvisori
o
cautelari
in
conformità
della
legge
dello
Stato
membro
richiesto,
senza
che
sia
necessaria
una
dichiarazione
di
esecutività
ai
sensi
dell'articolo
41.
2.
La
dichiarazione
di
esecutività
implica
l'autorizzazione
a
procedere
a
provvedimenti
cautelari.
3.
In
pendenza
del
termine
di
cui
all'articolo
43,
paragrafo
5,
per
proporre
il
ricorso
contro
la
dichiarazione
di
esecutività
e
fino
a
quando
non
sia
stata
adottata
alcuna
decisione
in
materia,
può
procedersi
solo
a
provvedimenti
conservativi
sui
beni
della
parte
contro
cui
è
chiesta
l'esecuzione.
Articolo
48
1.
Se
la
decisione
straniera
ha
statuito
su
vari
capi
della
domanda
e
la
dichiarazione
di
esecutività
non
può
essere
rilasciata
per
tutti
i
capi,
il
giudice
o
l'autorità
competente
rilascia
la
dichiarazione
di
esecutività
solo
per
uno
o
più
di
essi.
2.
L'istante
può
richiedere
una
dichiarazione
di
esecutività
parziale.
Articolo
49
Le
decisioni
straniere
che
applicano
una
penalità
sono
esecutive
nello
Stato
membro
richiesto
solo
se
la
misura
di
quest'ultima
è
stata
definitivamente
fissata
dai
giudici
dello
Stato
membro
d'origine.
Articolo
50
L'istante
che,
nello
Stato
membro
d'origine,
ha
beneficiato
in
tutto
o
in
parte
del
gratuito
patrocinio
o
di
un'esenzione
dalle
spese,
beneficia,
nel
procedimento
di
cui
alla
presente
sezione,
dell'assistenza
più
favorevole
o
dell'esenzione
dalle
spese
più
ampia
prevista
nel
diritto
dello
Stato
membro
richiesto.
Articolo
51
Alla
parte
che
chiede
l'esecuzione
in
uno
Stato
membro
di
una
decisione
emessa
in
un
altro
Stato
membro
non
può
essere
imposta
alcuna
cauzione
o
deposito,
indipendentemente
dalla
relativa
denominazione,
a
causa
della
qualità
di
straniero
o
per
difetto
di
domicilio
o
residenza
nel
paese.
Articolo
52
Nei
procedimenti
relativi
al
rilascio
di
una
dichiarazione
di
esecutività
non
vengono
riscossi,
nello
Stato
membro
richiesto,
imposte,
diritti
o
tasse
proporzionali
al
valore
della
controversia.
Sezione
3
Disposizioni
comuni
Articolo
53
67