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1.
La
parte
che
chiede
il
riconoscimento
di
una
decisione
o
il
rilascio
di
una
dichiarazione
di
esecutività
deve
produrre
una
copia
della
decisione
che
presenti
tutte
le
condizioni
di
autenticità.
2.
Salvo
l'articolo
55,
la
parte
che
chiede
una
dichiarazione
di
esecutività
deve
inoltre
produrre
l'attestato
di
cui
all'articolo
54.
Articolo
54
Il
giudice
o
l'autorità
competente
dello
Stato
membro
nel
quale
è
stata
emessa
la
decisione
rilascia,
su
richiesta
di
qualsiasi
parte
interessata,
un
attestato
compilato
utilizzando
il
formulario
di
cui
all'allegato
V
del
presente
regolamento.
Articolo
55
1.
Qualora
l'attestato
di
cui
all'articolo
54
non
venga
prodotto,
il
giudice
o
l'autorità
competente
può
fissare
un
termine
per
la
sua
presentazione
o
accettare
un
documento
equivalente
ovvero,
qualora
ritenga
di
essere
informato
a
sufficienza,
disporne
la
dispensa.
2.
Qualora
il
giudice
o
l'autorità
competente
lo
richieda,
deve
essere
presentata
una
traduzione
dei
documenti
richiesti.
La
traduzione
è
autenticata
da
una
persona
a
tal
fine
abilitata
in
uno
degli
Stati
membri.
Articolo
56
Non
è
richiesta
alcuna
legalizzazione
o
formalità
analoga
per
i
documenti
indicati
all'articolo
53
o
all'articolo
55,
paragrafo
2,
come
anche,
ove
occorra,
per
la
procura
alle
liti.
CAPO
IV
ATTI
PUBBLICI
E
TRANSAZIONI
GIUDIZIARIE
Articolo
57
1.
Gli
atti
pubblici
formati
ed
aventi
efficacia
esecutiva
in
uno
Stato
membro
sono,
su
istanza
di
parte,
dichiarati
esecutivi
in
un
altro
Stato
membro
conformemente
alla
procedura
contemplata
dall'articolo
38
e
seguenti.
Il
giudice
al
quale
l'istanza
è
proposta
ai
sensi
dell'articolo
43
o
dell'articolo
44
rigetta
o
revoca
la
dichiarazione
di
esecutività
solo
se
l'esecuzione
dell'atto
pubblico
è
manifestamente
contraria
all'ordine
pubblico
dello
Stato
membro
richiesto.
2.
Sono
parimenti
considerati
atti
pubblici
ai
sensi
del
paragrafo
1
le
convenzioni
in
materia
di
obbligazioni
alimentari
concluse
davanti
alle
autorità
amministrative
o
da
esse
autenticate.
3.
L'atto
prodotto
deve
presentare
tutte
le
condizioni
di
autenticità
previste
nello
Stato
membro
d'origine.
4.
Si
applicano,
per
quanto
occorra,
le
disposizioni
della
sezione
3
del
capo
III.
L'autorità
competente
di
uno
Stato
membro
presso
la
quale
è
stato
formato
o
registrato
un
atto
pubblico
rilascia,
su
richiesta
di
qualsiasi
parte
interessata,
un
attestato,
utilizzando
il
formulario
riportato
nell'allegato
VI
del
presente
regolamento.
Articolo
58
Le
transazioni
concluse
davanti
al
giudice
nel
corso
di
un
processo
ed
aventi
efficacia
esecutiva
nello
Stato
membro
d'origine
hanno
efficacia
esecutiva
nello
Stato
membro
richiesto
alle
stesse
condizioni
previste
per
gli
atti
pubblici.
Il
giudice
o
l'autorità
competente
di
uno
Stato
membro
presso
cui
è
stata
conclusa
una
transazione
rilascia,
su
richiesta
di
qualsiasi
parte
interessata,
un
attestato,
utilizzando
il
formulario
riportato
nell'allegato
V
del
presente
regolamento.
CAPO
V
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
59
1.
Per
determinare
se
una
parte
ha
il
domicilio
nel
territorio
dello
Stato
membro
in
cui
è
pendente
il
procedimento,
il
giudice
applica
la
legge
nazionale.
2.
Qualora
una
parte
non
sia
domiciliata
nello
Stato
membro
i
cui
giudici
sono
aditi,
il
giudice,
per
stabilire
se
essa
ha
il
domicilio
in
un
altro
Stato
membro,
applica
la
legge
di
quest'ultimo
Stato.
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