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presentazione
di
un
ricorso,
può
sospendere
il
procedimento.
Sezione
2
Esecuzione
Articolo
38
1.
Le
decisioni
emesse
in
uno
Stato
membro
e
ivi
esecutive
sono
eseguite
in
un
altro
Stato
membro
dopo
essere
state
ivi
dichiarate
esecutive
su
istanza
della
parte
interessata.
2.
Tuttavia
la
decisione
è
eseguita
in
una
delle
tre
parti
del
Regno
Unito
(Inghilterra
e
Galles,
Scozia
e
Irlanda
del
Nord)
soltanto
dopo
esservi
stata
registrata
per
esecuzione,
su
istanza
di
una
parte
interessata.
Articolo
39
1.
L'istanza
deve
essere
proposta
al
giudice
o
all'autorità
competente
di
cui
all'allegato
II.
2.
La
competenza
territoriale
è
determinata
dal
domicilio
della
parte
contro
cui
viene
chiesta
l'esecuzione,
o
dal
luogo
dell'esecuzione.
Articolo
40
1.
Le
modalità
del
deposito
dell'istanza
sono
determinate
in
base
alla
legge
dello
Stato
membro
richiesto.
2.
L'istante
deve
eleggere
il
proprio
domicilio
nella
circoscrizione
del
giudice
adito.
Tuttavia,
se
la
legge
dello
Stato
membro
richiesto
non
prevede
l'elezione
del
domicilio,
l'istante
designa
un
procuratore.
3.
All'istanza
devono
essere
allegati
i
documenti
di
cui
all'articolo
53.
Articolo
41
La
decisione
è
dichiarata
esecutiva
immediatamente
dopo
l'espletamento
delle
formalità
di
cui
all'articolo
53,
senza
alcun
esame
ai
sensi
degli
articoli
34
e
35.
La
parte
contro
cui
l'esecuzione
viene
chiesta
non
può,
in
tale
fase
del
procedimento,
presentare
osservazioni.
Articolo
42
1.
La
decisione
relativa
all'istanza
intesa
a
ottenere
una
dichiarazione
di
esecutività
è
immediatamente
comunicata
al
richiedente
secondo
le
modalità
previste
dalla
legge
dello
Stato
membro
richiesto.
2.
La
dichiarazione
di
esecutività
è
notificata
o
comunicata
alla
parte
contro
la
quale
è
chiesta
l'esecuzione,
corredata
della
decisione
qualora
quest'ultima
non
sia
già
stata
notificata
o
comunicata
a
tale
parte.
Articolo
43
1.
Ciascuna
delle
parti
può
proporre
ricorso
contro
la
decisione
relativa
all'istanza
intesa
a
ottenere
una
dichiarazione
di
esecutività.
2.
Il
ricorso
è
proposto
dinanzi
al
giudice
di
cui
all'allegato
III.
3.
Il
ricorso
è
esaminato
secondo
le
norme
sul
procedimento
in
contraddittorio.
4.
Se
la
parte
contro
la
quale
è
chiesta
l'esecuzione
non
compare
davanti
al
giudice
investito
del
ricorso
in
un
procedimento
riguardante
un'azione
proposta
dall'istante,
si
applicano
le
disposizioni
dell'articolo
26,
paragrafi
da
2
a
4
anche
se
la
parte
contro
la
quale
è
chiesta
l'esecuzione
non
è
domiciliata
nel
territorio
di
uno
degli
Stati
membri.
5.
Il
ricorso
contro
la
dichiarazione
di
esecutività
deve
essere
proposto
nel
termine
di
un
mese
dalla
notificazione
della
stessa.
Se
la
parte
contro
la
quale
è
chiesta
l'esecuzione
è
domiciliata
in
uno
Stato
membro
diverso
da
quello
in
cui
è
stata
rilasciata
la
dichiarazione
di
esecutività,
il
termine
è
di
due
mesi
a
decorrere
dalla
data
della
notificazione
in
mani
proprie
o
nella
residenza.
Detto
termine
non
è
prorogabile
per
ragioni
inerenti
alla
distanza.
Articolo
44
La
decisione
emessa
sul
ricorso
può
costituire
unicamente
oggetto
del
ricorso
di
cui
all'allegato
IV.
Articolo
45
1.
Il
giudice
davanti
al
quale
è
stato
proposto
un
ricorso
ai
sensi
degli
articoli
43
o
44
rigetta
o
revoca
la
dichiarazione
di
esecutività
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