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2.
Il
giudice
è
tenuto
a
sospendere
il
processo
fin
quando
non
si
sarà
accertato
che
al
convenuto
è
stata
data
la
possibilità
di
ricevere
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
in
tempo
utile
per
poter
presentare
le
proprie
difese,
ovvero
che
è
stato
fatto
tutto
il
possibile
in
tal
senso.
3.
Le
disposizioni
del
paragrafo
2
sono
sostituite
da
quelle
dell'articolo
19
del
regolamento
(CE)
n.
1348/2000
del
Consiglio,
del
29
maggio
2000,
relativo
alla
notificazione
negli
Stati
membri
di
atti
giudiziari
ed
extragiudiziali
in
materia
civile
o
commerciale(10),
qualora
sia
stato
necessario
trasmettere
da
uno
Stato
membro
a
un
altro
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
in
esecuzione
del
presente
regolamento.
4.
Ove
le
disposizioni
del
regolamento
(CE)
n.
1348/2000
non
siano
applicabili,
si
applica
l'articolo
15
della
convenzione
dell'Aia,
del
15
novembre
1965,
relativa
alla
notificazione
e
alla
comunicazione
all'estero
degli
atti
giudiziari
ed
extragiudiziari
in
materia
civile
o
commerciale,
qualora
sia
stato
necessario
trasmettere
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
in
esecuzione
della
suddetta
convenzione.
Sezione
9
Litispendenza
e
connessione
Articolo
27
1.
Qualora
davanti
a
giudici
di
Stati
membri
differenti
e
tra
le
stesse
parti
siano
state
proposte
domande
aventi
il
medesimo
oggetto
e
il
medesimo
titolo,
il
giudice
successivamente
adito
sospende
d'ufficio
il
procedimento
finché
sia
stata
accertata
la
competenza
del
giudice
adito
in
precedenza.
2.
Se
la
competenza
del
giudice
precedentemente
adito
è
stata
accertata,
il
giudice
successivamente
adito
dichiara
la
propria
incompetenza
a
favore
del
primo.
Articolo
28
1.
Ove
più
cause
connesse
siano
pendenti
davanti
a
giudici
di
Stati
membri
differenti,
il
giudice
successivamente
adito
può
sospendere
il
procedimento.
2.
Se
tali
cause
sono
pendenti
in
primo
grado,
il
giudice
successivamente
adito
può
inoltre
dichiarare
la
propria
incompetenza
su
richiesta
di
una
delle
parti
a
condizione
che
il
giudice
precedentemente
adito
sia
competente
a
conoscere
delle
domande
proposte
e
la
sua
legge
consenta
la
riunione
dei
procedimenti.
3.
Ai
sensi
del
presente
articolo
sono
connesse
le
cause
aventi
tra
di
loro
un
legame
così
stretto
da
rendere
opportune
una
trattazione
e
decisione
uniche
per
evitare
soluzioni
tra
di
loro
incompatibili
ove
le
cause
fossero
trattate
separatamente.
Articolo
29
Qualora
la
competenza
esclusiva
a
conoscere
delle
domande
spetti
a
più
giudici,
quello
successivamente
adito
deve
rimettere
la
causa
al
giudice
adito
in
precedenza.
Articolo
30
Ai
fini
della
presente
sezione
un
giudice
è
considerato
adito:
1)
quando
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
è
depositato
presso
il
giudice,
purché
successivamente
l'attore
non
abbia
omesso
di
prendere
tutte
le
misure
che
era
tenuto
a
prendere
affinché
fosse
effettuata
la
notificazione
o
comunicazione
al
convenuto,
o
2)
se
l'atto
deve
essere
notificato
o
comunicato
prima
di
essere
depositato
presso
il
giudice,
quando
l'autorità
competente
per
la
notificazione
o
comunicazione
lo
riceve,
purché
successivamente
l'attore
non
abbia
omesso
di
prendere
tutte
le
misure
che
era
tenuto
a
prendere
affinché
l'atto
fosse
depositato
presso
il
giudice.
Sezione
10
Provvedimenti
provvisori
e
cautelari
Articolo
31
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