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P. 62
Sezione
5
Competenza
in
materia
di
contratti
individuali
di
lavoro
Articolo
18
1.
Salvi
l'articolo
4
e
l'articolo
5,
punto
5,
la
competenza
in
materia
di
contratti
individuali
di
lavoro
è
disciplinata
dalla
presente
sezione.
2.
Qualora
un
lavoratore
concluda
un
contratto
individuale
di
lavoro
con
un
datore
di
lavoro
che
non
sia
domiciliato
in
uno
Stato
membro
ma
possieda
una
succursale,
un'agenzia
o
qualsiasi
altra
sede
d'attività
in
uno
Stato
membro,
il
datore
di
lavoro
è
considerato,
per
le
controversie
relative
al
loro
esercizio,
come
avente
domicilio
nel
territorio
di
quest'ultimo
Stato.
Articolo
19
Il
datore
di
lavoro
domiciliato
nel
territorio
di
uno
Stato
membro
può
essere
convenuto:
1)
davanti
ai
giudici
dello
Stato
membro
in
cui
è
domiciliato
o
2)
in
un
altro
Stato
membro:
a)
davanti
al
giudice
del
luogo
in
cui
il
lavoratore
svolge
abitualmente
la
propria
attività
o
a
quello
dell'ultimo
luogo
in
cui
la
svolgeva
abitualmente,
o
b)
qualora
il
lavoratore
non
svolga
o
non
abbia
svolto
abitualmente
la
propria
attività
in
un
solo
paese,
davanti
al
giudice
del
luogo
in
cui
è
o
era
situata
la
sede
d'attività
presso
la
quale
è
stato
assunto.
Articolo
20
1.
L'azione
del
datore
di
lavoro
può
essere
proposta
solo
davanti
ai
giudici
dello
Stato
membro
nel
cui
territorio
il
lavoratore
è
domiciliato.
2.
Le
disposizioni
della
presente
sezione
non
pregiudicano
il
diritto
di
proporre
una
domanda
riconvenzionale
davanti
al
giudice
investito
della
domanda
principale
in
conformità
della
presente
sezione.
Articolo
21
Le
disposizioni
della
presente
sezione
possono
essere
derogate
solo
da
una
convenzione:
1)
posteriore
al
sorgere
della
controversia,
o
2)
che
consenta
al
lavoratore
di
adire
un
giudice
diverso
da
quelli
indicati
nella
presente
sezione.
Sezione
6
Competenze
esclusive
Articolo
22
Indipendentemente
dal
domicilio,
hanno
competenza
esclusiva:
1)
in
materia
di
diritti
reali
immobiliari
e
di
contratti
d'affitto
di
immobili,
i
giudici
dello
Stato
membro
in
cui
l'immobile
è
situato.
Tuttavia
in
materia
di
contratti
d'affitto
di
immobili
ad
uso
privato
temporaneo
stipulati
per
un
periodo
massimo
di
sei
mesi
consecutivi,
hanno
competenza
anche
i
giudici
dello
Stato
membro
in
cui
il
convenuto
è
domiciliato,
purché
l'affittuario
sia
una
persona
fisica
e
il
proprietario
e
l'affittuario
siano
domiciliati
nel
medesimo
Stato
membro;
2)
in
materia
di
validità,
nullità
o
scioglimento
delle
società
o
persone
giuridiche,
aventi
la
sede
nel
territorio
di
uno
Stato
membro,
o
riguardo
alla
validità
delle
decisioni
dei
rispettivi
organi,
i
giudici
di
detto
Stato
membro.
Per
determinare
tale
sede
il
giudice
applica
le
norme
del
proprio
diritto
internazionale
privato;
3)
in
materia
di
validità
delle
trascrizioni
ed
iscrizioni
nei
pubblici
registri,
i
giudici
dello
Stato
membro
nel
cui
territorio
i
registri
sono
tenuti;
4)
in
materia
di
registrazione
o
di
validità
di
brevetti,
marchi,
disegni
e
modelli
e
di
altri
diritti
analoghi
per
i
quali
è
prescritto
il
deposito
ovvero
la
registrazione,
i
giudici
dello
Stato
membro
nel
cui
territorio
il
deposito
o
la
registrazione
sono
stati
richiesti,
sono
stati
effettuati
o
sono
da
considerarsi
effettuati
a
norma
di
un
atto
normativo
comunitario
o
di
una
convenzione
internazionale.
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