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altro
Stato
membro
può
essere
chiamata
a
comparire
dinanzi
ai
giudici:
a)
della
Germania,
in
applicazione
degli
articoli
68,
e
da
72
a
74
del
codice
di
procedura
civile
(Zivilprozessordnung)
concernenti
la
litis
denuntiatio;
b)
dell'Austria,
conformemente
all'articolo
21
del
codice
di
procedura
civile
(Zivilprozessordnung)
concernente
la
litis
denuntiatio.
2.
Le
decisioni
emesse
in
altri
Stati
membri
in
virtù
dell'articolo
6,
punto
2
e
dell'articolo
11
sono
riconosciute
ed
eseguite
in
Germania
e
in
Austria
conformemente
al
capo
III.
Gli
effetti
prodotti
nei
confronti
dei
terzi,
in
applicazione
delle
disposizioni
del
paragrafo
1,
dalle
sentenze
emesse
in
tali
Stati
sono
parimenti
riconosciuti
negli
altri
Stati
membri.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Articolo
66
1.
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
si
applicano
solo
alle
azioni
proposte
ed
agli
atti
pubblici
formati
posteriormente
alla
sua
entrata
in
vigore.
2.
Tuttavia,
nel
caso
in
cui
un'azione
sia
stata
proposta
nello
Stato
membro
d'origine
prima
dell'entrata
in
vigore
del
presente
regolamento,
la
decisione
emessa
dopo
tale
data
è
riconosciuta
ed
eseguita
secondo
le
disposizioni
del
capo
III:
a)
se
nello
Stato
membro
di
origine
l'azione
è
stata
proposta
posteriormente
all'entrata
in
vigore,
sia
in
quest'ultimo
Stato
membro
che
nello
Stato
membro
richiesto,
della
convenzione
di
Bruxelles
o
della
convenzione
di
Lugano;
b)
in
tutti
gli
altri
casi,
se
le
norme
sulla
competenza
applicate
sono
conformi
a
quelle
stabilite
dal
capo
II
o
da
una
convenzione
tra
lo
Stato
membro
d'origine
e
lo
Stato
membro
richiesto,
in
vigore
al
momento
in
cui
l'azione
è
stata
proposta.
CAPO
VII
RELAZIONI
CON
GLI
ALTRI
ATTI
NORMATIVI
Articolo
67
Il
presente
regolamento
non
pregiudica
l'applicazione
delle
disposizioni
che,
in
materie
particolari,
disciplinano
la
competenza
giurisdizionale,
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
e
che
sono
contenute
negli
atti
comunitari
o
nelle
legislazioni
nazionali
armonizzate
in
esecuzione
di
tali
atti.
Articolo
68
1.
Il
presente
regolamento
sostituisce,
tra
gli
Stati
membri,
le
disposizioni
della
convenzione
di
Bruxelles
salvo
per
quanto
riguarda
i
territori
degli
Stati
membri
che
rientrano
nel
campo
di
applicazione
territoriale
di
tale
convenzione
e
che
sono
esclusi
dal
presente
regolamento
ai
sensi
dell'articolo
299
del
trattato.
2.
Nella
misura
in
cui
il
presente
regolamento
sostituisce,
tra
gli
Stati
membri,
le
disposizioni
della
convenzione
di
Bruxelles
ogni
riferimento
a
tale
convenzione
si
intende
fatto
al
presente
regolamento.
Articolo
69
Fatte
salve
le
disposizioni
dell'articolo
66,
paragrafo
2
e
dell'articolo
70,
il
presente
regolamento
sostituisce
tra
gli
Stati
membri
le
convenzioni
e
il
trattato
seguenti:
-‐
la
convenzione
tra
il
Belgio
e
la
Francia
sulla
competenza
giudiziaria,
sull'autorità
e
l'esecuzione
delle
decisioni
giudiziarie,
delle
sentenze
arbitrali
e
degli
atti
pubblici,
firmata
a
Parigi
l'8
luglio
1899,
-‐
la
convenzione
tra
il
Belgio
ed
i
Paesi
Bassi
sulla
competenza
giudiziaria
territoriale,
sul
fallimento,
nonché
sull'autorità
e
l'esecuzione
delle
decisioni
giudiziarie,
delle
sentenze
arbitrali
e
degli
atti
pubblici,
firmata
a
Bruxelles
il
28
marzo
1925,
-‐
la
convenzione
tra
la
Francia
e
l'Italia
sull'esecuzione
delle
sentenze
in
materia
civile
e
commerciale,
firmata
a
Roma
il
3
giugno
1930,
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