Page 72 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 72
-‐
la
convenzione
tra
l'Austria
e
la
Spagna
sul
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
e
transazioni
giudiziarie
e
degli
atti
pubblici
esecutivi,
in
materia
civile
e
commerciale
firmata
a
Vienna
il
17
febbraio
1984,
-‐
la
convenzione
tra
la
Finlandia
e
l'Austria
sul
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
civile,
firmata
a
Vienna
il
17
novembre
1986,
e
-‐
il
trattato
tra
il
Belgio,
i
Paesi
Bassi
ed
il
Lussemburgo,
sulla
competenza
giudiziaria,
sul
fallimento,
sull'autorità
e
l'esecuzione
delle
decisioni
giudiziarie,
delle
sentenze
arbitrali
e
degli
atti
pubblici,
firmato
a
Bruxelles
il
24
novembre
1961,
nella
misura
in
cui
sia
in
vigore.
Articolo
70
1.
Il
trattato
e
le
convenzioni
di
cui
all'articolo
69
continuano
a
produrre
i
loro
effetti
nelle
materie
non
soggette
al
presente
regolamento.
2.
Essi
continuano
a
produrre
i
loro
effetti
per
le
decisioni
emesse
e
per
gli
atti
pubblici
formati
prima
dell'entrata
in
vigore
del
presente
regolamento.
Articolo
71
1.
Il
presente
regolamento
lascia
impregiudicate
le
convenzioni,
di
cui
gli
Stati
membri
siano
parti
contraenti,
che
disciplinano
la
competenza
giurisdizionale,
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
in
materie
particolari.
2.
Ai
fini
della
sua
interpretazione
uniforme,
il
paragrafo
1
si
applica
nel
modo
seguente:
a)
il
presente
regolamento
non
osta
a
che
il
giudice
di
uno
Stato
membro
che
sia
parte
di
una
convenzione
relativa
a
una
materia
particolare
possa
fondare
la
propria
competenza
su
tale
convenzione
anche
se
il
convenuto
è
domiciliato
nel
territorio
di
uno
Stato
che
non
è
parte
della
medesima.
Il
giudice
adito
applica
in
ogni
caso
l'articolo
26
del
presente
regolamento;
b)
le
decisioni
emesse
in
uno
Stato
membro
da
un
giudice
che
abbia
fondato
la
propria
competenza
su
una
convenzione
relativa
a
una
materia
particolare
sono
riconosciute
ed
eseguite
negli
altri
Stati
membri
a
norma
del
presente
regolamento.
Se
una
convenzione
relativa
ad
una
materia
particolare
di
cui
sono
parti
lo
stato
membro
d'origine
e
lo
Stato
membro
richiesto
determina
le
condizioni
del
riconoscimento
e
dell'esecuzione
delle
decisioni,
si
applicano
tali
condizioni.
È
comunque
possibile
applicare
le
disposizioni
del
presente
regolamento
concernenti
la
procedura
relativa
al
riconoscimento
e
all'esecuzione
delle
decisioni.
Articolo
72
Il
presente
regolamento
lascia
impregiudicati
gli
accordi
anteriori
alla
sua
entrata
in
vigore
con
i
quali
gli
Stati
membri
si
siano
impegnati,
ai
sensi
dell'articolo
59
della
convenzione
di
Bruxelles,
a
non
riconoscere
una
decisione
emessa,
in
particolare
in
un
altro
Stato
contraente
della
convenzione,
contro
un
convenuto
che
aveva
il
proprio
domicilio
o
la
propria
residenza
abituale
in
un
paese
terzo,
qualora
la
decisione
sia
stata
fondata,
in
un
caso
previsto
all'articolo
4
della
convenzione,
soltanto
sulle
norme
in
materia
di
competenza
di
cui
all'articolo
3,
secondo
comma,
della
convenzione
stessa.
CAPO
VIII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
73
Entro
cinque
anni
dall'entrata
in
vigore
del
presente
regolamento,
la
Commissione
presenta
al
Parlamento
europeo,
al
Consiglio
e
al
Comitato
economico
e
sociale
una
relazione
sull'applicazione
del
regolamento
stesso.
Tale
relazione
è
corredata,
se
del
caso,
di
opportune
proposte
di
modifica.
Articolo
74
1.
Gli
Stati
membri
notificano
alla
Commissione
i
testi
riportati
negli
allegati
da
I
a
IV.
La
Commissione
adegua
di
conseguenza
gli
allegati
in
questione.
72