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P. 73
2.
L'aggiornamento
o
l'inserimento
di
modifiche
tecniche
nei
modelli
standard
riportati
negli
allegati
V
e
VI
sono
adottati
in
conformità
della
procedura
consultiva
di
cui
all'articolo
75,
paragrafo
2.
Articolo
75
1.
La
Commissione
è
assistita
da
un
comitato.
2.
Nei
casi
in
cui
è
fatto
riferimento
al
presente
paragrafo,
si
applicano
gli
articoli
3
e
7
della
decisione
1999/468/CE.
3.
Il
comitato
adotta
il
proprio
regolamento
interno.
Articolo
76
Il
presente
regolamento
entra
in
vigore
il
1°
marzo
2002.
Il
presente
regolamento
è
obbligatorio
in
tutti
i
suoi
elementi
e
direttamente
applicabile
negli
Stati
membri
in
base
al
trattato
che
istituisce
la
Comunità
europea.
Fatto
a
Bruxelles,
addì
22
dicembre
2000.
Per
il
Consiglio
Il
Presidente
C.
Pierret
(1)
GU
C
376
del
28.12.1999,
pag.
1.
(2)
Parere
emesso
il
21.9.2000
(non
ancora
pubblicato
nella
Gazzetta
ufficiale).
(3)
GU
C
117
del
26.4.2000,
pag.
6.
(4)
GU
L
299
del
31.12.1972,
pag.
32.
GU
L
304
del
30.10.1978,
pag.
1.
GU
L
388
del
31.12.1982,
pag.
1.
GU
L
285
del
3.10.1989,
pag.
1.
GU
C
15
del
15.1.1997,
pag.
1.
Cfr.
testo
consolidato
nella
GU
C
27
del
26.1.1998,
pag.
1.
(5)
GU
L
204
del
2.8.1975,
pag.
28.
GU
L
304
del
30.10.1978,
pag.
1.
GU
L
388
del
31.12.1982,
pag.
1.
GU
L
285
del
3.10.1989,
pag.
1.
GU
C
15
del
15.1.1997,
pag.
1.
Cfr.
testo
consolidato
nella
GU
C
27
del
26.1.1998,
pag.
28.
(6)
GU
L
184
del
17.7.1999,
pag.
23.
(7)
GU
L
228
del
16.8.1973,
pag.
3.
Direttiva
modificata
da
ultimo
dalla
direttiva
2000/26/CE
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio
(GU
L
181
del
20.7.2000,
pag.
65).
(8)
GU
L
172
del
4.7.1988,
pag.
1.
Direttiva
modificata
da
ultimo
dalla
direttiva
2000/26/CE.
(9)
GU
L
330
del
29.11.1990,
pag.
44.
(10)
GU
L
160
del
30.6.2000,
pag.
37.
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