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materia
di
obbligazione
alimentare,
"Magistrates'
Court",
alla
quale
l'istanza
sarà
trasmessa
dal
"Secretary
of
State";
d)
a
Gibilterra,
"Supreme
Court
of
Gibraltar"
ovvero,
nel
caso
di
procedimenti
in
materia
di
obbligazione
alimentare,
"Magistrates'
Court",
alla
quale
l'istanza
sarà
trasmessa
dall'"Attorney
General
of
Gibraltar".
ALLEGATO
III
ALLEGATO
IV
I
giudici
dinanzi
ai
quali
deve
essere
proposto
il
ricorso
di
cui
all'articolo
43,
paragrafo
2,
sono
i
seguenti:
-‐
in
Belgio,
a)
per
quanto
riguarda
il
ricorso
del
convenuto:
"tribunal
de
première
instance"
o
"rechtbank
van
eerste
aanleg"
o
"erstinstanzliches
Gericht";
b)
per
quanto
riguarda
il
ricorso
dell'istante:
"Cour
d'appel"
o
"hof
van
beroep";
-‐
in
Germania,
"Oberlandesgericht",
-‐
in
Grecia,
">ISO_7>Åöåôåßï",
-‐
>ISO_1>in
Spagna,
"Audiencia
Provincial",
-‐
in
Francia,
"Cour
d'appel",
-‐
in
Irlanda,
"High
Court",
-‐
in
Italia,
"Corte
d'appello",
-‐
nel
Lussemburgo,
"Cour
supérieure
de
justice"
giudicante
in
appello
in
materia
civile,
-‐
nei
Paesi
Bassi,
a)
per
il
convenuto:
"arrondissementsrechtbank";
b)
per
l'istante:
"gerechtshof";
-‐
in
Austria,
"Bezirksgericht",
-‐
in
Portogallo,
"Tribunal
de
Relação",
-‐
in
Finlandia,
"hovioikeus/hovrätt",
-‐
in
Svezia,
"Svea
hovrätt",
-‐
nel
Regno
Unito:
a)
in
Inghilterra
e
nel
Galles,
"High
Court
of
Justice"
ovvero,
nel
caso
di
procedimenti
in
materia
di
obbligazione
alimentare,
"Magistrates'
Court";
b)
in
Scozia,
"Court
of
Session"
ovvero,
nel
caso
di
procedimenti
in
materia
di
obbligazione
alimentare,
"Sheriff
Court";
I
ricorsi
che
possono
essere
proposti
in
forza
dell'articolo
44
sono
i
seguenti:
-‐
ricorso
in
cassazione,
in
Belgio,
Grecia,
Spagna,
Francia,
Italia,
Lussemburgo
e
nei
Paesi
Bassi,
-‐
"Rechtsbeschwerde",
in
Germania,
-‐
ricorso
alla
"Supreme
Court"
per
motivi
di
diritto
in
Irlanda,
-‐
"Revisionsrekurs",
in
Austria,
-‐
ricorso
per
motivi
di
diritto,
in
Portogallo,
-‐
ricorso
dinanzi
al
"korkein
oikeus/högsta
domstolen",
in
Finlandia,
-‐
ricorso
dinanzi
allo
"Högsta
domstolen",
in
Svezia,
-‐
ulteriore
ricorso
unico
per
motivi
di
diritto,
nel
Regno
Unito.
ALLEGATO
V
Attestato
di
cui
agli
articoli
54
e
58
del
regolamento
relativo
alle
decisioni
e
alle
transazioni
giudiziarie
(Italiano,
italien,
Italian,
italienisch,
italiaans
...)
1.
Stato
membro
d'origine
2.
Organo
giurisdizionale
o
autorità
competente
che
rilascia
l'attestato
2.1.
Nome
2.2.
Indirizzo
2.3.
Tel./fax/posta
elettronica
3.
Organo
giurisdizionale
che
ha
emesso
la
decisione
/
approvato
la
transazione
giudiziaria
3.1.
Tipo
di
organo
giurisdizionale
3.2.
Sede
dell'organo
giurisdizionale
75
c)
nell'Irlanda
del
Nord,
"High
Court
of
Justice"
ovvero,
nel
caso
di
procedimenti
in
materia
di
obbligazione
alimentare,
"Magistrates'
Court";
d)
a
Gibilterra,
"Supreme
Court
of
Gibraltar"
ovvero,
nel
caso
di
procedimenti
in
materia
di
obbligazione
alimentare,
"Magistrates'
Court".