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Testo
del
regolamento
IL
CONSIGLIO
DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto
il
trattato
che
istituisce
la
Comunità
europea,
in
particolare
l'articolo
61,
lettera
c),
e
l'articolo
67,
paragrafo
1,
vista
la
proposta
della
Commissione(1),
visto
il
parere
del
Parlamento
europeo(2),
visto
il
parere
del
Comitato
economico
e
sociale
europeo(3),
considerando
quanto
segue:
(1)
La
Comunità
europea
si
prefigge
l'obiettivo
di
istituire
uno
spazio
di
libertà,
sicurezza
e
giustizia
nel
quale
sia
garantita
la
libera
circolazione
delle
persone.
A
tal
fine,
la
Comunità
adotta,
tra
l'altro,
le
misure
nel
settore
della
cooperazione
giudiziaria
in
materia
civile
necessarie
al
corretto
funzionamento
del
mercato
interno.
(2)
Il
Consiglio
europeo
di
Tampere
ha
approvato
il
principio
del
reciproco
riconoscimento
delle
decisioni
giudiziarie
quale
fondamento
per
la
creazione
di
un
autentico
spazio
giudiziario
e
ha
individuato
nel
diritto
di
visita
un
settore
prioritario.
(3)
Il
regolamento
(CE)
n.
1347/2000
del
Consiglio,
del
29
maggio
2000(4),
stabilisce
norme
relative
alla
competenza,
al
riconoscimento
e
all'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
matrimoniale
e
relative
alla
responsabilità
dei
genitori
sui
figli
avuti
in
comune,
emesse
in
occasione
di
procedimenti
matrimoniali.
Il
contenuto
di
tale
regolamento
riprendeva
ampiamente
la
convenzione
del
28
maggio
1998
avente
il
medesimo
oggetto(5).
(4)
Il
3
luglio
2000
la
Francia
ha
presentato
un'iniziativa
in
vista
dell'adozione
del
regolamento
del
Consiglio
relativo
all'esecuzione
reciproca
delle
decisioni
in
materia
di
diritto
di
visita
ai
figli
minori(6).
(5)
Per
garantire
parità
di
condizioni
a
tutti
i
minori,
il
presente
regolamento
disciplina
tutte
le
decisioni
in
materia
di
responsabilità
genitoriale,
incluse
le
misure
di
protezione
del
minore,
indipendentemente
da
qualsiasi
nesso
con
un
procedimento
matrimoniale.
(6)
Dato
che
l'applicazione
delle
norme
sulla
responsabilità
genitoriale
ricorre
spesso
nei
procedimenti
matrimoniali,
è
più
opportuno
disporre
di
uno
strumento
unico
in
materia
matrimoniale
e
in
materia
di
responsabilità
dei
genitori.
(7)
Il
campo
di
applicazione
del
presente
regolamento
riguarda
le
materie
civili,
indipendentemente
dal
tipo
di
organo
giurisdizionale.
(8)
Relativamente
alle
decisioni
di
divorzio,
separazione
personale
o
annullamento
del
matrimonio,
il
presente
regolamento
dovrebbe
applicarsi
solo
allo
scioglimento
del
vincolo
matrimoniale
e
non
dovrebbe
riguardare
questioni
quali
le
cause
di
divorzio,
gli
effetti
del
matrimonio
sui
rapporti
patrimoniali
o
altri
provvedimenti
accessori
ed
eventuali.
(9)
Per
quanto
attiene
ai
beni
del
minore,
il
presente
regolamento
dovrebbe
applicarsi
esclusivamente
alle
misure
di
protezione
del
minore,
vale
a
dire
i)
alla
designazione
e
alle
funzioni
di
una
persona
o
ente
aventi
la
responsabilità
di
gestire
i
beni
del
minore
o
che
lo
rappresentino
o
assistano
e
ii)
alle
misure
relative
all'amministrazione,
alla
conservazione
o
all'alienazione
dei
beni
del
minore.
In
tale
contesto
e
a
titolo
d'esempio,
il
presente
regolamento
dovrebbe
applicarsi
ai
casi
nei
quali
i
genitori
hanno
una
controversia
in
merito
all'amministrazione
dei
beni
del
minore.
Le
misure
relative
ai
beni
del
minore
e
non
attinenti
alla
protezione
§
4.
Regolamento
(CE)
n.
2201/2003
del
Consiglio,
del
27
novembre
2003,
relativo
alla
competenza,
al
riconoscimento
e
all'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
matrimoniale
e
in
materia
di
responsabilità
genitoriale,
che
abroga
il
regolamento
(CE)
n.
1347/2000
(in
G.U.
n.
L
338
del
23/12/2003)
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