Page 78 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 78
dello
stesso
dovrebbero
continuare
ad
essere
disciplinate
dal
regolamento
(CE)
n.
44/2001
del
Consiglio,
del
22
dicembre
2000,
concernente
la
competenza
giurisdizionale,
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
civile
e
commerciale(7).
(10)
Il
presente
regolamento
non
è
inteso
ad
applicarsi
a
materie
come
quelle
relative
alla
sicurezza
sociale,
misure
pubbliche
di
carattere
generale
in
materia
di
istruzione
e
di
sanità
o
decisioni
sul
diritto
d'asilo
e
nel
settore
dell'immigrazione.
Inoltre,
esso
non
si
applica
né
al
diritto
di
filiazione,
che
è
una
questione
distinta
dall'attribuzione
della
responsabilità
genitoriale,
né
alle
altre
questioni
connesse
con
la
situazione
delle
persone.
Esso
non
si
applica
nemmeno
ai
provvedimenti
derivanti
da
illeciti
penali
commessi
dai
minori.
(11)
Le
obbligazioni
alimentari
sono
escluse
dal
campo
di
applicazione
del
presente
regolamento
in
quanto
sono
già
disciplinate
dal
regolamento
(CE)
n.
44/2001.
I
giudici
competenti
ai
sensi
del
presente
regolamento
saranno
in
genere
competenti
a
statuire
in
materia
di
obbligazioni
alimentari
in
applicazione
dell'articolo
5,
paragrafo
2,
del
regolamento
(CE)
n.
44/2001.
(12)
È
opportuno
che
le
regole
di
competenza
in
materia
di
responsabilità
genitoriale
accolte
nel
presente
regolamento
si
informino
all'interesse
superiore
del
minore
e
in
particolare
al
criterio
di
vicinanza.
Ciò
significa
che
la
competenza
giurisdizionale
appartiene
anzitutto
ai
giudici
dello
Stato
membro
in
cui
il
minore
risiede
abitualmente,
salvo
ove
si
verifichi
un
cambiamento
della
sua
residenza
o
in
caso
di
accordo
fra
i
titolari
della
responsabilità
genitoriale.
(13)
Nell'interesse
del
minore,
il
presente
regolamento
consente
al
giudice
competente,
a
titolo
eccezionale
e
in
determinate
condizioni,
di
trasferire
il
caso
al
giudice
di
un
altro
Stato
membro
se
quest'ultimo
è
più
indicato
a
conoscere
del
caso.
Tuttavia,
in
questo
caso,
il
giudice
adito
in
seconda
istanza
non
dovrebbe
essere
autorizzato
a
trasferire
il
caso
a
un
terzo
giudice.
(14)
Gli
effetti
del
presente
regolamento
non
dovrebbero
pregiudicare
l'applicazione
del
diritto
internazionale
pubblico
in
materia
di
immunità
diplomatiche.
Se
il
giudice
competente
in
applicazione
del
presente
regolamento
non
può
esercitare
la
propria
competenza
a
causa
dell'esistenza
di
una
immunità
diplomatica
conforme
al
diritto
internazionale,
la
competenza
dovrebbe
essere
determinata
nello
Stato
membro
nel
quale
la
persona
interessata
non
beneficia
di
immunità,
conformemente
alla
legge
di
tale
Stato.
(15)
È
opportuno
che
la
notificazione
e
comunicazione
dei
documenti
introduttivi
del
giudizio
proposto
a
norma
del
presente
regolamento
siano
disciplinate
dal
regolamento
(CE)
n.
1348/2000
del
Consiglio,
del
29
maggio
2000,
relativo
alla
notificazione
e
alla
comunicazione
negli
Stati
membri
degli
atti
giudiziari
ed
extragiudiziali
in
materia
civile
o
commerciale(8).
(16)
Il
presente
regolamento
non
osta
a
che
i
giudici
di
uno
Stato
membro
adottino,
in
casi
di
urgenza,
provvedimenti
provvisori
o
cautelari
relativi
alle
persone
presenti
in
quello
Stato
o
ai
beni
in
esso
situati.
(17)
In
caso
di
trasferimento
o
mancato
rientro
illeciti
del
minore,
si
dovrebbe
ottenerne
immediatamente
il
ritorno
e
a
tal
fine
dovrebbe
continuare
ad
essere
applicata
la
convenzione
dell'Aia
del
25
ottobre
1980,
quale
integrata
dalle
disposizioni
del
presente
regolamento,
in
particolare
l'articolo
11.
I
giudici
dello
Stato
membro
in
cui
il
minore
è
stato
trasferito
o
trattenuto
illecitamente
dovrebbero
avere
la
possibilità
di
opporsi
al
suo
rientro
in
casi
precisi,
debitamente
motivati.
Tuttavia,
una
simile
decisione
dovrebbe
poter
essere
sostituita
da
una
decisione
successiva
emessa
dai
giudici
dello
Stato
membro
di
residenza
abituale
del
minore
prima
del
suo
trasferimento
illecito
o
mancato
rientro.
Se
la
decisione
implica
il
rientro
del
minore,
esso
dovrebbe
avvenire
senza
che
sia
necessario
ricorrere
a
78