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proporre,
se
del
caso,
le
modifiche
necessarie.
(30)
A
norma
dell'articolo
3
del
protocollo
sulla
posizione
del
Regno
Unito
e
dell'Irlanda
allegato
al
trattato
sull'Unione
europea
e
al
trattato
che
istituisce
la
Comunità
europea,
questi
Stati
hanno
notificato
che
intendono
partecipare
all'adozione
ed
applicazione
del
presente
regolamento.
(31)
La
Danimarca,
conformemente
agli
articoli
1
e
2
del
protocollo
sulla
posizione
della
Danimarca
allegato
al
trattato
sull'Unione
europea
e
al
trattato
che
istituisce
la
Comunità
europea,
non
partecipa
all'adozione
del
presente
regolamento,
e
non
ne
è
pertanto
vincolata
né
è
soggetta
alla
sua
applicazione.
(32)
Poiché
gli
obiettivi
del
presente
regolamento
non
possono
essere
sufficientemente
realizzati
dagli
Stati
membri
e
possono
dunque
essere
realizzati
meglio
a
livello
comunitario,
la
comunità
può
intervenire,
in
base
al
principio
di
sussidiarietà
sancito
dall'articolo
5
del
trattato.
Il
presente
regolamento
si
limita
a
quanto
necessario
per
conseguire
tali
obiettivi
in
ottemperanza
al
principio
di
proporzionalità
enunciato
nello
stesso
articolo.
(33)
Il
presente
regolamento
riconosce
i
diritti
fondamentali
e
osserva
i
principi
sanciti
in
particolare
dalla
Carta
dei
diritti
fondamentali
dell'Unione
europea.
In
particolare,
mira
a
garantire
il
pieno
rispetto
dei
diritti
fondamentali
del
bambino
quali
riconosciuti
dall'articolo
24
della
Carta
dei
diritti
fondamentali
dell'Unione
europea,
1.
Il
presente
regolamento
si
applica,
indipendentemente
dal
tipo
di
autorità
giurisdizionale,
alle
materie
civili
relative:
a)
al
divorzio,
alla
separazione
personale
e
all'annullamento
del
matrimonio;
b)
all'attribuzione,
all'esercizio,
alla
delega,
alla
revoca
totale
o
parziale
della
responsabilità
genitoriale.
2.
Le
materie
di
cui
al
paragrafo
1,
lettera
b),
riguardano
in
particolare:
a)
il
diritto
di
affidamento
e
il
diritto
di
visita;
b)
la
tutela,
la
curatela
ed
altri
istituti
analoghi;
c)
la
designazione
e
le
funzioni
di
qualsiasi
persona
o
ente
aventi
la
responsabilità
della
persona
o
dei
beni
del
minore
o
che
lo
rappresentino
o
assistano;
d)
la
collocazione
del
minore
in
una
famiglia
affidataria
o
in
un
istituto;
e)
le
misure
di
protezione
del
minore
legate
all'amministrazione,
alla
conservazione
o
all'alienazione
dei
beni
del
minore.
3.
Il
presente
regolamento
non
si
applica:
a)
alla
determinazione
o
all'impugnazione
della
filiazione;
b)
alla
decisione
relativa
all'adozione,
alle
misure
che
la
preparano
o
all'annullamento
o
alla
revoca
dell'adozione;
c)
ai
nomi
e
ai
cognomi
del
minore;
d)
all'emancipazione;
e)
alle
obbligazioni
alimentari;
f)
ai
trust
e
alle
successioni;
g)
ai
provvedimenti
derivanti
da
illeciti
penali
commessi
da
minori.
Articolo
2
Definizioni
Ai
fini
del
presente
regolamento
valgono
le
seguenti
definizioni:
1)
"autorità
giurisdizionale":
tutte
le
autorità
degli
Stati
membri
competenti
per
le
materie
rientranti
nel
campo
di
applicazione
del
presente
regolamento
a
norma
dell'articolo
1;
HA
ADOTTATO
IL
PRESENTE
REGOLAMENTO:
CAPO
I
AMBITO
D'APPLICAZIONE
E
DEFINIZIONI
Articolo
1
Ambito
d'applicazione
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