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b)
di
cui
i
due
coniugi
sono
cittadini
o,
nel
caso
del
Regno
Unito
e
dell'Irlanda,
del
"domicile"
di
entrambi
i
coniugi.
2.
Ai
fini
del
presente
regolamento
la
nozione
di
"domicile"
cui
è
fatto
riferimento
è
quella
utilizzata
negli
ordinamenti
giuridici
del
Regno
Unito
e
dell'Irlanda.
Articolo
4
Domanda
riconvenzionale
L'autorità
giurisdizionale
davanti
alla
quale
pende
un
procedimento
in
base
all'articolo
3
è
competente
anche
per
esaminare
la
domanda
riconvenzionale
in
quanto
essa
rientri
nel
campo
d'applicazione
del
presente
regolamento.
Articolo
5
Conversione
della
separazione
personale
in
divorzio
Fatto
salvo
l'articolo
3,
l'autorità
giurisdizionale
dello
Stato
membro
che
ha
reso
la
decisione
sulla
separazione
personale
è
altresì
competente
per
convertirla
in
una
decisione
di
divorzio,
qualora
ciò
sia
previsto
dalla
legislazione
di
detto
Stato.
Articolo
6
Carattere
esclusivo
della
competenza
giurisdizionale
di
cui
agli
articoli
3,
4
e
5
Il
coniuge
che:
a)
risiede
abitualmente
nel
territorio
di
uno
Stato
membro
o
b)
ha
la
cittadinanza
di
uno
Stato
membro
o,
nel
caso
del
Regno
Unito
e
dell'Irlanda,
ha
il
proprio
"domicile"
nel
territorio
di
uno
di
questi
Stati
membri
può
essere
convenuto
in
giudizio
davanti
alle
autorità
giurisdizionali
di
un
altro
Stato
membro
soltanto
in
forza
degli
articoli
3,
4
e
5.
Articolo
7
Competenza
residua
1.
Qualora
nessun
giudice
di
uno
Stato
membro
sia
competente
ai
sensi
degli
articoli
3,
4
e
5,
la
competenza,
in
ciascuno
Stato
membro,
è
determinata
dalla
legge
di
tale
Stato.
2.
Il
cittadino
di
uno
Stato
membro
che
ha
la
residenza
abituale
nel
territorio
di
un
altro
Stato
membro
può,
al
pari
dei
cittadini
di
quest'ultimo,
invocare
le
norme
sulla
competenza
qui
in
vigore
contro
un
convenuto
che
non
ha
la
residenza
abituale
nel
territorio
di
uno
Stato
membro
né
ha
la
cittadinanza
di
uno
Stato
membro
o
che,
nel
caso
del
Regno
Unito
e
dell'Irlanda,
non
ha
il
proprio
"domicile"
nel
territorio
di
uno
di
questi
Stati
membri.
SEZIONE
2
Responsabilità
genitoriale
Articolo
8
Competenza
generale
1.
Le
autorità
giurisdizionali
di
uno
Stato
membro
sono
competenti
per
le
domande
relative
alla
responsabilità
genitoriale
su
un
minore,
se
il
minore
risiede
abitualmente
in
quello
Stato
membro
alla
data
in
cui
sono
aditi.
2.
Il
paragrafo
1
si
applica
fatte
salve
le
disposizioni
degli
articoli
9,
10
e
12.
Articolo
9
Ultrattività
della
competenza
della
precedente
residenza
abituale
del
minore
1.
In
caso
di
lecito
trasferimento
della
residenza
di
un
minore
da
uno
Stato
membro
ad
un
altro
che
diventa
la
sua
residenza
abituale,
la
competenza
delle
autorità
giurisdizionali
dello
Stato
membro
della
precedente
residenza
abituale
del
minore
permane
in
deroga
all'articolo
8
per
un
periodo
di
3
mesi
dal
trasferimento,
per
modificare
una
decisione
sul
diritto
di
visita
resa
in
detto
Stato
membro
prima
del
trasferimento
del
minore,
quando
il
titolare
del
diritto
di
visita
in
virtù
della
decisione
sul
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