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diritto
di
visita
continua
a
risiedere
abitualmente
nello
Stato
membro
della
precedente
residenza
abituale
del
minore.
2.
Il
paragrafo
1
non
si
applica
se
il
titolare
del
diritto
di
visita
di
cui
al
paragrafo
1,
ha
accettato
la
competenza
delle
autorità
giurisdizionali
dello
Stato
membro
in
cui
risiede
abitualmente
il
minore
partecipando
ai
procedimenti
dinanzi
ad
esse
senza
contestarla.
iii)
un
procedimento
dinanzi
all'autorità
giurisdizionale
dello
Stato
membro
nel
quale
il
minore
aveva
la
residenza
abituale
immediatamente
prima
del
trasferimento
o
del
mancato
rientro
è
stato
definito
a
norma
dell'articolo
11,
paragrafo
7;
iv)
l'autorità
giurisdizionale
dello
Stato
membro
nel
quale
il
minore
aveva
la
residenza
abituale
immediatamente
prima
dell'illecito
trasferimento
o
del
mancato
ritorno
ha
emanato
una
decisione
di
affidamento
che
non
prevede
il
ritorno
del
minore.
Articolo
11
Ritorno
del
minore
1.
Quando
una
persona,
istituzione
o
altro
ente
titolare
del
diritto
di
affidamento
adisce
le
autorità
competenti
di
uno
Stato
membro
affinché
emanino
un
provvedimento
in
base
alla
convenzione
dell'Aia
del
25
ottobre
1980
sugli
aspetti
civili
della
sottrazione
internazionale
di
minori
(in
seguito
"la
convenzione
dell'Aia
del
1980")
per
ottenere
il
ritorno
di
un
minore
che
è
stato
illecitamente
trasferito
o
trattenuto
in
uno
Stato
membro
diverso
dallo
Stato
membro
nel
quale
il
minore
aveva
la
residenza
abituale
immediatamente
prima
dell'illecito
trasferimento
o
mancato
ritorno,
si
applicano
i
paragrafi
da
2
a
8.
2.
Nell'applicare
gli
articoli
12
e
13
della
convenzione
dell'Aia
del
1980,
si
assicurerà
che
il
minore
possa
essere
ascoltato
durante
il
procedimento
se
ciò
non
appaia
inopportuno
in
ragione
della
sua
età
o
del
suo
grado
di
maturità.
3.
Un'autorità
giurisdizionale
alla
quale
è
stata
presentata
la
domanda
per
il
ritorno
del
minore
di
cui
al
paragrafo
1
procede
al
rapido
trattamento
della
domanda
stessa,
utilizzando
le
procedure
più
rapide
previste
nella
legislazione
nazionale.
Fatto
salvo
il
primo
comma
l'autorità
giurisdizionale,
salvo
nel
caso
in
cui
circostanze
eccezionali
non
lo
consentano,
Articolo
10
Competenza
nei
casi
di
sottrazione
di
minori
In
caso
di
trasferimento
illecito
o
mancato
rientro
del
minore,
l'autorità
giurisdizionale
dello
Stato
membro
nel
quale
il
minore
aveva
la
residenza
abituale
immediatamente
prima
del
trasferimento
o
del
mancato
rientro
conserva
la
competenza
giurisdizionale
fino
a
che
il
minore
non
abbia
acquisito
la
residenza
in
un
altro
Stato
membro
e:
a)
se
ciascuna
persona,
istituzione
o
altro
ente
titolare
del
diritto
di
affidamento
ha
accettato
il
trasferimento
o
mancato
rientro;
o
b)
se
il
minore
ha
soggiornato
in
quell'altro
Stato
membro
almeno
per
un
anno
da
quando
la
persona,
istituzione
o
altro
ente
titolare
del
diritto
di
affidamento
ha
avuto
conoscenza,
o
avrebbe
dovuto
avere
conoscenza,
del
luogo
in
cui
il
minore
si
trovava
e
il
minore
si
è
integrato
nel
nuovo
ambiente
e
se
ricorre
una
qualsiasi
delle
seguenti
condizioni:
i)
entro
un
anno
da
quando
il
titolare
del
diritto
di
affidamento
ha
avuto
conoscenza,
o
avrebbe
dovuto
avere
conoscenza,
del
luogo
in
cui
il
minore
si
trovava
non
è
stata
presentata
alcuna
domanda
di
ritorno
del
minore
dinanzi
alle
autorità
competenti
dello
Stato
membro
nel
quale
il
minore
è
stato
trasferito
o
dal
quale
non
ha
fatto
rientro;
ii)
una
domanda
di
ritorno
presentata
dal
titolare
del
diritto
di
affidamento
è
stata
ritirata
e
non
è
stata
presentata
una
nuova
domanda
entro
il
termine
di
cui
al
punto
i);
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