Page 85 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 85
o
c)
il
procedimento
di
cui
alle
lettere
a)
e
b)
sia
terminato
per
un'altra
ragione.
3.
Le
autorità
giurisdizionali
di
uno
Stato
membro
sono
competenti
in
materia
di
responsabilità
dei
genitori
nei
procedimenti
diversi
da
quelli
di
cui
al
primo
paragrafo
se:
a)
il
minore
ha
un
legame
sostanziale
con
quello
Stato
membro,
in
particolare
perché
uno
dei
titolari
della
responsabilità
genitoriale
vi
risiede
abitualmente
o
perché
è
egli
stesso
cittadino
di
quello
Stato
e
b)
la
loro
competenza
è
stata
accettata
espressamente
o
in
qualsiasi
altro
modo
univoco
da
tutte
le
parti
al
procedimento
alla
data
in
cui
le
autorità
giurisdizionali
sono
adite
ed
è
conforme
all'interesse
superiore
del
minore.
4.
Se
il
minore
ha
la
residenza
abituale
nel
territorio
di
uno
Stato
che
non
è
parte
della
convenzione
dell'Aia,
del
19
ottobre
1996,
concernente
la
competenza,
la
legge
applicabile,
il
riconoscimento,
l'esecuzione
e
la
cooperazione
in
materia
di
potestà
genitoriale
e
di
misure
di
protezione
dei
minori,
si
presume
che
la
competenza
fondata
sul
presente
articolo
sia
nell'interesse
del
minore,
in
particolare
quando
un
procedimento
si
rivela
impossibile
nel
paese
terzo
interessato.
Articolo
13
Competenza
fondata
sulla
presenza
del
minore
1.
Qualora
non
sia
possibile
stabilire
la
residenza
abituale
del
minore
né
determinare
la
competenza
ai
sensi
dell'articolo
12,
sono
competenti
i
giudici
dello
Stato
membro
in
cui
si
trova
il
minore.
2.
Il
paragrafo
1
si
applica
anche
ai
minori
rifugiati
o
ai
minori
sfollati
a
livello
internazionale
a
causa
di
disordini
nei
loro
paesi.
Articolo
14
Competenza
residua
Qualora
nessuna
autorità
giurisdizionale
di
uno
Stato
membro
sia
competente
ai
sensi
degli
articoli
da
8
a
13
la
competenza,
in
ciascuno
Stato
membro,
è
determinata
dalla
legge
di
tale
Stato.
Articolo
15
Trasferimento
delle
competenze
a
una
autorità
giurisdizionale
più
adatta
a
trattare
il
caso
1.
In
via
eccezionale
le
autorità
giurisdizionali
di
uno
Stato
membro
competenti
a
conoscere
del
merito,
qualora
ritengano
che
l'autorità
giurisdizionale
di
un
altro
Stato
membro
con
il
quale
il
minore
abbia
un
legame
particolare
sia
più
adatto
a
trattare
il
caso
o
una
sua
parte
specifica
e
ove
ciò
corrisponda
all'interesse
superiore
del
minore,
possono:
a)
interrompere
l'esame
del
caso
o
della
parte
in
questione
e
invitare
le
parti
a
presentare
domanda
all'autorità
giurisdizionale
dell'altro
Stato
membro
conformemente
al
paragrafo
4
oppure
b)
chiedere
all'autorità
giurisdizionale
dell'altro
Stato
membro
di
assumere
la
competenza
ai
sensi
del
paragrafo
5.
2.
Il
paragrafo
1
è
applicabile:
a)
su
richiesta
di
una
parte
o
b)
su
iniziativa
dell'autorità
giurisdizionale
o
c)
su
iniziativa
di
un'autorità
giurisdizionale
di
un
altro
Stato
membro
con
cui
il
minore
abbia
un
legame
particolare,
conformemente
al
paragrafo
3.
Il
trasferimento
della
causa
può
tuttavia
essere
effettuato
su
iniziativa
dell'autorità
giurisdizionale
o
su
richiesta
di
un'autorità
giurisdizionale
di
un
altro
Stato
membro
soltanto
se
esso
è
accettato
da
almeno
una
delle
parti.
3.
Si
ritiene
che
il
minore
abbia
un
legame
particolare
con
uno
Stato
membro,
ai
sensi
del
paragrafo
1,
se
tale
Stato
membro
a)
è
divenuto
la
residenza
abituale
del
minore
dopo
che
l'autorità
giurisdizionale
di
cui
al
paragrafo
1
è
stata
adita;
o
85