Page 87 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 87
3.
Ove
non
si
applichino
le
disposizioni
del
regolamento
(CE)
n.
1348/2000,
si
applica
l'articolo
15
della
convenzione
dell'Aia
del
15
novembre
1965
relativa
alla
notificazione
e
alla
comunicazione
all'estero
di
atti
giudiziari
ed
extragiudiziari
in
materia
civile
o
commerciale,
qualora
sia
stato
necessario
trasmettere
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
all'estero
a
norma
di
tale
convenzione.
Articolo
19
Litispendenza
e
connessione
1.
Qualora
dinanzi
a
autorità
giurisdizionali
di
Stati
membri
diverse
e
tra
le
stesse
parti
siano
state
proposte
domande
di
divorzio,
separazione
personale
dei
coniugi
e
annullamento
del
matrimonio,
l'autorità
giurisdizionale
successivamente
adita
sospende
d'ufficio
il
procedimento
finché
non
sia
stata
accertata
la
competenza
dall'autorità
giurisdizionale
preventivamente
adita.
2.
Qualora
dinanzi
a
autorità
giurisdizionali
di
Stati
membri
diversi
siano
state
proposte
domande
sulla
responsabilità
genitoriale
su
uno
stesso
minore,
aventi
il
medesimo
oggetto
e
il
medesimo
titolo,
l'autorità
giurisdizionale
successivamente
adita
sospende
d'ufficio
il
procedimento
finché
non
sia
stata
accertata
la
competenza
dell'autorità
giurisdizionale
preventivamente
adita.
3.
Quando
la
competenza
dell'autorità
giurisdizionale
preventivamente
adita
è
stata
accertata,
l'autorità
giurisdizionale
successivamente
adita
dichiara
la
propria
incompetenza
a
favore
dell'autorità
giurisdizionale
preventivamente
adita.
In
tal
caso
la
parte
che
ha
proposto
la
domanda
davanti
all'autorità
giurisdizionale
successivamente
adita
può
promuovere
l'azione
dinanzi
all'autorità
giurisdizionale
preventivamente
adita.
Articolo
20
Provvedimenti
provvisori
e
cautelari
1.
In
casi
d'urgenza,
le
disposizioni
del
presente
regolamento
non
ostano
a
che
le
autorità
giurisdizionali
di
uno
Stato
membro
adottino
i
provvedimenti
provvisori
o
cautelari
previsti
dalla
legge
interna,
relativamente
alle
persone
presenti
in
quello
Stato
o
ai
beni
in
esso
situati,
anche
se,
a
norma
del
presente
regolamento,
è
competente
a
conoscere
nel
merito
l'autorità
giurisdizionale
di
un
altro
Stato
membro.
2.
I
provvedimenti
adottati
in
esecuzione
del
paragrafo
1
cessano
di
essere
applicabili
quando
l'autorità
giurisdizionale
dello
Stato
membro
competente
in
virtù
del
presente
regolamento
a
conoscere
del
merito
abbia
adottato
i
provvedimenti
ritenuti
appropriati.
CAPO
III
RICONOSCIMENTO
ED
ESECUZIONE
SEZIONE
1
Riconoscimento
Articolo
21
Riconoscimento
delle
decisioni
1.
Le
decisioni
pronunciate
in
uno
Stato
membro
sono
riconosciute
negli
altri
Stati
membri
senza
che
sia
necessario
il
ricorso
ad
alcun
procedimento.
2.
In
particolare,
e
fatto
salvo
il
paragrafo
3,
non
è
necessario
alcun
procedimento
per
l'aggiornamento
delle
iscrizioni
nello
stato
civile
di
uno
Stato
membro
a
seguito
di
una
decisione
di
divorzio,
separazione
personale
dei
coniugi
o
annullamento
del
matrimonio
pronunciata
in
un
altro
Stato
membro,
contro
la
quale
non
sia
più
possibile
proporre
impugnazione
secondo
la
legge
di
detto
Stato
membro.
3.
Fatta
salva
la
sezione
4
del
presente
capo,
ogni
parte
interessata
può
far
dichiarare,
secondo
il
procedimento
di
cui
alla
sezione
2,
che
la
decisione
deve
essere
o
non
può
essere
riconosciuta.
La
competenza
territoriale
degli
organi
giurisdizionali
indicati
nell'elenco,
87