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comunicato
da
ciascuno
Stato
membro
alla
Commissione
conformemente
all'articolo
68,
è
determinata
dal
diritto
interno
dello
Stato
membro
nel
quale
è
proposta
l'istanza
di
riconoscimento
o
di
non
riconoscimento.
4.
Se
il
riconoscimento
di
una
decisione
è
richiesto
in
via
incidentale
dinanzi
ad
una
autorità
giurisdizionale
di
uno
Stato
membro,
questa
può
decidere
al
riguardo.
Articolo
22
Motivi
di
non
riconoscimento
delle
decisioni
di
divorzio,
separazione
personale
o
annullamento
del
matrimonio
La
decisione
di
divorzio,
separazione
personale
o
annullamento
del
matrimonio
non
è
riconosciuta
nei
casi
seguenti:
a)
se
il
riconoscimento
è
manifestamente
contrario
all'ordine
pubblico
dello
Stato
membro
richiesto;
b)
quando
è
resa
in
contumacia,
ovvero
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
non
è
stato
notificato
o
comunicato
al
convenuto
contumace
in
tempo
utile
e
in
modo
tale
da
poter
presentare
le
proprie
difese,
salvo
che
sia
stato
accertato
che
il
convenuto
ha
accettato
inequivocabilmente
la
decisione;
c)
se
la
decisione
è
incompatibile
con
una
decisione
resa
in
un
procedimento
tra
le
medesime
parti
nello
Stato
membro
richiesto;
o
d)
se
la
decisione
è
incompatibile
con
una
decisione
anteriore
avente
le
stesse
parti,
resa
in
un
altro
Stato
membro
o
in
un
paese
terzo,
purché
la
decisione
anteriore
soddisfi
le
condizioni
prescritte
per
il
riconoscimento
nello
Stato
membro
richiesto.
Articolo
23
Motivi
di
non
riconoscimento
delle
decisioni
relative
alla
responsabilità
genitoriale
Le
decisioni
relative
alla
responsabilità
genitoriale
non
sono
riconosciute
nei
casi
seguenti:
a)
se,
tenuto
conto
dell'interesse
superiore
del
minore,
il
riconoscimento
è
manifestamente
contrario
all'ordine
pubblico
dello
Stato
membro
richiesto;
b)
se,
salvo
i
casi
d'urgenza,
la
decisione
è
stata
resa
senza
che
il
minore
abbia
avuto
la
possibilità
di
essere
ascoltato,
in
violazione
dei
principi
fondamentali
di
procedura
dello
Stato
membro
richiesto;
c)
quando
è
resa
in
contumacia,
ovvero
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
non
è
stato
notificato
o
comunicato
al
convenuto
contumace
in
tempo
utile
e
in
modo
tale
da
poter
presentare
le
proprie
difese,
salvo
che
sia
stato
accertato
che
il
convenuto
ha
accettato
inequivocabilmente
la
decisione;
d)
su
richiesta
di
colui
che
ritiene
che
la
decisione
sia
lesiva
della
propria
responsabilità
genitoriale,
se
è
stata
emessa
senza
dargli
la
possibilità
di
essere
ascoltato;
e)
se
la
decisione
è
incompatibile
con
una
decisione
successiva
sulla
responsabilità
genitoriale
emessa
nello
Stato
membro
richiesto;
f)
se
la
decisione
è
incompatibile
con
una
decisione
successiva
sulla
responsabilità
genitoriale
emessa
in
un
altro
Stato
membro
o
nel
paese
terzo
in
cui
il
minore
risieda,
la
quale
soddisfi
le
condizioni
prescritte
per
il
riconoscimento
nello
Stato
membro
richiesto;
o
g)
se
la
procedura
prevista
dall'articolo
56
non
è
stata
rispettata.
Articolo
24
Divieto
di
riesame
della
competenza
giurisdizionale
dell'autorità
giurisdizionale
d'origine
Non
si
può
procedere
al
riesame
della
competenza
giurisdizionale
del
giudice
dello
Stato
membro
d'origine.
Il
criterio
dell'ordine
pubblico
di
cui
agli
articoli
22,
lettera
a),
e
23,
lettera
a),
non
può
essere
applicato
alle
norme
sulla
competenza
di
cui
agli
articoli
da
3
a
14.
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