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Articolo
32
ciascuno
Stato
membro
alla
Commissione
Comunicazione
della
decisione
conformemente
all'articolo
68.
La
decisione
resa
su
istanza
di
parte
è
senza
indugio
portata
a
conoscenza
del
richiedente,
a
cura
del
cancelliere,
secondo
le
modalità
previste
dalla
legge
dello
Stato
membro
dell'esecuzione.
Articolo
35
Sospensione
del
procedimento
1.
L'autorità
giurisdizionale
dinanzi
alla
quale
è
proposta
l'opposizione
a
norma
dell'articolo
33
o
dell'articolo
34
può,
su
istanza
della
parte
contro
la
quale
è
chiesta
l'esecuzione,
sospendere
il
procedimento
di
esecuzione
se
la
decisione
è
stata
impugnata
nello
Stato
membro
d'origine
con
un
mezzo
ordinario
o
se
il
termine
per
proporre
l'impugnazione
non
è
ancora
scaduto.
In
quest'ultimo
caso
l'autorità
giurisdizionale
può
fissare
un
termine
per
proporre
tale
impugnazione.
2.
Qualora
la
decisione
sia
stata
emessa
in
Irlanda
o
nel
Regno
Unito,
qualsiasi
mezzo
di
impugnazione
esperibile
nello
Stato
membro
d'origine
è
considerato
"impugnazione
ordinaria"
ai
sensi
del
paragrafo
1.
Articolo
36
Esecuzione
parziale
1.
Se
la
decisione
ha
statuito
su
vari
capi
della
domanda
e
l'esecuzione
non
può
essere
concessa
per
tutti
i
capi,
l'autorità
giurisdizionale
autorizza
l'esecuzione
solo
per
uno
o
taluni
di
essi.
2.
L'istante
può
chiedere
un'esecuzione
parziale.
SEZIONE
3
Disposizioni
comuni
alle
sezioni
1
e
2
Articolo
37
Documenti
1.
La
parte
che
chiede
o
contesta
il
riconoscimento
o
che
chiede
una
dichiarazione
di
esecutività
deve
produrre
quanto
segue:
a)
una
copia
della
decisione,
che
presenti
le
condizioni
di
autenticità
prescritte;
e
Articolo
33
Opposizione
1.
Ciascuna
delle
parti
può
proporre
opposizione
contro
la
decisione
resa
sull'istanza
intesa
a
ottenere
una
dichiarazione
di
esecutività.
2.
L'opposizione
è
proposta
davanti
all'autorità
giurisdizionale
di
cui
all'elenco
comunicato
da
ciascuno
Stato
membro
alla
Commissione
conformemente
all'articolo
68.
3.
Il
ricorso
è
esaminato
secondo
le
norme
sul
procedimento
in
contraddittorio.
4.
Se
l'opposizione
è
proposta
dalla
parte
che
ha
richiesto
la
dichiarazione
di
esecutività,
la
parte
contro
cui
l'esecuzione
viene
fatta
valere
è
chiamata
a
comparire
davanti
all'autorità
giurisdizionale
dell'opposizione.
In
caso
di
contumacia,
si
applicano
le
disposizioni
dell'articolo
18.
5.
L'opposizione
contro
una
dichiarazione
di
esecutività
deve
essere
proposta
nel
termine
di
un
mese
dalla
notificazione
della
stessa.
Se
la
parte
contro
la
quale
è
chiesta
l'esecuzione
ha
la
residenza
abituale
in
uno
Stato
membro
diverso
da
quello
in
cui
è
stata
rilasciata
la
dichiarazione
di
esecutività,
il
termine
è
di
due
mesi
a
decorrere
dalla
data
della
notificazione
in
mani
proprie
o
nella
residenza.
Detto
termine
non
è
prorogabile
per
ragioni
inerenti
alla
distanza.
Articolo
34
Autorità
giurisdizionale
dell'opposizione
e
ulteriori
mezzi
di
impugnazione
La
decisione
resa
sull'opposizione
può
costituire
unicamente
oggetto
delle
procedure
di
cui
all'elenco
comunicato
da
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