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accertato
che
il
convenuto
ha
accettato
la
decisione
inequivocabilmente;
b)
tutte
le
parti
interessate
hanno
avuto
la
possibilità
di
essere
ascoltate;
e
c)
il
minore
ha
avuto
la
possibilità
di
essere
ascoltato,
salvo
che
l'audizione
non
sia
stata
ritenuta
inopportuna
in
ragione
della
sua
età
o
del
suo
grado
di
maturità.
Il
certificato
standard
deve
essere
compilato
nella
lingua
della
decisione.
3.
Se
il
diritto
di
visita
riguarda
un
caso
che
sin
dall'atto
della
pronuncia
della
decisione
riveste
un
carattere
transfrontaliero,
il
certificato
è
rilasciato
d'ufficio
quando
la
decisione
diventa
esecutiva,
anche
se
solo
provvisoriamente.
Se
il
caso
diventa
transfrontaliero
solo
in
seguito,
il
certificato
è
rilasciato
a
richiesta
di
una
della
parti.
Articolo
42
Ritorno
del
minore
1.
Il
ritorno
del
minore
di
cui
all'articolo
40,
paragrafo
1,
lettera
b),
ordinato
con
una
decisione
esecutiva
emessa
in
uno
Stato
membro,
è
riconosciuto
ed
è
eseguibile
in
un
altro
Stato
membro
senza
che
sia
necessaria
una
dichiarazione
di
esecutività
e
senza
che
sia
possibile
opporsi
al
riconoscimento,
se
la
decisione
è
stata
certificata
nello
Stato
membro
d'origine
conformemente
al
paragrafo
2.
Anche
se
la
legislazione
nazionale
non
prevede
l'esecutività
di
diritto,
nonostante
eventuali
impugnazioni,
di
una
decisione
che
prescrive
il
ritorno
del
minore
di
cui
all'articolo
11,
paragrafo
8,
l'autorità
giurisdizionale
può
dichiarare
che
la
decisione
in
questione
è
esecutiva.
2.
Il
giudice
di
origine
che
ha
emanato
la
decisione
di
cui
all'articolo
40,
paragrafo
1,
lettera
b),
rilascia
il
certificato
di
cui
al
paragrafo
1
solo
se:
a)
il
minore
ha
avuto
la
possibilità
di
essere
ascoltato,
salvo
che
l'audizione
sia
stata
ritenuta
inopportuna
in
ragione
della
sua
età
o
del
suo
grado
di
maturità;
b)
le
parti
hanno
avuto
la
possibilità
di
essere
ascoltate;
e
c)
l'autorità
giurisdizionale
ha
tenuto
conto,
nel
rendere
la
sua
decisione,
dei
motivi
e
degli
elementi
di
prova
alla
base
del
provvedimento
emesso
conformemente
all'articolo
13
della
convenzione
dell'Aia
del
1980.
Nel
caso
in
cui
l'autorità
giurisdizionale
o
qualsiasi
altra
autorità
adotti
misure
per
assicurare
la
protezione
del
minore
dopo
il
suo
ritorno
nello
Stato
della
residenza
abituale,
il
certificato
contiene
i
dettagli
di
tali
misure.
Il
giudice
d'origine
rilascia
detto
certificato
di
sua
iniziativa
e
utilizzando
il
modello
standard
di
cui
all'allegato
IV
(certificato
sul
ritorno
del
minore).
Il
certificato
è
compilato
nella
lingua
della
decisione.
Articolo
43
Domanda
di
rettifica
1.
Il
diritto
dello
Stato
membro
di
origine
è
applicabile
a
qualsiasi
rettifica
del
certificato.
2.
Il
rilascio
di
un
certificato
a
norma
dell'articolo
41,
paragrafo
1,
o
dell'articolo
42,
paragrafo
1,
non
è
inoltre
soggetto
ad
alcun
mezzo
di
impugnazione.
Articolo
44
Effetti
del
certificato
Il
certificato
ha
effetto
soltanto
nei
limiti
del
carattere
esecutivo
della
sentenza.
Articolo
45
Documenti
1.
La
parte
che
chiede
l'esecuzione
di
una
decisione
deve
produrre
quanto
segue:
a)
una
copia
della
decisione,
che
presenti
le
condizioni
di
autenticità
prescritte;
e
b)
il
certificato
di
cui
all'articolo
41,
paragrafo
1,
o
all'articolo
42,
paragrafo
1.
2.
Ai
fini
del
presente
articolo:
92