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Non
può
essere
imposta
la
costituzione
di
cauzioni
o
depositi,
comunque
denominati,
alla
parte
che
chiede
l'esecuzione
in
uno
Stato
membro
di
una
decisione
pronunciata
in
un
altro
Stato
membro
per
i
seguenti
motivi:
a)
per
il
difetto
di
residenza
abituale
nello
Stato
membro
richiesto,
o
b)
per
la
sua
qualità
di
straniero
oppure,
qualora
l'esecuzione
sia
richiesta
nel
Regno
Unito
o
in
Irlanda,
per
difetto
di
"domicile"
in
uno
di
tali
Stati
membri.
Articolo
52
Legalizzazione
o
altra
formalità
analoga
Non
è
richiesta
alcuna
legalizzazione
o
altra
formalità
analoga
per
i
documenti
indicati
negli
articoli
37,
38
e
45,
né
per
l'eventuale
procura
alle
liti.
CAPO
IV
COOPERAZIONE
FRA
AUTORITÀ
CENTRALI
IN
MATERIA
DI
RESPONSABILITÀ
GENITORIALE
Articolo
53
Designazione
Ciascuno
Stato
membro
designa
una
o
più
autorità
centrali
incaricata
di
assisterlo
nell'applicazione
del
presente
regolamento
e
ne
specifica
le
competenze
territoriali
e
materiali.
Qualora
uno
Stato
membro
abbia
designato
più
autorità
centrali,
le
comunicazioni
dovrebbero
essere
inviate
direttamente
all'autorità
centrale
competente.
Se
una
comunicazione
è
stata
inviata
a
un'autorità
centrale
non
competente,
quest'ultima
deve
inoltrarla
all'autorità
centrale
competente
e
informare
il
mittente
al
riguardo.
Articolo
54
Funzioni
generali
Le
autorità
centrali
mettono
a
disposizione
informazioni
sull'ordinamento
e
sulle
procedure
nazionali
e
adottano
misure
generali
per
migliorare
l'applicazione
del
presente
regolamento
e
rafforzare
la
cooperazione.
A
tal
fine
si
ricorre
alla
rete
giudiziaria
europea
in
materia
civile
e
commerciale,
istituita
con
decisione
2001/470/CE.
Articolo
55
Cooperazione
nell'ambito
di
cause
specifiche
alla
responsabilità
genitoriale
Le
autorità
centrali,
su
richiesta
di
un'autorità
centrale
di
un
altro
Stato
membro
o
del
titolare
della
responsabilità
genitoriale,
cooperano
nell'ambito
di
cause
specifiche
per
realizzare
gli
obiettivi
del
presente
regolamento.
A
tal
fine
esse
provvedono,
direttamente
o
tramite
le
autorità
pubbliche
o
altri
organismi,
compatibilmente
con
l'ordinamento
di
tale
Stato
membro
in
materia
di
protezione
dei
dati
personali:
a)
a
raccogliere
e
a
scambiare
informazioni:
i)
sulla
situazione
del
minore;
ii)
sugli
eventuali
procedimenti
in
corso;
o
iii)
sulle
decisioni
adottate
relativamente
al
minore;
b)
a
fornire
informazioni
e
assistenza
ai
titolari
della
responsabilità
genitoriale
che
chiedono
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
sul
loro
territorio,
relativamente
in
particolare
al
diritto
di
visita
e
al
ritorno
del
minore;
c)
a
facilitare
la
comunicazione
fra
le
autorità
giurisdizionali,
in
relazione
soprattutto
all'attuazione
dell'articolo
11,
paragrafi
6
e
7,
e
dell'articolo
15;
d)
a
fornire
informazioni
e
sostegno
utili
all'attuazione
dell'articolo
56
da
parte
delle
autorità
giurisdizionali;
e)
a
facilitare
un
accordo
fra
i
titolari
della
responsabilità
genitoriale,
ricorrendo
alla
mediazione
o
con
altri
mezzi,
e
ad
agevolare
a
tal
fine
la
cooperazione
transfrontaliera.
Articolo
56
Collocamento
del
minore
in
un
altro
Stato
membro
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