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P. 96
ufficiale
dell'Unione
europea
in
allegato
al
presente
regolamento.
Tali
Stati
membri
possono
dichiarare
in
qualsiasi
momento
di
rinunciarvi
in
tutto
o
in
parte.
b)
È
fatto
obbligo
di
rispettare
il
principio
di
non
discriminazione
in
base
alla
cittadinanza
tra
i
cittadini
dell'Unione
europea.
c)
I
criteri
di
competenza
giurisdizionale
di
qualsiasi
accordo
che
sarà
concluso
tra
gli
Stati
membri
di
cui
alla
lettera
a)
su
materie
disciplinate
dal
presente
regolamento
devono
corrispondere
a
quelli
stabiliti
dal
regolamento
stesso.
d)
Le
decisioni
pronunciate
in
uno
degli
Stati
nordici
che
abbia
reso
la
dichiarazione
di
cui
alla
lettera
a),
in
base
a
un
criterio
di
competenza
giurisdizionale
corrispondente
a
quelli
previsti
nel
capo
II
del
presente
regolamento,
sono
riconosciute
ed
eseguite
negli
altri
Stati
membri
secondo
le
disposizioni
del
capo
III
del
regolamento
stesso.
3.
Gli
Stati
membri
comunicano
alla
Commissione:
a)
copia
degli
accordi
di
cui
al
paragrafo
2,
lettere
a)
e
c),
e
delle
relative
leggi
uniformi
di
applicazione;
b)
qualsiasi
denuncia
o
modifica
di
tali
accordi
o
leggi
uniformi.
Articolo
60
Relazione
con
talune
convenzioni
multilaterali
Nei
rapporti
tra
gli
Stati
che
ne
sono
parti,
il
presente
regolamento
prevale
sulle
convenzioni
seguenti,
nella
misura
in
cui
queste
riguardino
materie
da
esso
disciplinate:
a)
convenzione
dell'Aia,
del
5
ottobre
1961,
sulla
competenza
delle
autorità
e
sulla
legge
applicabile
in
materia
di
protezione
dei
minori;
b)
convenzione
del
Lussemburgo,
dell'8
settembre
1967,
sul
riconoscimento
delle
decisioni
relative
al
vincolo
matrimoniale;
c)
convenzione
dell'Aia,
del
1o
giugno
1970,
sul
riconoscimento
dei
divorzi
e
delle
separazioni
personali;
d)
convenzione
europea,
del
20
maggio
1980,
sul
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
di
affidamento
dei
minori
e
di
ristabilimento
dell'affidamento;
e
e)
convenzione
dell'Aia,
del
25
ottobre
1980,
sugli
aspetti
civili
della
sottrazione
internazionale
dei
minori.
Articolo
61
Relazioni
con
la
convenzione
dell'Aia
del
19
ottobre
1996
sulla
competenza
giurisdizionale,
la
legge
applicabile,
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni,
nonché
la
cooperazione,
in
materia
di
responsabilità
genitoriale
e
di
misure
per
la
tutela
dei
minori
Nelle
relazioni
con
la
convenzione
dell'Aia
del
19
ottobre
1996
sulla
competenza
giurisdizionale,
la
legge
applicabile,
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni,
nonché
la
cooperazione
in
materia
di
responsabilità
genitoriale
e
di
misure
per
la
tutela
dei
minori,
il
presente
regolamento
si
applica:
a)
se
il
minore
in
questione
ha
la
sua
residenza
abituale
nel
territorio
di
uno
Stato
membro;
b)
per
quanto
riguarda
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
di
una
decisione
emessa
dal
giudice
competente
di
uno
Stato
membro
nel
territorio
di
un
altro
Stato
membro,
anche
se
il
minore
risiede
abitualmente
nel
territorio
di
uno
Stato
non
membro
che
è
parte
contraente
di
detta
convenzione.
Articolo
62
Portata
degli
effetti
1.
Gli
accordi
e
le
convenzioni
di
cui
all'articolo
59,
paragrafo
1,
e
agli
articoli
60
e
61
continuano
a
produrre
effetti
nelle
materie
non
disciplinate
dal
presente
regolamento.
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