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capo
II
del
presente
regolamento,
ovvero
nel
regolamento
(CE)
n.
1347/2000,
ovvero
in
una
convenzione
in
vigore
tra
lo
Stato
membro
d'origine
e
lo
Stato
membro
richiesto
al
momento
della
proposizione
dell'azione.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
65
Riesame
Al
più
tardi
il
1o
gennaio
2012
e
successivamente
ogni
cinque
anni,
la
Commissione
presenta
al
Parlamento
europeo,
al
Consiglio
e
al
Comitato
economico
e
sociale
europeo,
sulla
base
delle
informazioni
fornite
dagli
Stati
membri,
una
relazione
sull'applicazione
del
presente
regolamento,
corredata
se
del
caso
di
proposte
di
adeguamento.
Articolo
66
Stati
membri
con
sistemi
normativi
plurimi
Qualora
in
uno
Stato
membro
vigano,
in
unità
territoriali
diverse,
due
o
più
sistemi
giuridici
o
complessi
di
norme
per
questioni
disciplinate
dal
presente
regolamento:
a)
ogni
riferimento
alla
residenza
abituale
nello
Stato
membro
va
inteso
come
riferimento
alla
residenza
abituale
nell'unità
territoriale;
b)
ogni
riferimento
alla
cittadinanza,
o,
nel
caso
del
Regno
Unito,
al
"domicile"
va
inteso
come
riferimento
all'appartenenza
all'unità
territoriale
designata
dalla
legge
di
detto
Stato;
c)
ogni
riferimento
all'autorità
dello
Stato
membro
va
inteso
come
riferimento
all'autorità
di
un'unità
territoriale
interessata
di
tale
Stato;
d)
ogni
riferimento
alle
norme
dello
Stato
membro
richiesto
va
inteso
come
riferimento
alle
norme
dell'unità
territoriale
in
cui
si
invocano
la
competenza
giurisdizionale,
il
riconoscimento
o
l'esecuzione.
Articolo
67
Informazioni
relative
alle
autorità
centrali
e
alle
lingue
accettate
Gli
Stati
membri
comunicano
alla
Commissione,
entro
tre
mesi
dall'entrata
in
vigore
del
presente
regolamento:
a)
denominazione,
indirizzo
e
mezzi
di
comunicazione
indirizzate
alle
autorità
centrali
designate
a
norma
dell'articolo
53;
b)
le
lingue
accettate
per
le
comunicazioni
indirizzate
alle
autorità
centrali
di
cui
all'articolo
57,
paragrafo
2;
e
c)
le
lingue
accettate
per
la
compilazione
del
certificato
sul
diritto
di
visita
a
norma
dell'articolo
45,
paragrafo
2.
Gli
Stati
membri
comunicano
alla
Commissione
ogni
eventuale
cambiamento
di
queste
informazioni.
La
Commissione
provvede
affinché
tali
informazioni
siano
accessibili
a
tutti.
Articolo
68
Informazioni
relative
ai
giudici
e
ai
mezzi
di
impugnazione
Gli
Stati
membri
comunicano
alla
Commissione
gli
elenchi
dei
giudici
e
dei
mezzi
d'impugnazione
di
cui
agli
articoli
21,
29,
33
e
34
e
le
modifiche
apportate.
La
Commissione
aggiorna
tali
informazioni
e
le
rende
accessibili
a
tutti
mediante
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
dell'Unione
europea
e
con
ogni
altro
mezzo
appropriato.
Articolo
69
Modificazione
degli
allegati
Le
modifiche
dei
certificati
standard
di
cui
agli
allegati
da
I
a
IV
sono
adottate
in
conformità
della
procedura
di
cui
all'articolo
70,
paragrafo
2.
Articolo
70
Comitato
98