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2.
Le
convenzioni
di
cui
all'articolo
60,
in
particolare
la
convenzione
dell'Aia
del
1980,
continuano
ad
avere
efficacia
tra
gli
Stati
membri
che
ne
sono
parti
contraenti,
conformemente
all'articolo
60.
Articolo
63
Trattati
con
la
Santa
Sede
1.
Il
presente
regolamento
fa
salvo
il
trattato
internazionale
(Concordato)
concluso
fra
la
Santa
Sede
e
il
Portogallo,
firmato
nella
Città
del
Vaticano
il
7
maggio
1940.
2.
Ogni
decisione
relativa
all'invalidità
di
un
matrimonio
disciplinata
dal
trattato
di
cui
al
paragrafo
1
è
riconosciuta
negli
Stati
membri
a
norma
del
capo
III,
sezione
1,
del
presente
regolamento.
3.
Le
disposizioni
di
cui
ai
paragrafi
1
e
2
si
applicano
altresì
ai
seguenti
trattati
internazionali
(Concordati)
conclusi
con
la
Santa
Sede:
a)
"Concordato
lateranense",
dell'11
febbraio
1929,
tra
l'Italia
e
la
Santa
Sede,
modificato
dall'accordo,
con
protocollo
aggiuntivo,
firmato
a
Roma
il
18
febbraio
1984;
b)
accordo
tra
la
Santa
Sede
e
la
Spagna
su
questioni
giuridiche
del
3
gennaio
1979.
4.
L'Italia
e
la
Spagna
possono
sottoporre
il
riconoscimento
delle
decisioni
di
cui
al
paragrafo
2
alle
procedure
e
ai
controlli
applicabili
alle
sentenze
dei
tribunali
ecclesiastici
pronunciate
in
base
ai
trattati
internazionali
con
la
Santa
Sede
di
cui
al
paragrafo
3.
5.
Gli
Stati
membri
comunicano
alla
Commissione:
a)
una
copia
dei
trattati
di
cui
ai
paragrafi
1
e
3;
b)
eventuali
denunce
o
modificazioni
di
tali
trattati.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Articolo
64
1.
Il
presente
regolamento
si
applica
solo
alle
azioni
proposte,
agli
atti
pubblici
formati
e
agli
accordi
tra
le
parti
conclusi
posteriormente
alla
data
in
cui
il
presente
regolamento
entra
in
applicazione
secondo
l'articolo
72.
2.
Le
decisioni
pronunciate
dopo
l'entrata
in
applicazione
del
presente
regolamento,
relative
ad
azioni
proposte
prima
di
tale
termine
ma
dopo
l'entrata
in
vigore
del
regolamento
(CE)
n.
1347/2000,
sono
riconosciute
ed
eseguite
secondo
le
disposizioni
del
capo
III
del
presente
regolamento
se
la
norma
sulla
competenza
era
fondata
su
regole
conformi
a
quelle
contenute
nel
capo
II
del
regolamento
stesso,
ovvero
nel
regolamento
(CE)
n.
1347/2000,
ovvero
in
una
convenzione
in
vigore
tra
lo
Stato
membro
d'origine
e
lo
Stato
membro
richiesto
al
momento
della
proposizione
dell'azione.
3.
Le
decisioni
pronunciate
prima
dell'entrata
in
applicazione
del
presente
regolamento,
relative
ad
azioni
proposte
dopo
l'entrata
in
vigore
del
regolamento
(CE)
n.
1347/2000,
sono
riconosciute
ed
eseguite
secondo
le
disposizioni
del
capo
III
del
presente
regolamento,
purché
siano
decisioni
di
divorzio,
separazione
personale
o
annullamento
del
matrimonio,
ovvero
decisioni
relative
alla
responsabilità
dei
genitori
sui
figli
avuti
in
comune,
emesse
in
occasione
di
quei
procedimenti
matrimoniali.
4.
Le
decisioni
pronunciate
prima
dell'entrata
in
applicazione
del
presente
regolamento
ma
dopo
l'entrata
in
vigore
del
regolamento
(CE)
n.
1347/2000,
relative
ad
azioni
proposte
prima
dell'entrata
in
vigore
del
regolamento
(CE)
n.
1347/2000,
sono
riconosciute
ed
eseguite
secondo
le
disposizioni
del
capo
III
del
presente
regolamento,
purché
siano
decisioni
di
divorzio,
separazione
personale
o
annullamento
del
matrimonio,
ovvero
decisioni
relative
alla
responsabilità
dei
genitori
sui
figli
avuti
in
comune,
emesse
in
occasione
di
quei
procedimenti
matrimoniali,
e
se
la
norma
sulla
competenza
era
fondata
su
regole
conformi
a
quelle
contenute
nel
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