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1.
La
Commissione
è
assistita
da
un
comitato
(di
seguito,
"il
comitato").
2.
Nei
casi
in
cui
è
fatto
riferimento
al
presente
paragrafo,
si
applicano
gli
articoli
3
e
7
della
decisione
1999/468/CE.
3.
Il
comitato
adotta
il
proprio
regolamento
interno.
Articolo
71
Abrogazione
del
regolamento
(CE)
n.
1347/2000
1.
Il
regolamento
(CE)
n.
1347/2000
è
abrogato
alla
data
in
cui
il
presente
regolamento
entra
in
applicazione.
2.
I
riferimenti
al
regolamento
(CE)
n.
1347/2000
si
intendono
fatti
al
presente
regolamento
secondo
la
tavola
di
concordanza
che
figura
nell'allegato
V.
Articolo
72
Entrata
in
vigore
Il
presente
regolamento
entra
in
vigore
il
1°
agosto
2004.
Il
presente
regolamento
si
applica
dal
1°
marzo
2005,
ad
eccezione
degli
articoli
67,
68,
69
e
70
che
si
applicano
dal
1o
agosto
2004.
Il
presente
regolamento
è
obbligatorio
in
tutti
i
suoi
elementi
e
direttamente
applicabile
in
ciascuno
degli
Stati
membri
in
base
al
trattato
che
istituisce
la
Comunità
europea.
Fatto
a
Bruxelles,
addì
27
novembre
2003.
Per
il
Consiglio
Il
Presidente
R.
Castelli
(1)
GU
C
203
E
del
27.8.2002,
pag.
155.
(2)
Parere
reso
il
20
settembre
2002
(non
ancora
pubblicato
nella
Gazzetta
ufficiale).
(3)
GU
C
61
del
14.3.2003,
pag.
76.
(4)
GU
L
160
del
30.6.2000,
pag.
19.
(5)
All'atto
dell'adozione
del
regolamento
(CE)
n.
1347/2000,
il
Consiglio
aveva
preso
atto
della
relazione
esplicativa
relativa
alla
convenzione,
redatta
dal
prof.
Alegria
Borras
(GU
C
221
del
16.7.1998,
pag.
27).
(6)
GU
C
234
del
15.8.2000,
pag.
7.
(7)
GU
L
12
del
16.1.2001,
pag.
1.
Regolamento
modificato
da
ultimo
dal
regolamento
(CE)
n.
1496/2002
della
Commissione
(GU
L
225
del
22.8.2002,
pag.
13).
(8)
GU
L
160
del
30.6.2000,
pag.
37.
(9)
GU
L
174
del
27.6.2001,
pag.
1.
(10)
GU
L
174
del
27.6.2001,
pag.
25.
(11)
GU
L
184
del
17.7.1999,
pag.
23.
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