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1.
Qualora
l'autorità
giurisdizionale
competente
in
virtù
degli
articoli
da
8
a
15
intenda
collocare
il
minore
in
istituto
o
in
una
famiglia
affidataria
e
tale
collocamento
abbia
luogo
in
un
altro
Stato
membro,
egli
consulta
preventivamente
l'autorità
centrale
o
un'altra
autorità
competente
di
quest'ultimo
Stato
membro
se
in
tale
Stato
membro
è
previsto
l'intervento
di
un'autorità
pubblica
nei
casi
nazionali
di
collocamento
di
minori.
2.
La
decisione
sul
collocamento
di
cui
al
paragrafo
1
può
essere
presa
nello
Stato
membro
richiedente
soltanto
se
l'autorità
centrale
o
un'altra
autorità
competente
dello
Stato
richiesto
ha
approvato
tale
collocamento.
3.
Le
modalità
relative
alla
consultazione
o
all'approvazione
di
cui
ai
paragrafi
1
e
2
sono
disciplinate
dal
diritto
nazionale
dello
Stato
membro
richiesto.
titolare
della
responsabilità
genitoriale
vi
acclude
i
pertinenti
certificati
di
cui
all'articolo
39,
all'articolo
41,
paragrafo
1,
o
all'articolo
42,
paragrafo
1.
2.
Gli
Stati
membri
comunicano
alla
Commissione
la
o
le
lingue
ufficiali
delle
Istituzioni
della
Comunità,
diverse
dalla
sua,
nelle
quali
le
comunicazioni
alle
autorità
centrali
possono
essere
redatte.
3.
L'assistenza
delle
autorità
centrali
a
norma
dell'articolo
55
è
gratuita.
4.
Ciascuna
autorità
centrale
sostiene
i
propri
costi.
Articolo
58
Riunioni
1.
Per
facilitare
l'applicazione
del
presente
regolamento
le
autorità
centrali
si
riuniscono
periodicamente.
2.
Le
riunioni
sono
convocate
conformemente
alla
decisione
2001/470/CE
relativa
all'istituzione
di
una
rete
giudiziaria
europea
in
materia
civile
e
commerciale.
CAPO
V
RELAZIONI
CON
GLI
ALTRI
ATTI
NORMATIVI
Articolo
59
Relazione
con
altri
strumenti
1.
Fatti
salvi
gli
articoli
60,
63,
64
e
il
paragrafo
2
del
presente
articolo,
il
presente
regolamento
sostituisce,
nei
rapporti
tra
gli
Stati
membri,
le
convenzioni
vigenti
alla
data
della
sua
entrata
in
vigore,
concluse
tra
due
o
più
Stati
membri
su
materie
disciplinate
dal
presente
regolamento.
2.
a)
La
Finlandia
e
la
Svezia
hanno
facoltà
di
dichiarare
che
nei
loro
rapporti
reciproci,
in
luogo
delle
norme
del
presente
regolamento,
si
applica
in
tutto
o
in
parte
la
convenzione
del
6
febbraio
1931
tra
Danimarca,
Finlandia,
Islanda,
Norvegia
e
Svezia
contenente
disposizioni
di
diritto
internazionale
privato
in
materia
di
matrimonio,
adozione
e
tutela,
nonché
il
relativo
protocollo
finale.
Queste
dichiarazioni
sono
pubblicate
nella
Gazzetta
4.
Qualora
l'autorità
giurisdizionale
competente
ai
sensi
degli
articoli
da
8
a
15
decida
di
collocare
il
minore
in
una
famiglia
affidataria
e
tale
collocamento
abbia
luogo
in
un
altro
Stato
membro,
e
in
quest'ultimo
Stato
membro
non
sia
previsto
l'intervento
di
un'autorità
pubblica
nei
casi
nazionali
di
collocamento
di
minori,
egli
lo
comunica
all'autorità
centrale
o
ad
un'autorità
competente
di
quest'ultimo
Stato
membro.
Articolo
57
Metodo
di
lavoro
1.
I
titolari
della
responsabilità
genitoriale
possono
rivolgere
una
domanda
di
assistenza,
di
cui
all'articolo
55,
all'autorità
centrale
dello
Stato
membro
in
cui
risiedono
abitualmente
ovvero
all'autorità
centrale
dello
Stato
membro
in
cui
si
può
trovare
o
risiede
abitualmente
il
minore.
In
generale,
la
domanda
contiene
tutte
le
informazioni
disponibili
che
ne
possono
agevolare
l'esecuzione.
Se
la
domanda
di
assistenza
riguarda
il
riconoscimento
o
l'esecuzione
di
una
decisione
in
materia
di
responsabilità
genitoriale
che
rientra
nel
campo
di
applicazione
del
presente
regolamento,
il
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