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-‐
il
certificato
di
cui
all'articolo
41,
paragrafo
1,
è
corredato
della
traduzione
del
punto
12
relativo
alle
modalità
per
l'esercizio
del
diritto
di
visita,
-‐
il
certificato
di
cui
all'articolo
42,
paragrafo
1,
è
corredato
della
traduzione
del
punto
14
relativo
alle
misure
adottate
per
assicurare
il
ritorno
del
minore.
La
traduzione
deve
essere
nella
lingua
ufficiale
o
in
una
delle
lingue
ufficiali
dello
Stato
membro
dell'esecuzione
o
in
un'altra
lingua
che
quello
Stato
membro
abbia
dichiarato
di
accettare.
La
traduzione
è
autenticata
da
una
persona
a
tal
fine
abilitata
in
uno
degli
Stati
membri.
eseguita
se
è
incompatibile
con
una
decisione
esecutiva
emessa
posteriormente.
Articolo
48
Modalità
pratiche
per
l'esercizio
del
diritto
di
visita
1.
L'autorità
giurisdizionale
dello
Stato
membro
dell'esecuzione
possono
stabilire
modalità
pratiche
volte
ad
organizzare
l'esercizio
del
diritto
di
visita,
qualora
le
modalità
necessarie
non
siano
o
siano
insufficientemente
previste
nella
decisione
emessa
dalle
autorità
giurisdizionali
dello
Stato
membro
competente
a
conoscere
del
merito
e
a
condizione
che
siano
rispettati
gli
elementi
essenziali
di
quella
decisione.
2.
Le
modalità
pratiche
stabilite
a
norma
del
paragrafo
1
cessano
di
essere
applicabili
in
virtù
di
una
decisione
posteriore
emessa
dalle
autorità
giurisdizionali
dello
Stato
membro
competenti
a
conoscere
del
merito.
Articolo
49
Spese
Le
disposizioni
del
presente
capo,
eccettuate
quelle
previste
alla
sezione
4,
si
applicano
altresì
alla
determinazione
dell'importo
delle
spese
per
i
procedimenti
instaurati
in
base
al
presente
regolamento
nonché
all'esecuzione
di
qualsiasi
decisione
relativa
a
tali
spese.
Articolo
50
Patrocinio
a
spese
dello
Stato
L'istante
che
nello
Stato
membro
d'origine
ha
usufruito
in
tutto
o
in
parte
del
patrocinio
a
spese
dello
Stato
o
dell'esenzione
dalle
spese
beneficia,
nel
procedimento
di
cui
agli
articoli
21,
28,
41,
42
e
48,
dell'assistenza
più
favorevole
o
dell'esenzione
più
ampia
prevista
dalla
legge
dello
Stato
membro
dell'esecuzione.
Articolo
51
Cauzione
o
deposito
SEZIONE
5
Atti
pubblici
e
accordi
Articolo
46
Gli
atti
pubblici
formati
e
aventi
efficacia
esecutiva
in
uno
Stato
membro
nonché
gli
accordi
tra
le
parti
aventi
efficacia
esecutiva
nello
Stato
membro
di
origine
sono
riconosciuti
ed
eseguiti
alle
stesse
condizioni
previste
per
le
decisioni.
SEZIONE
6
Altre
disposizioni
Articolo
47
Procedimento
di
esecuzione
1.
Il
procedimento
di
esecuzione
è
disciplinato
dalla
legge
dello
Stato
membro
dell'esecuzione.
2.
Ogni
decisione
pronunciata
dall'autorità
giurisdizionale
di
uno
Stato
membro
e
dichiarata
esecutiva
ai
sensi
della
sezione
2
o
certificata
conformemente
all'articolo
41,
paragrafo
1,
o
all'articolo
42,
paragrafo
1,
è
eseguita
nello
Stato
membro
dell'esecuzione
alle
stesse
condizioni
che
si
applicherebbero
se
la
decisione
fosse
stata
pronunciata
in
tale
Stato
membro.
In
particolare
una
decisione
certificata
conformemente
all'articolo
41,
paragrafo
1,
o
all'articolo
42,
paragrafo
1,
non
può
essere
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