Page 91 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 91
b)
il
certificato
di
cui
all'articolo
39.
2.
Se
si
tratta
di
decisione
contumaciale,
la
parte
che
ne
chiede
il
riconoscimento
o
l'esecuzione
deve
inoltre
produrre:
a)
l'originale
o
una
copia
autenticata
del
documento
comprovante
che
la
domanda
giudiziale
o
l'atto
equivalente
è
stato
notificato
o
comunicato
al
contumace;
o
b)
un
documento
comprovante
che
il
convenuto
ha
inequivocabilmente
accettato
la
decisione.
Articolo
38
Mancata
produzione
di
documenti
1.
Qualora
i
documenti
di
cui
all'articolo
37,
paragrafo
1,
lettera
b),
o
paragrafo
2,
non
vengano
prodotti,
l'autorità
giurisdizionale
può
fissare
un
termine
per
la
loro
presentazione
o
accettare
documenti
equivalenti
ovvero,
qualora
ritenga
di
essere
informato
a
sufficienza,
disporre
l'esonero
della
presentazione
degli
stessi.
2.
Qualora
l'autorità
giurisdizionale
lo
richieda,
è
necessario
produrre
una
traduzione
dei
documenti
richiesti.
La
traduzione
è
autenticata
da
una
persona
a
tal
fine
abilitata
in
uno
degli
Stati
membri.
Articolo
39
Certificato
relativo
alle
decisioni
rese
nelle
cause
matrimoniali
e
in
materia
di
responsabilità
genitoriale
L'autorità
giurisdizionale
o
l'autorità
competente
dello
Stato
membro
d'origine
rilascia,
su
richiesta
di
qualsiasi
parte
interessata,
un
certificato
utilizzando
il
modello
standard
di
cui
all'allegato
I
(decisioni
in
materia
matrimoniale)
o
all'allegato
II
(decisioni
in
materia
di
responsabilità
genitoriale).
SEZIONE
4
Esecuzione
di
talune
decisioni
in
materia
di
diritto
di
visita
e
di
talune
decisioni
che
prescrivono
il
ritorno
del
minore
Articolo
40
Campo
d'applicazione
1.
La
presente
sezione
si
applica:
a)
al
diritto
di
visita;
e
b)
al
ritorno
del
minore
ordinato
in
seguito
a
una
decisione
che
prescrive
il
ritorno
del
minore
di
cui
all'articolo
11,
paragrafo
8.
2.
Le
disposizioni
della
presente
sezione
non
ostano
a
che
il
titolare
della
responsabilità
genitoriale
chieda
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
in
forza
delle
disposizioni
contenute
nelle
sezioni
1
e
2
del
presente
capo.
Articolo
41
Diritto
di
visita
1.
Il
diritto
di
visita
di
cui
all'articolo
40,
paragrafo
1,
lettera
a),
conferito
in
forza
di
una
decisione
esecutiva
emessa
in
uno
Stato
membro,
è
riconosciuto
ed
è
eseguibile
in
un
altro
Stato
membro
senza
che
sia
necessaria
alcuna
dichiarazione
di
esecutività
e
senza
che
sia
possibile
opporsi
al
suo
riconoscimento
se
la
decisione
è
stata
certificata
nello
Stato
membro
d'origine
in
accordo
con
il
paragrafo
2.
Anche
se
il
diritto
interno
non
prevede
l'esecutività
di
diritto,
nonostante
un
eventuale
ricorso,
di
una
decisione
che
accorda
un
diritto
di
visita,
l'autorità
giurisdizionale
può
dichiarare
la
decisione
esecutiva.
2.
Il
giudice
di
origine
rilascia
il
certificato
di
cui
al
paragrafo
1,
sulla
base
del
modello
standard
di
cui
all'allegato
III
(certificato
sul
diritto
di
visita),
solo
nei
seguenti
casi:
a)
in
caso
di
procedimento
in
contumacia,
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
è
stato
notificato
o
comunicato
al
convenuto
contumace
in
tempo
utile
e
in
modo
tale
che
questi
possa
presentare
le
proprie
difese,
o,
è
stato
notificato
o
comunicato
nel
mancato
rispetto
di
queste
condizioni,
sia
comunque
91