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Articolo
25
Divergenze
fra
le
leggi
Il
riconoscimento
di
una
decisione
non
può
essere
negato
perché
la
legge
dello
Stato
membro
richiesto
non
prevede
per
i
medesimi
fatti
il
divorzio,
la
separazione
personale
o
l'annullamento
del
matrimonio.
Articolo
26
Divieto
di
riesame
del
merito
In
nessun
caso
la
decisione
può
formare
oggetto
di
un
riesame
del
merito.
Articolo
27
Sospensione
del
procedimento
1.
L'autorità
giurisdizionale
di
uno
Stato
membro
dinanzi
alla
quale
è
richiesto
il
riconoscimento
di
una
decisione
pronunciata
in
un
altro
Stato
membro
può
sospendere
il
procedimento
se
la
decisione
è
stata
impugnata
con
un
mezzo
ordinario.
2.
L'autorità
giurisdizionale
di
uno
Stato
membro
dinanzi
alla
quale
è
richiesto
il
riconoscimento
di
una
decisione
emessa
in
Irlanda
o
nel
Regno
Unito
e
la
cui
esecuzione
è
sospesa
nello
Stato
membro
d'origine
per
la
presentazione
di
un
ricorso
può
sospendere
il
procedimento.
SEZIONE
2
Istanza
per
la
dichiarazione
di
esecutività
Articolo
28
Decisioni
esecutive
1.
Le
decisioni
relative
all'esercizio
della
responsabilità
genitoriale
su
un
minore,
emesse
ed
esecutive
in
un
determinato
Stato
membro,
sono
eseguite
in
un
altro
Stato
membro
dopo
esservi
state
dichiarate
esecutive
su
istanza
della
parte
interessata,
purché
siano
state
notificate.
2.
Tuttavia
la
decisione
è
eseguita
in
una
delle
tre
parti
del
Regno
Unito
(Inghilterra
e
Galles,
Scozia
e
Irlanda
del
Nord)
soltanto
dopo
esservi
stata
registrata
per
esecuzione,
su
istanza
di
una
parte
interessata.
Articolo
29
Giudici
territorialmente
competenti
1.
L'istanza
per
la
dichiarazione
di
esecutività
è
proposta
ai
giudici
che
figurano
nell'elenco
comunicato
da
ciascuno
Stato
membro
alla
Commissione
conformemente
all'articolo
68.
2.
La
competenza
territoriale
è
determinata
dalla
residenza
abituale
della
parte
contro
cui
è
chiesta
l'esecuzione
oppure
dalla
residenza
abituale
del
minore
cui
l'istanza
si
riferisce.
Quando
nessuno
dei
luoghi
di
cui
al
primo
comma
si
trova
nello
Stato
membro
dell'esecuzione,
la
competenza
territoriale
è
determinata
dal
luogo
dell'esecuzione.
Articolo
30
Procedimento
1.
Le
modalità
del
deposito
dell'istanza
sono
determinate
in
base
alla
legge
dello
Stato
membro
dell'esecuzione.
2.
L'istante
elegge
il
proprio
domicilio
nella
circoscrizione
dell'autorità
giurisdizionale
adita.
Tuttavia,
se
la
legge
dello
Stato
membro
dell'esecuzione
non
prevede
l'elezione
del
domicilio,
l'istante
designa
un
procuratore.
3.
All'istanza
vengono
allegati
i
documenti
di
cui
agli
articoli
37
e
39.
Articolo
31
Decisione
dell'autorità
giurisdizionale
1.
L'autorità
giurisdizionale
adita
decide
senza
indugio.
In
questa
fase
del
procedimento,
né
la
parte
contro
la
quale
l'esecuzione
viene
chiesta
né
il
minore
possono
presentare
osservazioni.
2.
L'istanza
può
essere
respinta
solo
per
uno
dei
motivi
di
cui
agli
articoli
22,
23
e
24.
3.
In
nessun
caso
la
decisione
può
formare
oggetto
di
un
riesame
del
merito.
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