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b)
è
la
precedente
residenza
abituale
del
minore;
o
c)
è
il
paese
di
cui
il
minore
è
cittadino;
o
d)
è
la
residenza
abituale
di
uno
dei
titolari
della
responsabilità
genitoriale;
o
e)
la
causa
riguarda
le
misure
di
protezione
del
minore
legate
all'amministrazione,
alla
conservazione
o
all'alienazione
dei
beni
del
minore
situati
sul
territorio
di
questo
Stato
membro.
4.
L'autorità
giurisdizionale
dello
Stato
membro
competente
a
conoscere
del
merito
fissa
un
termine
entro
il
quale
le
autorità
giurisdizionali
dell'altro
Stato
membro
devono
essere
adite
conformemente
al
paragrafo
1.
Decorso
inutilmente
tale
termine,
la
competenza
continua
ad
essere
esercitata
dall'autorità
giurisdizionale
preventivamente
adita
ai
sensi
degli
articoli
da
8
a
14.
5.
Le
autorità
giurisdizionali
di
quest'altro
Stato
membro
possono
accettare
la
competenza,
ove
ciò
corrisponda,
a
motivo
delle
particolari
circostanze
del
caso,
all'interesse
superiore
del
minore,
entro
6
settimane
dal
momento
in
cui
sono
adite
in
base
al
paragrafo
1,
lettere
a)
o
b).
In
questo
caso,
l'autorità
giurisdizionale
preventivamente
adita
declina
la
propria
competenza.
In
caso
contrario,
la
competenza
continua
ad
essere
esercitata
dall'autorità
giurisdizionale
preventivamente
adito
ai
sensi
degli
articoli
da
8
a
14.
6.
Le
autorità
giurisdizionali
collaborano,
ai
fini
del
presente
articolo,
direttamente
ovvero
attraverso
le
autorità
centrali
nominate
a
norma
dell'articolo
53.
SEZIONE
3
Disposizioni
comuni
Articolo
16
Adizione
di
un'autorità
giurisdizionale
1.
L'autorità
giurisdizionale
si
considera
adita:
a)
alla
data
in
cui
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
è
depositato
presso
l'autorità
giurisdizionale,
purché
successivamente
l'attore
non
abbia
omesso
di
prendere
tutte
le
misure
cui
era
tenuto
affinché
fosse
effettuata
la
notificazione
al
convenuto;
o
b)
se
l'atto
deve
essere
notificato
prima
di
essere
depositato
presso
l'autorità
giurisdizionale,
alla
data
in
cui
l'autorità
competente
ai
fini
della
notificazione
lo
riceve,
purché
successivamente
l'attore
non
abbia
omesso
di
prendere
tutte
le
misure
cui
era
tenuto
affinché
l'atto
fosse
depositato
presso
l'autorità
giurisdizionale.
Articolo
17
Verifica
della
competenza
L'autorità
giurisdizionale
di
uno
Stato
membro,
investita
di
una
controversia
per
la
quale
il
presente
regolamento
non
prevede
la
sua
competenza
e
per
la
quale,
in
base
al
presente
regolamento,
è
competente
un'autorità
giurisdizionale
di
un
altro
Stato
membro,
dichiara
d'ufficio
la
propria
incompetenza.
Articolo
18
Esame
della
procedibilità
1.
Se
la
persona
che
ha
la
residenza
abituale
in
uno
Stato
diverso
dallo
Stato
membro
in
cui
l'azione
è
stata
proposta
non
compare,
l'autorità
giurisdizionale
competente
è
tenuta
a
sospendere
il
procedimento
fin
quando
non
si
sarà
accertato
che
al
convenuto
è
stata
data
la
possibilità
di
ricevere
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
in
tempo
utile
perché
questi
possa
presentare
le
proprie
difese,
ovvero
che
è
stato
fatto
tutto
il
possibile
a
tal
fine.
2.
In
luogo
delle
disposizioni
del
paragrafo
1
del
presente
articolo,
si
applica
l'articolo
19
del
regolamento
(CE)
n.
1348/2000
qualora
sia
stato
necessario
trasmettere
la
domanda
giudiziale
o
un
atto
equivalente
da
uno
Stato
membro
a
un
altro
a
norma
di
tale
regolamento.
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