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emana
il
provvedimento
al
più
tardi
sei
settimane
dopo
aver
ricevuto
la
domanda.
4.
Un'autorità
giurisdizionale
non
può
rifiutare
di
ordinare
il
ritorno
di
un
minore
in
base
all'articolo
13,
lettera
b),
della
convenzione
dell'Aia
del
1980
qualora
sia
dimostrato
che
sono
previste
misure
adeguate
per
assicurare
la
protezione
del
minore
dopo
il
suo
ritorno.
5.
Un'autorità
giurisdizionale
non
può
rifiutare
di
disporre
il
ritorno
del
minore
se
la
persona
che
lo
ha
chiesto
non
ha
avuto
la
possibilità
di
essere
ascoltata.
6.
Se
un'autorità
giurisdizionale
ha
emanato
un
provvedimento
contro
il
ritorno
di
un
minore
in
base
all'articolo
13
della
convenzione
dell'Aia
del
1980,
l'autorità
giurisdizionale
deve
immediatamente
trasmettere
direttamente
ovvero
tramite
la
sua
autorità
centrale
una
copia
del
provvedimento
giudiziario
contro
il
ritorno
e
dei
pertinenti
documenti,
in
particolare
una
trascrizione
delle
audizioni
dinanzi
al
giudice,
all'autorità
giurisdizionale
competente
o
all'autorità
centrale
dello
Stato
membro
nel
quale
il
minore
aveva
la
residenza
abituale
immediatamente
prima
dell'illecito
trasferimento
o
mancato
ritorno,
come
stabilito
dalla
legislazione
nazionale.
L'autorità
giurisdizionale
riceve
tutti
i
documenti
indicati
entro
un
mese
dall'emanazione
del
provvedimento
contro
il
ritorno.
7.
A
meno
che
l'autorità
giurisdizionale
dello
Stato
membro
nel
quale
il
minore
aveva
la
residenza
abituale
immediatamente
prima
dell'illecito
trasferimento
o
mancato
ritorno
non
sia
già
stato
adita
da
una
delle
parti,
l'autorità
giurisdizionale
o
l'autorità
centrale
che
riceve
le
informazioni
di
cui
al
paragrafo
6
deve
informarne
le
parti
e
invitarle
a
presentare
all'autorità
giurisdizionale
le
proprie
conclusioni,
conformemente
alla
legislazione
nazionale,
entro
tre
mesi
dalla
data
della
notifica,
affinché
quest'ultima
esamini
la
questione
dell'affidamento
del
minore.
Fatte
salve
le
norme
sulla
competenza
di
cui
al
presente
regolamento,
in
caso
di
mancato
ricevimento
delle
conclusioni
entro
il
termine
stabilito,
l'autorità
giurisdizionale
archivia
il
procedimento.
8.
Nonostante
l'emanazione
di
un
provvedimento
contro
il
ritorno
in
base
all'articolo
13
della
convenzione
dell'Aia
del
1980,
una
successiva
decisione
che
prescrive
il
ritorno
del
minore
emanata
da
un
giudice
competente
ai
sensi
del
presente
regolamento
è
esecutiva
conformemente
alla
sezione
4
del
capo
III,
allo
scopo
di
assicurare
il
ritorno
del
minore.
Articolo
12
Proroga
della
competenza
1.
Le
autorità
giurisdizionali
dello
Stato
membro
in
cui
viene
esercitata,
ai
sensi
dell'articolo
5,
la
competenza
a
decidere
sulle
domande
di
divorzio,
separazione
personale
dei
coniugi
o
annullamento
del
matrimonio
sono
competenti
per
le
domande
relative
alla
responsabilità
dei
genitori
che
si
ricollegano
a
tali
domande
se:
a)
almeno
uno
dei
coniugi
esercita
la
responsabilità
genitoriale
sul
figlio;
e
b)
la
competenza
giurisdizionale
di
tali
autorità
giurisdizionali
è
stata
accettata
espressamente
o
in
qualsiasi
altro
modo
univoco
dai
coniugi
e
dai
titolari
della
responsabilità
genitoriale
alla
data
in
cui
le
autorità
giurisdizionali
sono
adite,
ed
è
conforme
all'interesse
superiore
del
minore.
2.
La
competenza
esercitata
conformemente
al
paragrafo
1
cessa
non
appena:
a)
la
decisione
che
accoglie
o
respinge
la
domanda
di
divorzio,
separazione
personale
o
annullamento
del
matrimonio
sia
passata
in
giudicato;
o
b)
nei
casi
in
cui
il
procedimento
relativo
alla
responsabilità
genitoriale
è
ancora
pendente
alla
data
di
cui
alla
lettera
a),
la
decisione
relativa
a
tale
procedimento
sia
passata
in
giudicato;
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