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2)
"giudice":
designa
il
giudice
o
il
titolare
di
competenze
equivalenti
a
quelle
del
giudice
nelle
materie
che
rientrano
nel
campo
di
applicazione
del
presente
regolamento;
3)
"Stato
membro":
tutti
gli
Stati
membri
ad
eccezione
della
Danimarca;
4)
"decisione":
una
decisione
di
divorzio,
separazione
personale
dei
coniugi
o
annullamento
del
matrimonio
emessa
dal
giudice
di
uno
Stato
membro,
nonché
una
decisione
relativa
alla
responsabilità
genitoriale,
a
prescindere
dalla
denominazione
usata
per
la
decisione,
quale
ad
esempio
decreto,
sentenza
o
ordinanza;
5)
"Stato
membro
d'origine":
lo
Stato
membro
in
cui
è
stata
resa
la
decisione
da
eseguire;
6)
"Stato
membro
dell'esecuzione":
lo
Stato
membro
in
cui
viene
chiesta
l'esecuzione
della
decisione;
7)
"responsabilità
genitoriale":
i
diritti
e
doveri
di
cui
è
investita
una
persona
fisica
o
giuridica
in
virtù
di
una
decisione
giudiziaria,
della
legge
o
di
un
accordo
in
vigore
riguardanti
la
persona
o
i
beni
di
un
minore.
Il
termine
comprende,
in
particolare,
il
diritto
di
affidamento
e
il
diritto
di
visita;
8)
"titolare
della
responsabilità
genitoriale":
qualsiasi
persona
che
eserciti
la
responsabilità
di
genitore
su
un
minore;
9)
"diritto
di
affidamento":
i
diritti
e
doveri
concernenti
la
cura
della
persona
di
un
minore,
in
particolare
il
diritto
di
intervenire
nella
decisione
riguardo
al
suo
luogo
di
residenza;
10)
"diritto
di
visita":
in
particolare
il
diritto
di
condurre
il
minore
in
un
luogo
diverso
dalla
sua
residenza
abituale
per
un
periodo
limitato
di
tempo;
11)
"trasferimento
illecito
o
mancato
ritorno
del
minore":
il
trasferimento
o
il
mancato
rientro
di
un
minore:
a)
quando
avviene
in
violazione
dei
diritti
di
affidamento
derivanti
da
una
decisione,
dalla
legge
o
da
un
accordo
vigente
in
base
alla
legislazione
dello
Stato
membro
nel
quale
il
minore
aveva
la
sua
residenza
abituale
immediatamente
prima
del
suo
trasferimento
o
del
suo
mancato
rientro
e
b)
se
il
diritto
di
affidamento
era
effettivamente
esercitato,
individualmente
o
congiuntamente,
al
momento
del
trasferimento
del
minore
o
del
suo
mancato
rientro,
o
lo
sarebbe
stato
se
non
fossero
sopravvenuti
tali
eventi.
L'affidamento
si
considera
esercitato
congiuntamente
da
entrambi
i
genitori
quanto
uno
dei
titolari
della
responsabilità
genitoriale
non
può,
conformemente
ad
una
decisione
o
al
diritto
nazionale,
decidere
il
luogo
di
residenza
del
minore
senza
il
consenso
dell'altro
titolare
della
responsabilità
genitoriale.
CAPO
II
COMPETENZA
SEZIONE
1
Divorzio,
separazione
personale
e
annullamento
del
matrimonio
Articolo
3
Competenza
generale
1.
Sono
competenti
a
decidere
sulle
questioni
inerenti
al
divorzio,
alla
separazione
personale
dei
coniugi
e
all'annullamento
del
matrimonio
le
autorità
giurisdizionali
dello
Stato
membro:
a)
nel
cui
territorio
si
trova:
-‐
la
residenza
abituale
dei
coniugi,
o
-‐
l'ultima
residenza
abituale
dei
coniugi
se
uno
di
essi
vi
risiede
ancora,
o
-‐
la
residenza
abituale
del
convenuto,
o
-‐
in
caso
di
domanda
congiunta,
la
residenza
abituale
di
uno
dei
coniugi,
o
-‐
la
residenza
abituale
dell'attore
se
questi
vi
ha
risieduto
almeno
per
un
anno
immediatamente
prima
della
domanda,
o
-‐
la
residenza
abituale
dell'attore
se
questi
vi
ha
risieduto
almeno
per
sei
mesi
immediatamente
prima
della
domanda
ed
è
cittadino
dello
Stato
membro
stesso
o,
nel
caso
del
Regno
Unito
e
dell'Irlanda,
ha
ivi
il
proprio
"domicile";
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