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procedimenti
per
il
riconoscimento
e
l'esecuzione
della
decisione
nello
Stato
membro
in
cui
il
minore
è
trattenuto.
(18)
Qualora
venga
deciso
il
non
rientro
in
virtù
dell'articolo
13,
della
convenzione
dell'Aia
del
1980,
il
giudice
dovrebbe
informarne
il
giudice
competente
o
l'autorità
centrale
dello
Stato
membro
nel
quale
il
minore
aveva
la
residenza
abituale
prima
del
suo
trasferimento
illecito
o
mancato
rientro.
Detto
giudice,
se
non
è
ancora
stato
adito,
o
l'autorità
centrale,
dovrebbe
inviare
una
notificazione
alle
parti.
Questo
obbligo
non
dovrebbe
ostare
a
che
l'autorità
centrale
invii
anch'essa
una
notificazione
alle
autorità
pubbliche
interessate
conformemente
alla
legge
nazionale.
(19)
L'audizione
del
minore
è
importante
ai
fini
dell'applicazione
del
presente
regolamento,
senza
che
detto
strumento
miri
a
modificare
le
procedure
nazionali
applicabili
in
materia.
(20)
L'audizione
del
minore
in
un
altro
Stato
membro
può
essere
effettuata
in
base
alle
modalità
previste
dal
regolamento
(CE)
n.
1206/2001
del
Consiglio,
del
28
maggio
2001,
relativo
alla
cooperazione
fra
le
autorità
giudiziarie
degli
Stati
membri
nel
settore
dell'assunzione
delle
prove
in
materia
civile
o
commerciale(9).
(21)
Il
riconoscimento
e
l'esecuzione
delle
decisioni
rese
in
uno
Stato
membro
dovrebbero
fondarsi
sul
principio
della
fiducia
reciproca
e
i
motivi
di
non
riconoscimento
dovrebbero
essere
limitati
al
minimo
indispensabile.
(22)
Gli
atti
pubblici
e
gli
accordi
tra
le
parti
aventi
efficacia
esecutiva
in
uno
Stato
membro
dovrebbero
essere
equiparati
a
"decisioni"
ai
fini
dell'applicazione
delle
norme
sul
riconoscimento
e
l'esecuzione.
(23)
Il
Consiglio
europeo
di
Tampere
ha
affermato
nelle
sue
conclusioni
(punto
34)
che
le
decisioni
pronunciate
nelle
controversie
familiari
dovrebbero
essere
"automaticamente
riconosciute
in
tutta
l'Unione
senza
che
siano
necessarie
procedure
intermedie
o
che
sussistano
motivi
per
rifiutarne
l'esecuzione".
Pertanto
le
decisioni
in
materia
di
diritto
di
visita
o
di
ritorno,
che
siano
state
certificate
nello
Stato
membro
d'origine
conformemente
alle
disposizioni
del
presente
regolamento,
dovrebbero
essere
riconosciute
e
hanno
efficacia
esecutiva
in
tutti
gli
altri
Stati
membri
senza
che
sia
richiesto
qualsiasi
altro
procedimento.
Le
modalità
relative
all'esecuzione
di
tali
decisioni
sono
tuttora
disciplinate
dalla
legge
nazionale.
(24)
Il
certificato
rilasciato
allo
scopo
di
facilitare
l'esecuzione
della
decisione
non
dovrebbe
essere
impugnabile.
Non
dovrebbe
poter
dare
luogo
a
una
domanda
di
rettifica
se
non
in
caso
di
errore
materiale,
ossia
se
il
certificato
non
rispecchia
correttamente
il
contenuto
della
decisione.
(25)
È
opportuno
che
le
autorità
centrali
collaborino
fra
loro,
sia
in
generale
che
per
casi
specifici,
anche
per
favorire
la
risoluzione
amichevole
delle
controversie
familiari
in
materia
di
responsabilità
genitoriale.
A
questo
scopo
è
necessario
che
le
autorità
centrali
si
avvalgano
della
possibilità
di
partecipare
alla
rete
giudiziaria
europea
in
materia
civile
e
commerciale,
istituita
con
decisione
2001/470/CE
del
Consiglio,
del
28
maggio
2001,
relativa
all'istituzione
di
una
rete
giudiziaria
europea
in
materia
civile
e
commerciale(10).
(26)
La
Commissione
dovrebbe
rendere
pubblici
e
aggiornare
gli
elenchi
relativi
ai
giudici
e
ai
mezzi
di
impugnazione
comunicati
dagli
Stati
membri.
(27)
Le
misure
necessarie
all'attuazione
del
presente
regolamento
sono
adottate
secondo
la
decisione
1999/468/CE
del
Consiglio,
del
28
giugno
1999,
recante
modalità
per
l'esercizio
delle
competenze
di
esecuzione
conferite
alla
Commissione(11).
(28)
Il
presente
regolamento
sostituisce
il
regolamento
(CE)
n.
1347/2000
che
è
pertanto
abrogato.
(29)
Ai
fini
del
corretto
funzionamento
del
presente
regolamento,
è
opportuno
che
la
Commissione
ne
esamini
l'applicazione
per
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