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P. 69
Articolo
60
1.
Ai
fini
dell'applicazione
del
presente
regolamento
una
società
o
altra
persona
giuridica
è
domiciliata
nel
luogo
in
cui
si
trova:
a)
la
sua
sede
statutaria,
o
b)
la
sua
amministrazione
centrale,
oppure
c)
il
suo
centro
d'attività
principale.
2.
Per
quanto
riguarda
il
Regno
Unito
e
l'Irlanda,
per
"sede
statutaria"
si
intende
il
"registered
office"
o,
se
non
esiste
alcun
"registered
office",
il
"place
of
incorporation"
(luogo
di
acquisizione
della
personalità
giuridica),
ovvero,
se
nemmeno
siffatto
luogo
esiste,
il
luogo
in
conformità
della
cui
legge
è
avvenuta
la
"formation"
(costituzione).
3.
Per
definire
se
un
trust
ha
domicilio
nel
territorio
di
uno
Stato
membro
i
cui
giudici
siano
stati
aditi,
il
giudice
applica
le
norme
del
proprio
diritto
internazionale
privato.
Articolo
61
Salvo
disposizioni
nazionali
più
favorevoli,
le
persone
domiciliate
nel
territorio
di
uno
Stato
membro
alle
quali
venga
contestata
una
violazione
non
dolosa
davanti
ai
giudici
penali
di
un
altro
Stato
membro
di
cui
non
sono
cittadini
possono,
anche
se
non
compaiono
personalmente,
farsi
difendere
dalle
persone
a
tal
fine
abilitate.
Tuttavia,
il
giudice
adito
può
ordinare
la
comparizione
personale;
se
la
comparizione
non
ha
luogo,
la
decisione
emessa
nell'azione
civile
senza
che
la
persona
in
causa
abbia
avuto
la
possibilità
di
difendersi
potrà
non
essere
riconosciuta
né
eseguita
negli
altri
Stati
membri.
Articolo
62
In
Svezia,
in
caso
di
procedimenti
sommari
relativi
ad
ingiunzioni
di
pagamento
(betalningsföreläggande)
e
all'assistenza
(handräckning)
i
termini
"giudici",
"organi
giurisdizionali"
e
"autorità
giudiziarie"
comprendono
l'autorità
pubblica
svedese
per
l'esecuzione
forzata
(kronofogdemyndighet).
Articolo
63
1.
Una
persona
domiciliata
nel
territorio
del
Lussemburgo,
convenuta
dinanzi
a
un
giudice
di
un
altro
Stato
membro
in
applicazione
dell'articolo
5,
punto
1,
può
eccepire
l'incompetenza
di
tale
giudice
qualora
il
luogo
di
destinazione
finale
della
fornitura
della
merce
o
prestazione
del
servizio
sia
situato
nel
Lussemburgo.
2.
Qualora
in
applicazione
del
paragrafo
1
il
luogo
di
destinazione
finale
della
fornitura
della
merce
o
prestazione
del
servizio
sia
situato
nel
Lussemburgo,
ogni
clausola
attributiva
di
competenza
è
valida
solo
se
accettata
per
iscritto
o
oralmente
con
conferma
scritta
ai
sensi
dell'articolo
23,
paragrafo
1,
lettera
a).
3.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
non
sono
applicabili
ai
contratti
relativi
alla
prestazione
di
servizi
finanziari.
4.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
sono
applicabili
per
un
periodo
di
sei
anni
a
decorrere
dall'entrata
in
vigore
del
presente
regolamento.
Articolo
64
1.
Nelle
controversie
tra
il
capitano
ed
un
membro
dell'equipaggio
di
una
nave
marittima
immatricolata
in
Grecia
o
in
Portogallo,
relative
alle
paghe
o
ad
altre
condizioni
di
servizio,
i
giudici
di
uno
Stato
contraente
devono
accertare
se
l'agente
diplomatico
o
consolare
competente
per
la
nave
sia
stato
informato
della
controversia.
Essi
possono
deliberare
non
appena
tale
agente
ne
è
stato
informato.
2.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
sono
applicabili
per
un
periodo
di
sei
anni
a
decorrere
dall'entrata
in
vigore
del
presente
regolamento.
Articolo
65
1.
La
competenza
giurisdizionale,
contemplata
all'articolo
6,
punto
2
e
all'articolo
11,
concernente
la
chiamata
in
garanzia
o
la
chiamata
in
causa,
non
può
essere
invocata
in
Germania
e
in
Austria.
Ogni
persona
domiciliata
nel
territorio
di
un
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