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stesso.
Le
norme
comuni
in
materia
di
competenza
giurisdizionale
devono
quindi,
in
linea
di
principio,
applicarsi
nei
casi
in
cui
il
convenuto
è
domiciliato
in
uno
di
tali
Stati.
(9)
I
convenuti
non
domiciliati
in
uno
Stato
membro
sono
generalmente
soggetti
alle
norme
nazionali
in
materia
di
competenza
vigenti
nel
territorio
dello
Stato
membro
del
giudice
adito
e
i
convenuti
domiciliati
in
uno
Stato
membro
non
vincolato
dal
presente
regolamento
devono
continuare
ad
essere
soggetti
alla
convenzione
di
Bruxelles.
(10)
Ai
fini
della
libera
circolazione
delle
sentenze,
le
decisioni
emesse
in
uno
Stato
membro
vincolato
dal
presente
regolamento
devono
essere
riconosciute
ed
eseguite
in
un
altro
Stato
membro
vincolato
dallo
stesso
anche
se
il
debitore
condannato
è
domiciliato
in
uno
Stato
terzo.
(11)
Le
norme
sulla
competenza
devono
presentare
un
alto
grado
di
prevedibilità
ed
articolarsi
intorno
al
principio
della
competenza
del
giudice
del
domicilio
del
convenuto,
la
quale
deve
valere
in
ogni
ipotesi
salvo
in
alcuni
casi
rigorosamente
determinati,
nei
quali
la
materia
del
contendere
o
l'autonomia
delle
parti
giustifichi
un
diverso
criterio
di
collegamento.
Per
le
persone
giuridiche
il
domicilio
deve
essere
definito
autonomamente,
in
modo
da
aumentare
la
trasparenza
delle
norme
comuni
ed
evitare
i
conflitti
di
competenza.
(12)
Il
criterio
del
foro
del
domicilio
del
convenuto
deve
essere
completato
attraverso
la
previsione
di
fori
alternativi,
ammessi
in
base
al
collegamento
stretto
tra
l'organo
giurisdizionale
e
la
controversia,
ovvero
al
fine
di
agevolare
la
buona
amministrazione
della
giustizia.
(13)
Nei
contratti
di
assicurazione,
di
consumo
e
di
lavoro
è
opportuno
tutelare
la
parte
più
debole
con
norme
in
materia
di
competenza
più
favorevoli
ai
suoi
interessi
rispetto
alle
regole
generali.
(14)
Fatti
salvi
i
criteri
di
competenza
esclusiva
previsti
dal
presente
regolamento,
deve
essere
rispettata
l'autonomia
delle
parti
relativamente
alla
scelta
del
foro
competente
per
i
contratti
non
rientranti
nella
categoria
dei
contratti
di
assicurazione,
di
consumo
e
di
lavoro
in
cui
tale
autonomia
è
limitata.
(15)
Il
funzionamento
armonioso
della
giustizia
presuppone
che
si
riduca
al
minimo
la
possibilità
di
pendenza
di
procedimenti
paralleli
e
che
non
vengano
emesse,
in
due
Stati
membri,
decisioni
tra
loro
incompatibili.
È
necessario
stabilire
un
meccanismo
chiaro
ed
efficace
per
risolvere
i
casi
di
litispendenza
e
di
connessione
e,
viste
le
differenze
nazionali
esistenti
in
materia,
è
opportuno
definire
il
momento
in
cui
una
causa
si
considera
"pendente".
Ai
fini
del
presente
regolamento
tale
momento
dovrebbe
essere
definito
in
modo
autonomo.
(16)
La
reciproca
fiducia
nella
giustizia
in
seno
alla
Comunità
implica
che
le
decisioni
emesse
in
un
altro
Stato
membro
siano
riconosciute
di
pieno
diritto,
ossia
senza
che
sia
necessario
esperire
alcun
procedimento,
salvo
che
vi
siano
contestazioni.
(17)
La
reciproca
fiducia
implica
altresì
che
il
procedimento
inteso
a
rendere
esecutiva,
in
un
determinato
Stato
membro,
una
decisione
emessa
in
un
altro
Stato
membro
si
svolga
in
modo
efficace
e
rapido.
A
tal
fine
la
dichiarazione
di
esecutività
di
una
decisione
dovrebbe
essere
rilasciata
in
modo
pressoché
automatico,
a
seguito
di
un
controllo
meramente
formale
dei
documenti
prodotti
e
senza
che
il
giudice
possa
rilevare
d'ufficio
i
motivi
di
diniego
dell'esecuzione
indicati
nel
presente
regolamento.
(18)
Il
rispetto
dei
diritti
della
difesa
esige
tuttavia
che,
contro
la
dichiarazione
di
esecutività,
il
convenuto
possa
eventualmente
proporre
ricorso
secondo
i
principi
del
contraddittorio,
ove
ritenga
che
sussista
uno
dei
motivi
di
non
esecuzione.
Il
diritto
al
ricorso
deve
altresì
essere
riconosciuto
al
richiedente
ove
sia
stato
negato
il
rilascio
della
dichiarazione
di
esecutività.
(19)
È
opportuno
garantire
la
continuità
tra
la
convenzione
di
Bruxelles
e
il
presente
regolamento
e
a
tal
fine
occorre
prevedere
adeguate
disposizioni
transitorie.
La
stessa
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