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impugnazione,
cioè
il
tribunale
del
riesame,
sia
nella
sede
del
riesame,
sia
nella
sede
di
appello;
quindi,
con
riferimento
all'autonomia
della
motivazione
e
ai
tempi
della
motivazione.
E
su
questo
punto
vorrei
dire
che
ciò
ha
molto
a
che
vedere
con
l'effettiva
tutela
del
diritto
di
difesa
inteso
a
tutto
campo,
se
non
vogliamo
che
sia
un
esercizio
retorico,
cioè
la
rivisitazione
del
nostro
codice,
dopo
vari
interventi
normativi,
per
ribadire
comunque
e
rendere
effettivo
questo
diritto.
Infatti,
con
riferimento,
sia
all'autonomia
e
all'effettività
della
motivazione,
sia
ai
tempi
del
deposito
della
motivazione,
questo
punto
rafforza
la
tutela
e
l'esercizio
del
diritto
di
difesa
e,
quindi,
del
contraddittorio.
Infine,
si
è
già
detto
dell'intervento
sui
cosiddetti
automatismi,
o
meglio
tecnicamente
sulle
presunzioni
contenute
nell'articolo
275,
sulle
quali,
occorre
ricordare,
era
intervenuta
più
volte
la
Corte
costituzionale.
In
particolar
modo,
soprattutto
la
Commissione
alla
Camera
ha
ritenuto
di
riscrivere
l'articolo,
rimanendo
esattamente
nel
solco
delle
sentenze
della
Corte
costituzionale,
le
quali
sentenze
motivano
la
presunzione,
in
particolar
modo
quella
più
pesante,
che
è
doppia,
cioè
relativa
sulle
esigenze
cautelari
e
assoluta
sull'adeguatezza
della
misura.
La
Corte
costituzionale
giustifica
questa
doppia
presunzione
molto
forte
esclusivamente
in
presenza
dell'associazione
a
delinquere
di
stampo
mafioso,
proprio
facendo
riferimento
al
fatto
di
far
parte
di
questa
associazione
e
alla
particolare
pericolosità
di
quel
tipo
di
vincolo.
In
questo
senso,
la
Corte
chiarisce
molto
bene
che
non
è
con
riferimento
alla
gravità
del
reato,
quanto
alla
natura
del
vincolo
e,
quindi,
a
questo
tipo
di
concetto
di
pericolosità.
Noi
siamo
stati
strettamente
in
questo
ambito
e
in
questo
solco
e
in
questo
senso
abbiamo
riscritto,
in
maniera
più
lineare
e
più
coerente
al
dettato
costituzionale,
l'articolo,
lasciando
al
secondo
comma
invece
–
e
ho
concluso,
Presidente
–
le
cosiddette
presunzioni
relative,
che
fanno
riferimento
ad
una
pericolosità
appunto
di
tipo
diverso.
Finalmente,
speriamo
in
tempi
brevi,
verrà
approvato
questo
provvedimento
che
fa
giustizia
anche
di
tante
discussioni
sui
temi
del
garantismo,
che
non
possono
essere
separati
o
in
contrasto
con
quelli
della
sicurezza
dei
cittadini.
Noi
pensiamo
di
avere
giustamente
operato
e
anche
motivatamente
meditato
in
un
lavoro
molto
approfondito,
con
la
partecipazione
veramente
di
tutti
i
gruppi
in
Commissione
alla
Camera,
e
speriamo
che,
presto,
questo
provvedimento
possa
essere
approvato
e,
quindi,
entrare
in
vigore.
Seduta
n.
345
del
4
dicembre
2014
PRESIDENTE.
Passiamo
alla
votazione
finale.
Indìco
la
votazione
nominale
finale,
mediante
procedimento
elettronico,
sulla
proposta
di
legge
n. 631-‐C,
di
cui
si
è
testé
concluso
l'esame.
Dichiaro
aperta
la
votazione.
Dichiaro
chiusa
la
votazione.
Comunico
il
risultato
della
votazione:
«Ferranti
ed
altri:
Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
in
materia
di
misure
cautelari
personali.
Modifiche
alla
legge
26
luglio
1975,
n. 354,
in
materia
di
visita
a
persone
affette
da
handicap
in
situazione
di
gravità»
(Approvata
dalla
Camera
e
modificata
dal
Senato)
(A.C.
631-‐C):
Presenti
396
107
Votanti
324 Astenuti
72 Maggioranza
163 Hanno
votato
sì
303 Hanno
votato
no
21
La
Camera
approva