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§
3.
La
giurisprudenza
della
Corte
europea
dei
diritti
dell’uomo
e
della
Corte
costituzionale
I.
Corte
europea
dei
diritti
dell'uomo,
sentenza
dell'8
gennaio
2013
sui
ricorsi
nn.
43517/09,
46882/09,
55400/09,
57875/09,
61535/09,
35315/10
e
37818/10
-‐
Torreggiani
e
Per
sostenere
il
ricorso
efficace
e
umano
alla
custodia
cautelare,
è
necessario
impegnare
le
risorse
economiche
e
umane
necessarie
e,
eventualmente,
mettere
a
punto
i
mezzi
procedurali
e
tecnici
di
gestione
appropriati.
Dopo
aver
deliberato
in
camera
di
consiglio
il
altri
c.
Italia
4
dicembre
2012,
(Presidente
Danutė
Jočienė)
data:
Rende
la
seguente
sentenza,
adottata
in
tale
L’applicazione
della
custodia
cautelare
e
la
sua
durata
vanno
ridotte
PROCEDURA
al
minimo
compatibile
con
gli
interesse
della
giustizia
in
conformità
alle
disposizioni
pertinenti
della
Convenzione
europea
dei
Diritti
dell'Uomo
ed
alla
giurisprudenza
dei
suoi
organi
di
controllo
e
ai
principi
enunciati
nella
Raccomandazione
n.
R
(80)
11
in
materia
di
custodia
cautelare
per
quanto
riguarda,
in
particolare,
i
motivi
che
consentono
l'applicazione
della
custodia
cautelare.
È
opportuno
fare
un
uso
più
ampio
delle
alternative
alla
custodia
cautelare
come
l'obbligo
per
l'indagato
di
risiedere
ad
un
indirizzo
specificato,
il
divieto
di
lasciare
o
di
raggiungere
un
1.
All'origine
della
causa
vi
sono
sette
ricorsi
(nn.
57875/09,
46882/09,
55400/09,
57875/09,
61535/09,
35315/10
e
37818/10)
proposti
contro
la
Repubblica
italiana
con
i
quali
sette
persone
(«i
ricorrenti»)
(i
cui
dati
figurano
sulla
lista
allegata
alla
presente
sentenza),
hanno
adito
la
Corte
in
virtù
dell'articolo
34
della
Convenzione
per
la
salvaguardia
dei
diritti
dell'uomo
e
delle
libertà
fondamentali
(«la
Convenzione»).
2.
I
ricorrenti
sono
stati
rappresentati
dagli
avvocati
indicati
nella
lista
allegata.
Il
governo
italiano
(«il
Governo»)
è
stato
rappresentato
dal
suo
agente,
E.
Spatafora,
e
dal
suo
co-‐agente,
P.
Accardo.
3.
In
particolare
i
ricorrenti
lamentano
le
condizioni
nelle
quali
erano
stati
detenuti
luogo
senza
autorizzazione,
la
rispettivamente
negli
istituti
penitenziari
di
Busto
Arsizio
e
di
Piacenza.
4.
Il
2
novembre
2010
e
il
5
gennaio
2011
i
ricorsi
sono
stati
comunicati
al
Governo.
Come
consentito
dall'articolo
29
§
1
della
Convenzione,
è
stato
inoltre
deciso
che
la
scarcerazione
su
cauzione,
o
il
controllo
e
il
sostegno
di
un
organismo
specificato
dall'autorità
giudiziaria.
A
tale
proposito
è
opportuno
valutare
attentamente
la
possibilità
di
controllare
tramite
sistemi
di
camera
si
sarebbe
pronunciata
sorveglianza
elettronici
l'obbligo
di
dimorare
nel
luogo
precisato.
contestualmente
sulla
ricevibilità
e
sul
merito
della
causa.
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