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5.
Il
5
giugno
2012
la
camera
ha
informato
le
parti
che
riteneva
opportuno
applicare
la
procedura
della
«sentenza
pilota»
in
virtù
dell'articolo
46
§
1
della
Convenzione.
2010
e
il
sig.
Hajjoubi
(ricorso
n.
37818/10)
dal
19
ottobre
2009
al
30
marzo
2011.
Il
sig.
Ghisoni
(ricorso
n.
61535/09),
incarcerato
il
13
settembre
2007,
è
tuttora
detenuto
in
questo
istituto.
6.
Sia
il
Governo
che
i
ricorrenti
hanno
depositato
osservazioni
scritte
sull'opportunità
di
applicare
la
procedura
in
questione.
IN
FATTO
I.
LE
CIRCOSTANZE
DEL
CASO
DI
SPECIE
7.
Al
momento
dell'introduzione
dei
loro
ricorsi,
i
ricorrenti
erano
ristretti
negli
istituti
penitenziari
di
Busto
Arsizio
e
di
Piacenza
dove
scontavano
la
pena
della
reclusione.
A.
Le
condizioni
di
detenzione
denunciate
dai
B.
Le
ordinanze
del
tribunale
di
sorveglianza
ricorrenti
di
Reggio
Emilia
1.
I
ricorrenti
detenuti
nel
carcere
di
Busto
Arsizio
(ricorsi
nn.
43517/09,
46882/09
e
55400/09)
8.
Il
sig.
Torreggiani
(ricorso
n.
43517/09)
fu
detenuto
nel
carcere
di
Busto
Arsizio
dal
13
novembre
2006
al
7
maggio
2011,
il
sig.
Bamba
(ricorso
n.
46882/09)
dal
20
marzo
2008
al
23
giugno
2011
e
il
sig.
Biondi
(ricorso
n.
55400/09)
dal
29
giugno
2009
al
21
giugno
2011.
Ciascuno
di
loro
occupava
una
cella
di
9
m2
con
altre
due
persone
e
disponeva
quindi
di
uno
spazio
personale
di
3
m2.
Nei
loro
ricorsi
i
ricorrenti
sostenevano
inoltre
che
l'accesso
alla
doccia
nel
carcere
di
Busto
Arsizio
era
limitato
a
causa
della
penuria
di
acqua
calda
nell'istituto
penitenziario.
2.
I
ricorrenti
detenuti
nel
carcere
di
Piacenza
(ricorsi
nn.
57875/09,
35315/10,
37818/10
e
61535/09)
9.
Il
sig.
Sela
(ricorso
n.
57875/09)
fu
detenuto
a
Piacenza
dal
14
febbraio
2009
al
19
aprile
2010,
il
sig.
El
Haili
(ricorso
n.
35315/10)
dal
15
febbraio
2008
all'8
luglio
12.
Il
10
aprile
2010,
il
sig.
Ghisoni
(n.
61535/09)
e
altre
due
persone
detenute
nel
carcere
di
Piacenza
si
rivolsero
al
magistrato
di
sorveglianza
di
Reggio
Emilia,
sostenendo
che
le
loro
condizioni
detentive
erano
mediocri
a
causa
del
sovraffollamento
nel
carcere
di
Piacenza
e
denunciando
una
violazione
del
principio
della
parità
di
condizioni
fra
i
detenuti,
garantito
dall'articolo
3
della
legge
n.
354
del
1975
sull'ordinamento
penitenziario.
13.
Con
ordinanze
del
16,
20
e
24
agosto
2010,
il
magistrato
di
sorveglianza
accoglieva
i
reclami
del
ricorrente
e
dei
suoi
co-‐detenuti
osservando
che
gli
interessati
occupavano
delle
celle
che
erano
state
concepite
per
un
solo
detenuto
e
che,
a
causa
della
situazione
di
sovraffollamento
nel
carcere
di
Piacenza,
ciascuna
cella
accoglieva
quindi
tre
persone.
Il
magistrato
constatò
che
la
quasi
totalità
delle
celle
dell'istituto
penitenziario
aveva
una
superficie
di
9
m2
e
che
nel
corso
dell'anno
2010,
l'istituto
aveva
ospitato
tra
le
411
e
le
415
persone,
mentre
era
previsto
110
10.
I
quattro
ricorrenti
affermano
di
aver
occupato
delle
celle
di
9
m2
con
altri
due
detenuti.
Denunciano
anche
che
nell'istituto
penitenziario
mancava
l’acqua
calda,
il
che
per
svariati
mesi
avrebbe
impedito
loro
di
far
regolarmente
uso
della
doccia,
e
che
nelle
celle
non
vi
era
luce
sufficiente
a
causa
delle
barre
metalliche
apposte
alle
finestre.
11.
Secondo
il
Governo,
le
celle
occupate
a
Piacenza
dai
ricorrenti
hanno
una
superficie
di
11
m2.