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risarcimento
in
caso
di
cattive
condizioni
di
detenzione
20.
Con
ordinanza
n.
17
del
9
giugno
2011,
il
magistrato
di
sorveglianza
di
Lecce
accolse
il
reclamo
di
A.S.,
un
detenuto
che
lamentava
le
sue
condizioni
detentive,
inumane,
a
causa
dell’elevato
sovraffollamento
nel
carcere
di
Lecce.
L'interessato
aveva
anche
chiesto
un
indennizzo
per
il
danno
morale
subito.
Il
giudice
constatò
che
il
ricorrente
aveva
condiviso
con
altre
due
persone
una
cella
mal
riscaldata
e
priva
di
acqua
calda,
che
misurava
11,5
m2
compreso
il
servizio
igienico.
Inoltre
il
letto
occupato
da
A.S.
era
ad
appena
50
cm
dal
soffitto.
Il
ricorrente
era
obbligato
a
trascorrere
diciannove
ore
e
mezza
al
giorno
sul
suo
letto
a
causa
della
mancanza
di
uno
spazio
destinato
alle
attività
sociali
all'esterno
della
cella.
Con
la
sua
ordinanza,
il
magistrato
di
sorveglianza
ritenne
che
le
condizioni
di
detenzione
dell'interessato
fossero
contrarie
alla
dignità
umana
e
che
comportassero
violazioni
sia
della
legge
italiana
sull'ordinamento
penitenziario
che
delle
norme
fissate
dal
CPT
del
Consiglio
d'Europa
e
dalla
giurisprudenza
della
Corte
europea
dei
diritti
dell'uomo.
Inoltre,
per
la
prima
volta
in
Italia,
si
decise
che
l'amministrazione
penitenziaria
doveva
accordare
al
detenuto
l'importo
complessivo
di
220
EUR
per
il
danno
«esistenziale»
derivante
dalla
detenzione.
21.
Il
30
settembre
2011
il
Ministero
della
Giustizia
propose
ricorso
per
cassazione
avverso
l'ordinanza
del
magistrato
di
sorveglianza,
sollevando
in
particolare
l'incompetenza
di
questo
giudice
in
materia
di
indennizzo
dei
detenuti.
Con
sentenza
del
5
giugno
2012,
la
Corte
di
cassazione
dichiarò
il
ricorso
dell'amministrazione
inammissibile
perché
tardivo,
dal
momento
che
era
stato
introdotto
oltre
il
termine
di
10
giorni
previsto
dalle
disposizioni
legali
pertinenti.
Di
conseguenza
l'ordinanza
del
magistrato
di
sorveglianza
passò
in
giudicato.
22.
Questa
giurisprudenza
del
magistrato
di
sorveglianza
di
Lecce,
che
riconosce
ai
detenuti
un
indennizzo
per
il
danno
esistenziale
derivante
dalle
condizioni
detentive,
è
rimasta
isolata
in
Italia.
Altri
magistrati
di
sorveglianza
hanno
in
effetti
considerato
che
non
rientrasse
nelle
loro
prerogative
condannare
l'amministrazione
a
risarcire
i
detenuti
per
il
danno
subito
durante
la
detenzione
(si
vedano,
in
tal
senso,
ad
esempio,
le
ordinanze
dei
magistrati
di
sorveglianza
di
Udine
e
di
Vercelli
rispettivamente
del
24
dicembre
2011
e
del
18
aprile
2012).
III.
MISURE
ADOTTATE
DALLO
STATO
PER
RIMEDIARE
AL
PROBLEMA
DEL
SOVRAFFOLLAMENTO
NELLE
CARCERI
23.
Nel
2010
vi
erano
67.961
persone
detenute
nelle
206
carceri
italiane,
per
una
capienza
massima
prevista
di
45.000
persone.
Il
tasso
nazionale
di
sovraffollamento
era
del
151%.
24.
Con
decreto
del
13
gennaio
2010,
il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
dichiarò
lo
stato
di
emergenza
nazionale
per
la
durata
di
un
anno
a
causa
del
sovraffollamento
degli
istituti
penitenziari
italiani.
25.
Con
ordinanza
n.
3861
del
19
marzo
2010,
intitolata
«Disposizioni
urgenti
di
protezione
civile
dirette
a
fronteggiare
la
situazione
di
emergenza
conseguente
all'eccessivo
affollamento
degli
istituti
penitenziari
presenti
sul
territorio
nazionale»,
il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
nominò
un
Commissario
delegato
al
Ministero
della
Giustizia
incaricato
di
elaborare
un
piano
di
intervento
per
le
carceri
(«Piano
carceri»).
26.
Il
29
giugno
2010
un
Comitato
costituito
dal
Ministro
della
Giustizia,
dal
Ministro
delle
Infrastrutture
e
dal
Capo
del
dipartimento
della
Protezione
civile
approvò
il
piano
di
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