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intervento
presentato
dal
Commissario
delegato.
Tale
piano
prevedeva
prima
di
tutto
la
costruzione
di
11
nuovi
istituti
penitenziari
e
di
20
padiglioni
all'interno
di
strutture
già
esistenti,
fatto
che
implicava
la
creazione
di
9.150
posti
in
più
e
l’assunzione
di
2.000
nuovi
agenti
di
polizia
penitenziaria.
I
lavori
dovevano
essere
portati
a
termine
entro
il
31
dicembre
2012
27.
Inoltre,
con
la
legge
n.
199
del
26
novembre
2010
furono
adottate
delle
disposizioni
straordinarie
in
materia
di
esecuzione
delle
pene.
Tale
legge
prevedeva
in
particolare
che
la
pena
detentiva
non
superiore
a
dodici
mesi,
anche
se
costituente
parte
residua
di
maggior
pena,
poteva
essere
eseguita
presso
l'abitazione
del
condannato
o
altro
luogo
di
accoglienza,
pubblico
o
privato,
salvo
nei
casi
di
delitti
particolarmente
gravi
Questa
legge
resterà
in
vigore
il
tempo
necessario
per
mettere
in
atto
il
piano
di
intervento
per
le
carceri
ma
comunque
non
oltre
il
31
dicembre
2013.
28.
Lo
stato
di
emergenza
nazionale,
inizialmente
dichiarato
fino
al
31
dicembre
2010,
è
stato
prorogato
due
volte.
Attualmente
è
in
vigore
fino
al
31
dicembre
2012.
29.
Alla
data
del
13
aprile
2012,
le
carceri
italiane
accoglievano
66.585
detenuti,
ossia
un
tasso
di
sovraffollamento
del
148%.
Il
42
%
dei
detenuti
sono
in
attesa
di
essere
giudicati
e
sono
sottoposti
a
custodia
cautelare.
IV.
TESTI
INTERNAZIONALI
PERTINENTI
30.
Le
parti
pertinenti
dei
rapporti
generali
del
Comitato
europeo
per
la
prevenzione
della
tortura
e
dei
trattamenti
inumani
e
degradanti
(«CPT»)
sono
così
formulate:
Secondo
rapporto
generale
(CPT/Inf
(92)
3):
«
46.
Il
sovraffollamento
è
una
questione
di
diretta
attinenza
al
mandato
del
CPT.
Tutti
i
servizi
e
le
attività
in
un
carcere
sono
influenzati
negativamente
se
occorre
farsi
carico
di
un
numero
di
detenuti
maggiore
rispetto
a
quello
per
il
quale
l’istituto
è
stato
progettato;
la
qualità
complessiva
della
vita
in
un
istituto
si
abbassa,
anche
in
maniera
significativa.
Inoltre,
il
livello
di
sovraffollamento
in
un
carcere,
o
in
una
parte
particolare
di
esso
potrebbe
essere
tale
da
essere
esso
stesso
inumano
o
degradante
da
un
punto
di
vista
fisico
47.
Un
programma
soddisfacente
di
attività
(lavoro,
istruzione,
sport,
etc.)
è
di
cruciale
importanza
per
il
benessere
dei
detenuti.
Questo
è
valido
per
tutti
gli
istituti,
sia
per
i
condannati
che
per
gli
imputati.
Il
CPT
ha
notato
che
le
attività
in
molte
case
circondariali
sono
estremamente
limitate.
L’organizzazione
di
regimi
di
attività
in
questi
istituti
–
che
hanno
un
turnover
abbastanza
rapido
di
reclusi
–
non
è
una
questione
semplice.
Ovviamente,
non
possono
esserci
programmi
di
trattamento
personalizzati
quali
quelli
a
cui
si
può
aspirare
in
un
istituto
per
detenuti
definitivi.
Comunque,
i
detenuti
non
possono
essere
lasciati
semplicemente
a
languire
per
settimane,
a
volte
mesi,
chiusi
nelle
loro
celle,
e
questo
indipendentemente
da
quanto
siano
buone
o
meno
le
condizioni
materiali
all’interno
delle
celle.
Il
CPT
ritiene
che
bisognerebbe
mirare
ad
assicurare
ai
detenuti
in
attesa
di
giudizio
la
possibilità
di
trascorrere
una
parte
ragionevole
del
giorno
(8
ore
o
più)
fuori
dalle
loro
celle,
occupati
in
attività
significative
di
varia
natura.
Naturalmente,
i
regimi
negli
istituti
per
detenuti
la
cui
sentenza
è
definitiva
dovrebbero
essere
ancora
più
favorevoli.
48.
Menzione
a
parte
merita
l’esercizio
all’aria
aperta.
La
richiesta
che
venga
concessa
ai
detenuti
almeno
un’ora
di
esercizio
all’aria
aperta
ogni
giorno
è
diffusamente
accettata
quale
tutela
fondamentale
(preferibilmente
dovrebbe
far
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