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l'atteggiamento
del
pubblico
nei
confronti
della
criminalità
e
della
sua
repressione;
(...)
Raccomanda
ai
governi
degli
Stati
membri:
riguardare,
in
particolare,
le
categorie
di
reati
che
possono
comportare
lunghe
pene
detentive,
le
priorità
in
materia
di
lotta
alla
criminalità,
e
gli
atteggiamenti
e
le
preoccupazioni
del
pubblico
nonché
le
prassi
esistenti
in
materia
di
comminazione
delle
pene.
(...)
III.
Misure
da
applicare
prima
del
processo
penale
Evitare
l'azione
penale
-‐
Ridurre
il
ricorso
alla
custodia
cautelare
10.
Alcune
misure
appropriate
dovrebbero
essere
adottate
in
vista
dell'applicazione
integrale
dei
principi
enunciati
nella
Raccomandazione
n.
(87)
18
riguardo
la
semplificazione
della
giustizia
penale,
fatto
che
implica,
in
particolare,
che
gli
Stati
membri,
pur
tenendo
conto
dei
loro
principi
costituzionali
o
delle
loro
tradizioni
giuridiche,
applichino
il
principio
dell'opportunità
dell'azione
penale
(o
misure
aventi
lo
stesso
obiettivo)
e
ricorrano
a
procedure
semplificate
e
a
transazioni
come
alternative
alle
azioni
penali
nei
casi
appropriati,
al
fine
di
evitare
un
procedimento
penale
completo.
11.
L’applicazione
della
custodia
cautelare
e
la
sua
durata
dovrebbero
essere
ridotte
al
minimo
compatibile
con
gli
interesse
della
giustizia.
Gli
Stati
membri
dovrebbero,
al
riguardo,
assicurarsi
che
la
loro
legislazione
e
la
loro
prassi
siano
conformi
alle
disposizioni
pertinenti
della
Convenzione
europea
dei
Diritti
dell'Uomo
ed
alla
giurisprudenza
dei
suoi
organi
di
controllo
e
lasciarsi
guidare
dai
principi
enunciati
nella
Raccomandazione
n.
R
(80)
11
in
materia
di
custodia
cautelare
per
quanto
riguarda,
in
particolare,
i
motivi
che
consentono
l'applicazione
della
custodia
cautelare.
12.
È
opportuno
fare
un
uso
più
ampio
possibile
delle
alternative
alla
custodia
cautelare
quali
ad
esempio
l'obbligo,
per
l'indagato,
di
risiedere
ad
un
indirizzo
di
prendere
tutte
le
misure
appropriate
in
sede
di
revisione
della
loro
legislazione
e
della
loro
prassi
relative
al
sovraffollamento
delle
carceri
e
all'inflazione
carceraria
al
fine
di
applicare
i
principi
enunciati
nell'Allegato
alla
presente
Raccomandazione;
Allegato
alla
Raccomandazione
n.
R
(99)
22
I.
Principi
di
base
La
privazione
della
libertà
dovrebbe
essere
considerata
come
una
sanzione
o
una
misura
di
ultima
istanza
e
dovrebbe
pertanto
essere
prevista
soltanto
quando
la
gravità
del
reato
renderebbe
qualsiasi
altra
sanzione
o
misura
manifestamente
inadeguata.
L'ampliamento
del
parco
penitenziario
dovrebbe
essere
piuttosto
una
misura
eccezionale
in
quanto,
in
generale,
non
è
adatta
ad
offrire
una
soluzione
duratura
al
problema
del
sovraffollamento.
I
paesi
la
cui
capacità
carceraria
potrebbe
essere
nel
complesso
sufficiente
ma
non
adeguata
ai
bisogni
locali,
dovrebbero
sforzarsi
di
giungere
ad
una
ripartizione
più
razionale
di
tale
capacità.
È
opportuno
prevedere
un
insieme
appropriato
di
sanzioni
e
di
misure
applicate
nella
comunità,
eventualmente
graduate
in
termini
di
gravità;
è
necessario
motivare
i
procuratori
e
i
giudici
a
farvi
ricorso
nel
modo
più
ampio
possibile.
Gli
Stati
membri
dovrebbero
esaminare
l'opportunità
di
depenalizzare
alcuni
tipi
di
delitti
o
di
riqualificarli
in
modo
da
evitare
che
essi
richiedano
l'applicazione
di
pene
privative
della
libertà.
Al
fine
di
concepire
un'azione
coerente
contro
il
sovraffollamento
delle
carceri
e
l'inflazione
carceraria,
dovrebbe
essere
condotta
un'analisi
dettagliata
dei
principali
fattori
che
contribuiscono
a
questi
fenomeni.
Un'analisi
di
questo
tipo
dovrebbe
115