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specificato,
il
divieto
di
lasciare
o
di
raggiungere
un
luogo
senza
autorizzazione,
la
scarcerazione
su
cauzione,
o
il
controllo
e
il
sostegno
di
un
organismo
specificato
dall'autorità
giudiziaria.
A
tale
proposito
è
opportuno
valutare
attentamente
la
possibilità
di
controllare
tramite
sistemi
di
sorveglianza
elettronici
l'obbligo
di
dimorare
nel
luogo
precisato.
gestione
del
sovraffollamento
carcerario
(indulti
collettivi,
amnistie).
24.
La
liberazione
condizionale
dovrebbe
essere
considerata
come
una
delle
misure
più
efficaci
e
più
costruttive
che,
non
soltanto
riduce
la
durata
della
detenzione,
ma
contribuisce
anche
in
modo
significativo
al
reinserimento
pianificato
del
delinquente
nella
comunità.
25.
Per
promuovere
ed
estendere
il
ricorso
alla
liberazione
condizionale,
occorrerebbe
creare
nella
comunità
migliori
condizioni
di
sostegno
e
di
assistenza
al
delinquente
nonché
di
controllo
di
quest'ultimo,
in
particolare
per
indurre
le
istanze
giudiziarie
o
amministrative
competenti
a
considerare
questa
misura
come
una
opzione
valida
e
responsabile.
26.
I
programmi
di
trattamento
efficaci
nel
corso
della
detenzione
così
come
il
controllo
e
il
trattamento
dopo
la
liberazione
dovrebbero
essere
concepiti
ed
applicati
in
modo
da
facilitare
il
reinserimento
dei
delinquenti,
ridurre
la
recidiva,
garantire
la
sicurezza
e
la
protezione
del
pubblico
e
motivare
i
giudici
e
i
procuratori
a
considerare
le
misure
volte
a
ridurre
la
durata
effettiva
della
pena
da
scontare
nonché
le
sanzioni
e
le
misure
applicate
nella
comunità,
come
opzioni
costruttive
e
responsabili.»
32.
La
seconda
parte
della
raccomandazione
Rec(2006)2
del
Comitato
dei
Ministri
agli
Stati
membri
sulle
Regole
penitenziarie
europee
(adottata
l'11
gennaio
2006,
nel
corso
della
952a
riunione
dei
Delegati
dei
Ministri)
è
dedicata
alle
condizioni
di
detenzione.
Nei
suoi
passaggi
pertinenti
al
caso
di
specie
essa
è
così
formulata:
«
18.1
I
locali
di
detenzione
e,
in
particolare,
quelli
destinati
ad
accogliere
i
detenuti
durante
la
notte,
devono
soddisfare
le
esigenze
di
rispetto
della
dignità
umana
e,
13.
Per
sostenere
il
ricorso
efficace
e
umano
alla
custodia
cautelare,
è
necessario
impegnare
le
risorse
economiche
e
umane
necessarie
e,
eventualmente,
mettere
a
punto
i
mezzi
procedurali
e
tecnici
di
gestione
appropriati.
(...)
V.
Misure
da
applicare
dopo
il
processo
penale
L'applicazione
delle
sanzioni
e
delle
misure
applicate
nella
comunità
-‐
L'esecuzione
delle
pene
privative
della
libertà
22.
Per
fare
in
modo
che
le
sanzioni
e
le
misure
applicate
nella
comunità
siano
delle
alternative
credibili
alle
pene
detentive
di
breve
durata,
è
opportuno
assicurare
una
loro
efficiente
applicazione,
in
particolare:
realizzando
l'infrastruttura
richiesta
per
l'esecuzione
e
il
controllo
di
queste
sanzioni
comunitarie,
in
particolare
al
fine
di
dare
assicurazioni
ai
giudici
e
ai
procuratori
sulla
loro
efficacia;
mettendo
a
punto
e
applicando
tecniche
affidabili
di
previsione
e
di
valutazione
dei
rischi
nonché
strategie
di
supervisione,
al
fine
di
identificare
il
rischio
di
recidiva
del
delinquente
e
garantire
la
protezione
e
la
sicurezza
del
pubblico.
23.
Sarebbe
opportuno
promuovere
lo
sviluppo
di
misure
volte
a
ridurre
la
durata
effettiva
della
pena
eseguita,
preferendo
le
misure
individuali,
quali
la
liberazione
condizionale,
alle
misure
collettive
per
la
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