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35.
Il
Governo
si
oppone
a
questa
tesi.
A.
Sulla
ricevibilità
1.
L’eccezione
relativa
al
difetto
della
qualità
di
vittima
36.
Il
Governo
osserva
che
tutti
i
ricorrenti
tranne
il
sig.
Ghisoni
sono
stati
scarcerati
o
trasferiti
in
altre
celle
dopo
la
presentazione
dei
loro
ricorsi.
A
suo
avviso,
quei
ricorrenti
non
possono
più
sostenere
di
essere
vittime
della
violazione
della
Convenzione
da
loro
denunciata
e
i
loro
ricorsi
dovrebbero
essere
rigettati.
37.
I
ricorrenti
interessati
si
oppongono
a
questa
osservazione.
38.
La
Corte
rammenta
che
una
decisione
o
una
misura
favorevole
al
ricorrente
è
sufficiente,
in
linea
di
principio,
a
privarlo
della
qualità
di
«vittima»
solo
quando
le
autorità
nazionali
abbiano
riconosciuto,
esplicitamente
o
sostanzialmente,
la
violazione
della
Convenzione
e
vi
abbiano
posto
rimedio
(si
vedano,
ad
esempio,
Eckle
c.
Germania,
15
luglio
1982,
§
69,
serie
A
n.
51;
Amuur
c.
Francia,
25
giugno
1996,
§
36,
Recueil
des
arrêts
et
décisions
1996-‐III;
Dalban
c.
Romania
[GC],
n.
28114/95,
§
44,
CEDU
1999-‐VI;
e
Jensen
c.
Danimarca
(dec.),
n.
48470/99,
CEDU
2001-‐X).
39.
I
ricorrenti
lamentano
davanti
alla
Corte
di
essere
stati
detenuti
nelle
carceri
di
Busto
Arsizio
e
di
Piacenza
per
periodi
particolarmente
lunghi
in
condizioni
contrarie
alla
Convenzione.
Ora,
è
vero
che,
dopo
la
presentazione
dei
rispettivi
ricorsi,
gli
interessati
sono
stati
scarcerati
o
trasferiti
in
altri
istituti
penitenziari.
Tuttavia,
non
si
può
ritenere
che,
con
ciò,
le
autorità
interne
abbiano
riconosciuto
le
violazioni
denunciate
dai
ricorrenti
e
poi
riparato
il
danno
che
essi
avrebbero
potuto
subire
a
causa
delle
situazioni
descritte
nei
loro
ricorsi.
40.;
La
Corte
conclude
che
tutti
i
ricorrenti
possono
ancora
sostenere
di
essere
«vittime»
di
una
violazione
dei
loro
diritti
sanciti
dall’articolo
3
della
Convenzione.
2.
L’eccezione
di
mancato
esaurimento
delle
vie
di
ricorso
interne
41.
Il
Governo
eccepisce
il
mancato
esaurimento
delle
vie
di
ricorso
interne.
A
suo
dire,
qualsiasi
persona
detenuta
o
internata
nelle
carceri
italiane
può
rivolgere
al
magistrato
di
sorveglianza
un
reclamo
in
virtù
degli
articoli
35
e
69
della
legge
n.
354
del
1975.
Questa
via
di
ricorso
sarebbe
accessibile
ed
effettiva
e
consentirebbe
di
ottenere
decisioni
vincolanti
e
suscettibili
di
riparare
eventuali
violazioni
dei
diritti
dei
detenuti.
Secondo
il
Governo,
il
procedimento
davanti
al
magistrato
di
sorveglianza
costituisce
un
rimedio
pienamente
giudiziario,
all’esito
del
quale
l’autorità
adita
può
prescrivere
all’amministrazione
penitenziaria
misure
obbligatorie
volte
a
migliorare
le
condizioni
detentive
della
persona
interessata.
42.
Ora,
il
Governo
osserva
che
soltanto
il
sig.
Ghisoni,
ricorrente
della
causa
n.
61535/09,
si
è
avvalso
di
questa
possibilità
presentando
un
reclamo
davanti
al
magistrato
di
sorveglianza
di
Reggio
Emilia
e
ottenendo
un’ordinanza
favorevole.
Secondo
il
Governo,
ciò
costituisce
la
prova
dell’accessibilità
e
dell’effettività
della
via
di
ricorso
in
questione.
Ne
conseguirebbe
che
i
ricorrenti
che
non
si
sono
avvalsi
di
detto
rimedio
non
hanno
esaurito
le
vie
di
ricorso
interne.
43.
Quanto
alla
mancata
esecuzione
da
parte
dell’amministrazione
penitenziaria
di
detta
ordinanza
del
magistrato
di
sorveglianza
di
Reggio
Emilia,
il
Governo
afferma
che
il
sig.
Ghisoni
ha
omesso
di
chiedere
alle
«autorità
giudiziarie
interne»
la
messa
in
esecuzione
di
tale
decisione.
Di
conseguenza,
esso
ritiene
che
anche
il
ricorso
del
sig.
Ghisoni
debba
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