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per
quanto
possibile,
della
vita
privata,
e
rispondere
alle
condizioni
minime
richieste
in
materia
di
sanità
e
di
igiene,
tenuto
conto
delle
condizioni
climatiche,
in
particolare
per
quanto
riguarda
la
superficie,
la
cubatura
d’aria,
l’illuminazione,
il
riscaldamento
e
l’aerazione.
carcere
bisogna
tener
conto
delle
necessità
di
separare
i
detenuti
imputati
dai
detenuti
condannati;
i
detenuti
maschi
dalle
detenute
femmine;
i
detenuti
giovani
adulti
dai
detenuti
più
anziani.
18.9
Si
può
derogare
alle
disposizioni
del
paragrafo
8
in
materia
di
separazione
dei
detenuti
per
permettere
loro
di
partecipare
assieme
a
delle
attività
organizzate.
Tuttavia
i
gruppi
citati
dovranno
sempre
essere
separati
durante
la
notte
a
meno
che
gli
stessi
interessati
non
consentano
a
coabitare
e
che
le
autorità
penitenziarie
ritengano
che
questa
misura
si
iscriva
nell’interesse
di
tutti
i
detenuti
interessati
18.10
Le
condizioni
di
alloggio
dei
detenuti
devono
soddisfare
le
misure
di
sicurezza
meno
restrittive
possibili
e
proporzionali
al
rischio
che
gli
interessati
evadano,
si
feriscano
o
feriscano
altre
persone.»
IN
DIRITTO
I.
SULLA
RIUNIONE
DEI
RICORSI
33.
Tenuto
conto
dell’analogia
dei
ricorsi
per
quanto
riguarda
le
doglianze
dei
ricorrenti
e
il
problema
che
pongono
nel
merito,
la
Corte
ritiene
necessario
riunirli
e
decide
di
esaminarli
congiuntamente
in
un’unica
sentenza.
II.
SULLA
DEDOTTA
VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO
3
DELLA
CONVENZIONE
34.
Invocando
l’articolo
3
della
Convenzione,
i
ricorrenti
sostengono
che
le
loro
rispettive
condizioni
detentive
negli
istituti
penitenziari
di
Busto
Arsizio
e
di
Piacenza
costituiscono
trattamenti
inumani
e
degradanti.
L’articolo
3
della
Convenzione
è
così
redatto:
«Nessuno
può
essere
sottoposto
a
tortura
né
a
pene
o
trattamenti
inumani
o
degradanti.»
18.2
Nei
locali
in
cui
i
detenuti
devono
vivere,
lavorare
o
riunirsi:
le
finestre
devono
essere
sufficientemente
ampie
affinché
i
detenuti
possano
leggere
e
lavorare
alla
luce
naturale
in
condizioni
normali
e
per
permettere
l’apporto
di
aria
fresca,
a
meno
che
esista
un
sistema
di
climatizzazione
appropriato
la
luce
artificiale
deve
essere
conforme
alle
norme
tecniche
riconosciute
in
materia;
e
un
sistema
d’allarme
deve
permettere
ai
detenuti
di
contattare
immediatamente
il
personale.
18.3
La
legislazione
nazionale
deve
definire
le
condizioni
minime
richieste
relative
ai
punti
elencati
ai
paragrafi
1
e
2.
18.4
Il
diritto
interno
deve
prevedere
dei
meccanismi
che
garantiscano
il
rispetto
di
queste
condizioni
minime,
anche
in
caso
di
sovraffollamento
carcerario.
18.5
Ogni
detenuto,
di
regola,
deve
poter
disporre
durante
la
notte
di
una
cella
individuale,
tranne
quando
si
consideri
preferibile
per
lui
che
condivida
la
cella
con
altri
detenuti.
18.6
Una
cella
deve
essere
condivisa
unicamente
se
è
predisposta
per
l’uso
collettivo
e
deve
essere
occupata
da
detenuti
riconosciuti
atti
a
convivere.
18.7
Se
possibile,
i
detenuti
devono
poter
scegliere
prima
di
essere
costretti
a
condividere
una
cella
per
dormire.
18.8
Nel
decidere
di
alloggiare
detenuti
in
particolari
istituti
o
in
particolari
sezioni
di
un
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